| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
ABATERUSSO
per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale
(oltraggio a pubblico ufficiale); per il reato di cui agli
articoli 56 e 582 del codice penale (lesioni personali
tentate); e per il reato di cui all'articolo 595 del codice
penale (diffamazione)
TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI LECCE
(SEZIONE DISTACCATA DI CASARANO)
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 5 maggio 1995
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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PRETURA CIRCONDARIALE DI LECCE
Sezione distaccata di Casarano
Casarano 26 aprile 1995
In allegato si trasmette il procedimento penale in
oggetto specificato perché l'onorevole Camera dei deputati si
compiaccia deliberare, ex articolo 3, comma 2, del
decreto-legge n. 7 del 1995, così come specificato
nell'ordinanza 6 marzo 1995 dibattimentale in atti (foglio n.
24).
ENUNCIAZIONE DEL FATTO
Il direttore della sede INPS di Casarano (Lecce) in data
15 marzo 1994 sporgeva denuncia-querela contro Abaterusso
Ernesto nato il 18 febbraio 1956 a Patù (Lecce) ed ivi
residente e già deputato al Parlamento della Repubblica.
La Procura della Repubblica presso la Pretura
Circondariale di Lecce in data 23 novembre 1994 emetteva
decreto di citazione a giudizio a carico di Abaterusso Ernesto
per le seguenti ipotesi di reato:
a) articolo 341 del codice penale per aver offeso
l'onore e il prestigio del direttore dell'INPS di Casarano De
Matteis Giovanni, avendo a lui rivolto, alla presenza di più
persone e a causa delle funzioni da lui rivolte, gli epiteti
di "ladro, bastardo";
b) articoli 56, 582 del codice penale per aver
posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a
cagionare lesioni a De Matteis Giovanni, avendo tentato di
colpirlo al volto con un megafono, senza riuscire nell'intento
per il tempestivo sopraggiungere dei carabinieri;
c) articolo 595, del codice penale per aver
offeso l'onore e il decoro di De Matteis Giovanni, avendo
dichiarato in una interrogazione parlamentare da lui rivolta
al Ministero del lavoro che il De Matteis avrebbe assunto
comportamenti arbitrari e determinati da sollecitazioni
politiche.
In Casarano il 20 dicembre 1993.
All'udienza del 6 marzo 1995 il denunciante si costituiva
parte civile mentre i difensori dell'imputato con riferimento
alle imputazioni sub a) e b) della rubrica hanno
chiesto la trasmissione degli atti alla Camera competente,
previa sospensione del dibattimento, essendoci dubbio
interpretativo circa l'applicazione nelle fattispecie
contestate di quanto previsto all'articolo 68, comma 1 della
Costituzione.
Pubblico ministero e difesa di parte civile si
rimettevano a questo giudice che adottava la seguente
ordinanza.
Pag.3
Il Pretore:
preso atto di quanto innanzi;
ritenuto per quanto attinente ai capi a) e b)
della rubrica di non potersi allo stato provvedere a norma
del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1995,
n. 7;
essendo stata rilevata l'applicabilità dell'articolo 68
della Costituzione alle imputazioni richiamate;
sentite le parti e ritenuta la questione non
manifestamente infondata,
TRASMETTE
gli atti processuali alla Camera dei deputati perché
ex articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio
1995, n. 7, deliberi se i fatti per i quali è in corso il
procedimento penale n. 17021/95 R.G. e n. 2808/94 R.N. reato
relativamente ai capi a) e b) della rubrica
concernano o meno opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
DISPONE
la sospensione dell'intero processo penale sino alla
deliberazione della Camera dei deputati e per un tempo non
superiore a novanta giorni.
Rinvia sin da ora il processo alla udienza del 30 giugno
1995, ore 9 diffidando imputato, parte civile e testi ed
invitando il pubblico ministero e difensori a ricomparire
senza ulteriore avviso.
Il Pretore
Umberto De Giovanni
(*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 7
marzo 1995, è stata successivamente integrata con la nota di
cui alla pagina precedente a seguito della richiesta inviata
dal Presidente della Camera dei Deputati in data 3 aprile
1995, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 13 marzo
1995, n. 69, che prescrive che con l'ordinanza di
applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, l'autorità giudiziaria enunci il fatto per il
quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si
assumono violate e gli elementi su cui si fonda il
procedimento.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BORROMETTI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
ABATERUSSO
per il reato di cui all'articolo 341, del codice penale
(oltraggio a pubblico ufficiale); per il reato di cui agli
articoli 56 e 582 del codice penale (lesioni personali
tentate); e per il reato di cui all'articolo 595 del codice
penale (diffamazione)
TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI LECCE
(SEZIONE DISTACCATA DI CASARANO)
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 5 maggio 1995
Presentata alla Presidenza l'8 ottobre 1996
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Onorevoli Colleghi! - La Camera deve valutare la
sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo
comma, della Costituzione per i fatti in relazione ai quali
pende procedimento penale a carico dell'onorevole Abaterusso
presso la pretura circondariale di Lecce. Tale procedimento
nasce da una denuncia-querela presentata contro il deputato
Ernesto Abaterusso il 15 marzo 1994 dal direttore dell'INPS di
Casarano, in esito alla quale la procura della Repubblica
presso la pretura circondariale di Lecce, in data 23 novembre
1994, emetteva decreto di citazione a giudizio a carico dello
stesso, per tre ipotesi di reato:
a) oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341
del codice penale) per avere offeso l'onore ed il prestigio
del direttore dell'INPS di Casarano De Matteis Giovanni, per
avergli rivolto, alla presenza di più persone e a causa delle
funzioni da lui svolte, gli epiteti di "ladro, bastardo";
b) tentativo di lesioni personali (articoli 56 e
582 del codice penale) per aver tentato di colpire al volto
con un megafono il querelante, senza riuscirvi per il
sopraggiungere dei carabinieri;
c) diffamazione (articolo 595 del codice penale)
per aver dichiarato in una interrogazione parlamentare che il
De Matteis avrebbe avuto comportamenti arbitrari e determinati
da sollecitazioni politiche.
