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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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25
DOC4T-0004
DOC IV ter n. 4 Legisl. XIII
05-05-95 [ DOC13-4TER-4 DO C134TER0004 13DOC4TER 00004 DOC13-4TER-4A 13DOC4TER 00004 A 000300032 DOC4TER 00004 000004T000400000101000338SI1 3 000101000334SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                          ABATERUSSO
  per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale
  (oltraggio a pubblico ufficiale); per il reato di cui agli
  articoli 56 e 582 del codice penale (lesioni personali
  tentate); e per il reato di cui all'articolo 595 del codice
                    penale (diffamazione)
        TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI LECCE
               (SEZIONE DISTACCATA DI CASARANO)
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 5 maggio 1995
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                PRETURA CIRCONDARIALE DI LECCE
                Sezione distaccata di Casarano
  Casarano 26 aprile 1995
      In allegato si trasmette il procedimento penale in
  oggetto specificato perché l'onorevole Camera dei deputati si
  compiaccia deliberare,  ex  articolo 3, comma 2, del
  decreto-legge n. 7 del 1995, così come specificato
  nell'ordinanza 6 marzo 1995 dibattimentale in atti (foglio n.
  24).
                    ENUNCIAZIONE DEL FATTO
      Il direttore della sede INPS di Casarano (Lecce) in data
  15 marzo 1994 sporgeva denuncia-querela contro Abaterusso
  Ernesto nato il 18 febbraio 1956 a Patù (Lecce) ed ivi
  residente e già deputato al Parlamento della Repubblica.
      La Procura della Repubblica presso la Pretura
  Circondariale di Lecce in data 23 novembre 1994 emetteva
  decreto di citazione a giudizio a carico di Abaterusso Ernesto
  per le seguenti ipotesi di reato:
        a)  articolo 341 del codice penale per aver offeso
  l'onore e il prestigio del direttore dell'INPS di Casarano De
  Matteis Giovanni, avendo a lui rivolto, alla presenza di più
  persone e a causa delle funzioni da lui rivolte, gli epiteti
  di "ladro, bastardo";
        b)  articoli 56, 582 del codice penale per aver
  posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a
  cagionare lesioni a De Matteis Giovanni, avendo tentato di
  colpirlo al volto con un megafono, senza riuscire nell'intento
  per il tempestivo sopraggiungere dei carabinieri;
        c)  articolo 595, del codice penale per aver
  offeso l'onore e il decoro di De Matteis Giovanni, avendo
  dichiarato in una interrogazione parlamentare da lui rivolta
  al Ministero del lavoro che il De Matteis avrebbe assunto
  comportamenti arbitrari e determinati da sollecitazioni
  politiche.
      In Casarano il 20 dicembre 1993.
      All'udienza del 6 marzo 1995 il denunciante si costituiva
  parte civile mentre i difensori dell'imputato con riferimento
  alle imputazioni  sub a)  e  b)  della rubrica hanno
  chiesto la trasmissione degli atti alla Camera competente,
  previa sospensione del dibattimento, essendoci dubbio
  interpretativo circa l'applicazione nelle fattispecie
  contestate di quanto previsto all'articolo 68, comma 1 della
  Costituzione.
      Pubblico ministero e difesa di parte civile si
  rimettevano a questo giudice che adottava la seguente
  ordinanza.
 
