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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0011
DOC IV ter n. 11 Legisl. XIII
28-11-95 [ DOC13-4TER-11 DO C134TER0011 13DOC4TER 00011 DOC13-4TER-11A 13DOC4TER 00011 A 000900052 DOC4TER 00011 000004T001100000101000923SI1 9 000101000510SI1 5 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                       CIRINO POMICINO
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 61 n. 2, 81 capoverso,
  112 n. 1, 319, 319-  bis,  321 del codice penale
  (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio,
  continuata e pluriaggravata); per concorso - ai sensi
  dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli
  articoli 81 capoverso, 112, n. 1, 323, comma due, dello stesso
       codice (abuso d'ufficio continuato e aggravato)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 28 novembre 1995
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                     TRIBUNALE DI NAPOLI
       Sezione del giudice per le indagini preliminari
                         Ufficio XII
                          IL GIUDICE
      Decidendo sulla principale richiesta avanzata dalla
  difesa di Paolo Cirino Pomicino con la quale si assume che ci
  si troverebbe di fronte ad un classico caso di improcedibilià
  dell'azione penale nei confronti dello stesso in ordine ai
  reati ascrittigli in quanto la concreta attività contestatagli
  nei capi d'imputazione sarebbe coperta dalla prerogativa
  dell'insindacabilità di cui all'articolo 68 comma 1^ della
  Costituzione
                           osserva:
      Occorre innanzi tutto premettere che, per una chiara
  comprensione della vicenda in esame e nel rispetto di quanto
  previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 466 dell'8
  novembre 1995, vengono allegati alla presente ordinanza i capi
  d'imputazione scritti al Pomicino nonché uno stralcio della
  motivazione della richiesta di rinvio a giudizio redatta dal
  pubblico Ministero.
      Ciò evidenziato, va in primo luogo osservato che la
  condotta illecita ascritta al Pomicino al capo D delle
  imputazioni (la corruzione) fa espresso riferimento alla sua
  qualifica di Presidente della Commissione bilancio della
  Camera (il Pomicino rivestì tale incarico dal luglio 1983
  all'aprile 1988), alla sua attività diretta a sostenere lo
  stanziamento di finanziamenti per la Metropolitana di Napoli
  in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno
  1986 ed alla ricezione della somma di 4 miliardi di lire in
  virtù di un preciso accordo stretto con l'imprenditore Italo
  della Morte (accordo avvenuto proprio in occasione
  dell'approvazione della citata legge finanziaria e finalizzato
  appunto all'approvazione del citato stanziamento).
      Anche nel capo E delle imputazioni (l'abuso di ufficio)
  si contesta al Pomicino l'abuso della sua qualità/qualifica di
  Presidente della Commissione bilancio e la sua attività
  diretta a sostenere lo stanziamento di finanziamenti per la
  Metropolitana di Napoli in occasione dell'approvazione della
  legge finanziaria per il l986.
      Analogo riferimento alla sua citata qualifica vi è nel
  capo F delle imputazioni a lui ascritte.
      Va in secondo luogo rilevato che le imputazioni formali
  corrispondono proprio alla reale condotta illecita ascrivibile
  al Pomicino, in concreto e di fatto emergente dagli atti
  processuali.
      Ed invero tutte le persone interessate al (o comunque a
  conoscenza del) versamento di somme di denaro al Pomicino
  dichiarano concordemente che:
         al Pomicino furono versati circa 4 miliardi di lire
  nell'arco di 5 anni, dal 1987 al 1991 (così il della Morte
  Antonio, il De Lieto, l'Aversa e il Rolandi; anche il Chitis,
  che pagò fino al 1990, dichiara però che
 
                              Pag.3
 
  avrebbe dovuto pagare fino al 1991 in virtù di precisi
  passati accordi);
         tali versamenti furono sì dilazionati nel tempo ma
  l'accordo iniziale prevedeva proprio il versamento di 4
  miliardi di lire in totale, essendo stata tale somma
  predeterminata con precisione dal Pomicino con Italo della
  Morte nel 1987 (così in particolare la fonte diretta Antonio
  della Morte - che riferisce degli accordi presi dal fratello
  -, ma così anche De Lieto, Chitis, e Aversa);
         tali versamenti trovavano la loro ragione d'esser "nei
  finanziamenti che la legge finanziaria" doveva prevedere per
  la Metropolitana di Napoli (così tutti ed in particolare
  Aversa) ed erano comunque collegati "alla presenza del
  Pomicino nella Commissione bilancio" (così in particolare
  Chitis).
      Appare cioè più che evidente che il fatto corruttivo
  contestato e l'accordo illecito consumatosi ebbe a verificarsi
  in epoca temporale in cui il Pomicino era Presidente della
  Commissione bilancio della Camera ed anche parlamentare, ed in
  relazione ad attività da lui posta in essere proprio in virtù
  di tale carica e di tale qualifica ed in funzione
  dell'approvazione dei finanziamenti previsti dalla legge
  finanziaria per l'anno 1986.
      In merito a tali contestazioni si sostiene, da parte
  della difesa, che si sarebbe di fronte all'insindacabilità
  prevista dall'articolo 68, comma primo, della Costituzione che
  prevede appunto che "i membri del Parlamento non possono
  essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei
  voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" (anzi meglio,
  "non possono essere perseguiti ..." secondo la dizione
  dell'articolo 68 della Costituzione in vigore all'epoca dei
  fatti: il che comunque non muta la sostanza del problema).
      Va sul punto subito osservato che con tale disposizione
  si è voluta garantire l'autonomia e l'indipendenza del
  Parlamento e dei suoi membri rispetto ad altri poteri dello
  Stato e rispetto al rischio di interventi perturbatori e di
  condizionamenti esterni derivanti in primo luogo dall'Autorità
  giudiziaria.
      Proprio perché con tale disposizione si è costituita una
  vera e propria immunità per i parlamentari in ordine a
  determinati loro comportamenti non vi è chi non veda come sia
  estremamente importante definire con precisione ed esattezza i
  limiti di tale prerogativa.
      Il dibattito (dottrinario e giurisprudenziale) sul punto
  è stato (ed è ancora soprattutto oggi) più che vivo e vivace:
  è pacifico infatti che l'applicazione dell'immmunità
  parlamentare è legittima solo laddove si tratti davvero di
  garantire l'autonomia del Parlamento, divenendo invece
  palesemente illegittima allorquando la stessa non riguardi
  comportamenti strettamente funzionali al libero esecizio delle
  funzioni parlamentali.
      Un eccessivamente ampio campo di applicazione finirebbe
  invero col far divenire tale immunità un ingiustificato
  priviliegio dei deputati e dei senatori, con conseguente
  compressione della sfera di attribuzioni dell'Autorità
  giudiziaria.
 