All'udienza del 6 marzo 1995, i difensori dell'onorevole
Abaterusso chiedevano l'applicazione dell'articolo 68 della
Costituzione alle imputazioni di cui ai primi due capi della
rubrica e cioè oltraggio a pubblico ufficiale e tentativo di
lesioni personali ed il pretore, ritenuta non manifestatamente
infondata tale richiesta, trasmetteva gli atti alla Camera ai
fini della deliberazione in materia di insindacabilità, ai
sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e cioè
per decidere se i fatti relativi ai primi due capi della
rubrica e per cui è processo a carico dell'onorevole
Abaterusso, concernano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e nel contempo
sospendeva il procedimento.
Nulla si dice nell'ordinanza di trasmissione circa
l'ipotesi di reato di cui al terzo capo di imputazione: ad
essa, tuttavia, vertendosi proprio in materia di un atto
parlamentare tipico, l'applicazione dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione deve ritenersi assolutamente
evidente e pacifica.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha esaminato
la richiesta nella seduta del 7 giugno scorso.
Nel corso di tale seduta, la Giunta ha approvato la
proposta del relatore di riferire all'Assemblea per la
riconducibilità alla funzione di parlamentare delle
espressioni di cui al primo capo di imputazione.
Giova, al riguardo, considerare che l'interrogazione
parlamentare di cui al terzo capo di imputazione è stata
presentata il 25 novembre 1993, mentre i fatti relativi ai
primi due capi d'imputazione e cioè l'oltraggio a pubblico
ufficiale e le lesioni personali tentate sono accaduti il 20
dicembre 1993, nel corso di una manifestazione pubblica e
quindi dopo la presentazione dell'interrogazione parlamentare.
Tale precisazione appare opportuna, anche perché, essendo il
fatto di cui al primo capo d'imputazione e cioè l'oltraggio
successivo e conseguenziale, anche dal punto di vista
temporale, alla presentazione di un'interrogazione e dunque ad
una tipica attività parlamentare, ad esso può applicarsi il
disposto di cui al primo comma dell'articolo 68 della
Costituzione.
Diversamente argomentando, verrebbe meno la fondamentale
tutela prevista dalla Costituzione a garanzia della libertà
della funzione parlamentare e cioè la non perseguibilità
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dei membri del Parlamento per le opinioni espresse.
Tale tutela, infatti, non può considerarsi sussistente se
non ricomprende tutto ciò che è alla stessa collegato e
connesso o comunque derivante dall'espressione dell'opinione
di un parlamentare. Il che del resto appare in linea con gli
orientamenti che la Giunta in passato ha assunto, secondo i
quali la prerogativa costituzionale ex articolo 68 ricorre
anche in presenza di giudizi "pesanti", e tali da
concretizzare in astratto un illecito penale, espressi "extra
moenia", e cioè fuori dal Parlamento, riguardando tutti i
comportamenti comunque riconducibili all'attività politica del
parlamentare e che quindi vi rientra tutto ciò che è comunque
collegato o conseguente, come nel caso in specie,
all'espletamento di tale attività.
Logico corollario di quanto sopra è che, per l'oltraggio
al pubblico ufficiale contestato al primo capo d'imputazione,
collegato ad una tipica attività parlamentare
(interrogazione), non solo sotto il profilo temporale, in
quanto alla stessa conseguenziale, vada applicato il disposto
di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Altro discorso va, invece, fatto per il secondo capo di
imputazione (lesioni personali tentate), per il quale neppure
in astratto, può ravvisarsi un qualsiasi collegamento con
l'esercizio delle funzioni parlamentari. L'uso del megafono,
non per amplificare la propria voce, ma come corpo
contundente, non pare proprio possa, in alcun modo, farsi
rientrare nell'attività del parlamentare.
Pertanto la Giunta propone per un verso che l'Assemblea
deliberi nel senso della riconducibilità dei fatti di cui al
primo capo d'imputazione alle opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, per l'altro
che deliberi nel senso della non riconducibilità dei fatti di
cui al secondo capo di imputazione alla suddetta
prerogativa.
Antonio BORROMETI, Relatore.
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