                              Pag.3
 
      Il Pretore:
        preso atto di quanto innanzi;
        ritenuto per quanto attinente ai capi  a)  e  b)
  della rubrica di non potersi allo stato provvedere a norma
  del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1995,
  n. 7;
        essendo stata rilevata l'applicabilità dell'articolo 68
  della Costituzione alle imputazioni richiamate;
        sentite le parti e ritenuta la questione non
  manifestamente infondata,
                          TRASMETTE
      gli atti processuali alla Camera dei deputati perché
  ex  articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio
  1995, n. 7, deliberi se i fatti per i quali è in corso il
  procedimento penale n. 17021/95 R.G. e n. 2808/94 R.N. reato
  relativamente ai capi  a)  e  b)  della rubrica
  concernano o meno opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                           DISPONE
      la sospensione dell'intero processo penale sino alla
  deliberazione della Camera dei deputati e per un tempo non
  superiore a novanta giorni.
      Rinvia sin da ora il processo alla udienza del 30 giugno
  1995, ore 9 diffidando imputato, parte civile e testi ed
  invitando il pubblico ministero e difensori a ricomparire
  senza ulteriore avviso.
                                                    Il Pretore
                                           Umberto De Giovanni
      (*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 7
  marzo 1995, è stata successivamente integrata con la nota di
  cui alla pagina precedente a seguito della richiesta inviata
  dal Presidente della Camera dei Deputati in data 3 aprile
  1995, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 13 marzo
  1995, n. 69, che prescrive che con l'ordinanza di
  applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, l'autorità giudiziaria enunci il fatto per il
  quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si
  assumono violate e gli elementi su cui si fonda il
  procedimento.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  BORROMETTI)
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                          ABATERUSSO
  per il reato di cui all'articolo 341, del codice penale
  (oltraggio a pubblico ufficiale); per il reato di cui agli
  articoli 56 e 582 del codice penale (lesioni personali
  tentate); e per il reato di cui all'articolo 595 del codice
                    penale (diffamazione)
        TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI LECCE
               (SEZIONE DISTACCATA DI CASARANO)
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 5 maggio 1995
         Presentata alla Presidenza l'8 ottobre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Camera deve valutare la
  sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione per i fatti in relazione ai quali
  pende procedimento penale a carico dell'onorevole Abaterusso
  presso la pretura circondariale di Lecce.  Tale procedimento
  nasce da una denuncia-querela presentata contro il deputato
  Ernesto Abaterusso il 15 marzo 1994 dal direttore dell'INPS di
  Casarano, in esito alla quale la procura della Repubblica
  presso la pretura circondariale di Lecce, in data 23 novembre
  1994, emetteva decreto di citazione a giudizio a carico dello
  stesso, per tre ipotesi di reato:
       a)  oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341
  del codice penale) per avere offeso l'onore ed il prestigio
  del direttore dell'INPS di Casarano De Matteis Giovanni, per
  avergli rivolto, alla presenza di più persone e a causa delle
  funzioni da lui svolte, gli epiteti di "ladro, bastardo";
       b)  tentativo di lesioni personali (articoli 56 e
  582 del codice penale) per aver tentato di colpire al volto
  con un megafono il querelante, senza riuscirvi per il
  sopraggiungere dei carabinieri;
       c)  diffamazione (articolo 595 del codice penale)
  per aver dichiarato in una interrogazione parlamentare che il
  De Matteis avrebbe avuto comportamenti arbitrari e determinati
  da sollecitazioni politiche.
     All'udienza del 6 marzo 1995, i difensori dell'onorevole
  Abaterusso chiedevano l'applicazione dell'articolo 68 della
  Costituzione alle imputazioni di cui ai primi due capi della
  rubrica e cioè oltraggio a pubblico ufficiale e tentativo di
  lesioni personali ed il pretore, ritenuta non manifestatamente
  infondata tale richiesta, trasmetteva gli atti alla Camera ai
  fini della deliberazione in materia di insindacabilità, ai
  sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e cioè
  per decidere se i fatti relativi ai primi due capi della
  rubrica e per cui è processo a carico dell'onorevole
  Abaterusso, concernano opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e nel contempo
  sospendeva il procedimento.
     Nulla si dice nell'ordinanza di trasmissione circa
  l'ipotesi di reato di cui al terzo capo di imputazione: ad
  essa, tuttavia, vertendosi proprio in materia di un atto
  parlamentare tipico, l'applicazione dell'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione deve ritenersi assolutamente
  evidente e pacifica.
     La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha esaminato
  la richiesta nella seduta del 7 giugno scorso.
     Nel corso di tale seduta, la Giunta ha approvato la
  proposta del relatore di riferire all'Assemblea per la
  riconducibilità alla funzione di parlamentare delle
  espressioni di cui al primo capo di imputazione.
     Giova, al riguardo, considerare che l'interrogazione
  parlamentare di cui al terzo capo di imputazione è stata
  presentata il 25 novembre 1993, mentre i fatti relativi ai
  primi due capi d'imputazione e cioè l'oltraggio a pubblico
  ufficiale e le lesioni personali tentate sono accaduti il 20
  dicembre 1993, nel corso di una manifestazione pubblica e
  quindi dopo la presentazione dell'interrogazione parlamentare.
  Tale precisazione appare opportuna, anche perché, essendo il
  fatto di cui al primo capo d'imputazione e cioè l'oltraggio
  successivo e conseguenziale, anche dal punto di vista
  temporale, alla presentazione di un'interrogazione e dunque ad
  una tipica attività parlamentare, ad esso può applicarsi il
  disposto di cui al primo comma dell'articolo 68 della
  Costituzione.
     Diversamente argomentando, verrebbe meno la fondamentale
  tutela prevista dalla Costituzione a garanzia della libertà
  della funzione parlamentare e cioè la non perseguibilità
 
                              Pag.3
 
  dei membri del Parlamento per le opinioni espresse.
     Tale tutela, infatti, non può considerarsi sussistente se
  non ricomprende tutto ciò che è alla stessa collegato e
  connesso o comunque derivante dall'espressione dell'opinione
  di un parlamentare.  Il che del resto appare in linea con gli
  orientamenti che la Giunta in passato ha assunto, secondo i
  quali la prerogativa costituzionale ex articolo 68 ricorre
  anche in presenza di giudizi "pesanti", e tali da
  concretizzare in astratto un illecito penale, espressi "extra
  moenia", e cioè fuori dal Parlamento, riguardando tutti i
  comportamenti comunque riconducibili all'attività politica del
  parlamentare e che quindi vi rientra tutto ciò che è comunque
  collegato o conseguente, come nel caso in specie,
  all'espletamento di tale attività.
     Logico corollario di quanto sopra è che, per l'oltraggio
  al pubblico ufficiale contestato al primo capo d'imputazione,
  collegato ad una tipica attività parlamentare
  (interrogazione), non solo sotto il profilo temporale, in
  quanto alla stessa conseguenziale, vada applicato il disposto
  di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
     Altro discorso va, invece, fatto per il secondo capo di
  imputazione (lesioni personali tentate), per il quale neppure
  in astratto, può ravvisarsi un qualsiasi collegamento con
  l'esercizio delle funzioni parlamentari.  L'uso del megafono,
  non per amplificare la propria voce, ma come corpo
  contundente, non pare proprio possa, in alcun modo, farsi
  rientrare nell'attività del parlamentare.
     Pertanto la Giunta propone per un verso che l'Assemblea
  deliberi nel senso della riconducibilità dei fatti di cui al
  primo capo d'imputazione alle opinioni espresse da un membro
  del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, per l'altro
  che deliberi nel senso della non riconducibilità dei fatti di
  cui al secondo capo di imputazione alla suddetta
  prerogativa.
                                Antonio BORROMETI,  Relatore.
 
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