                              Pag.4
 
      Nella pratica (giurisprudenziale e parlamentare) ci si è
  occupati prevalentemente di individuare con esattezza i limiti
  di tale immunità con precipuo riferimento a casi in cui
  interventi di membri del Parlamento avrebbero potuto essere
  considerati reati di diffamazione (anche a mezzo stampa)
  piuttosto che "opinioni espresse ... nell'esercizio delle loro
  funzioni" e come tali dunque non perseguibili.
      In pochissimi casi ci si è occupati di comportamenti di
  parlamentari astrattamente riconducibili al reato di
  corruzione.
      Può qui sinteticamente dirsi che, al di là dell'estrema e
  minoritaria (e non condivisibile) posizione che vorrebbe
  coperta dall'immunità di cui al primo comma dell'articolo 68
  della Costituzione tutta l'attività politica di senatori e
  deputati anche se svolta in sede extra-parlamentare, il
  dibattito si è incentrato soprattutto su due punti:
         è coperta da tale immunità anche la ripetizione in
  sede extra-parlamentare di opinioni espresse da parlamentari
  in sede prettamente parlametare?;
         è coperta da immunità anche l'attività strettamente
  connesa con quella parlamentare tipica?
      Qui interessa risolvere soprattutto il secondo problema,
  posto che il primo riguarda fattispecie (diffamazioni) non
  inerenti il presente procedimento.
      La posizione che vorrebbe coperta dall'immunità di cui al
  comma primo dell'articolo 68 della Costituzione anche le
  attività del membro del Parlamento connesse con quella
  tipicamente parlamentare presenta, a giudizio di
  quest'ufficio, rischi notevoli.
      Applicando il principio della connessione (pur anche
  ristretto a quelle attività inscidibilmente collegate e
  strumentali rispetto alla tipica attività parlamentare) si
  finirebbe con l'ancorare una così delicata e rilevante
  valutazione a criteri non certi né predeterminati, con
  connessi concreti pericoli di interpretazioni arbitrarie o
  comunque oscillanti ed incerte.
      E tale considerazione trova anche fondamento proprio
  nell'analisi di precedenti decisioni in materia di corruzione,
  ove appunto si presentano (sul punto "connessione") i più
  rilevanti problemi, specie quando ci si riferisce ad ipotesi
  di corruzione per indurre il parlamentare a compiere atti
  tipici delle sue funzioni.
      Quest'ufficio è riuscito ad individuare, in merito, due
  sole precedenti decisioni (di segno opposto l'una all'altra)
  della Giunta della Camera: la prima è quella segnalata anche
  dalla difesa (V legislatura, Camera dei deputati doc. IV, n.
  136-B relatore Vassalli) e la seconda è quella intervenuta nel
  corso della VI legislatura (Camera dei deputati, doc. IV, n.
  75/A relatore Benedetti):
         A)  nella prima (un deputato avrebbe accettato
  denaro per presentare due proposte di legge) la Giunta
  (decidendo, si badi, a maggioranza) evidenziava che, pur
  essendo oggetto di interesse dell'autorità giudiziaria non
  tanto le proposte di legge quanto atti e comportamenti che le
  avrebbero precedute, ciò non di meno sussisteva egualmente
  l'immunità di cui all'articolo 68, comma primo, della
  Costituzione in
 
                              Pag.5
 
  quanto in caso contrario "si affermerebbe la legittimità del
  sindacato giurisdizionale sull'attività politica del
  parlamentare e precisamente sul processo di formazione della
  sua volontà, sulle motivazioni che lo hanno indotto o hanno
  concorso ad indurlo ad esercitare in un determinato modo o per
  il conseguimento di uno specifico fine le proprie funzioni
  tipiche di iniziativa di proposte di legge".  Per questi motivi
  si affermava che l'immunità citata riguardava "non soltanto
  l'attività parlamentare tipica ma anche quella che si ponga
  come inscidibilmente collegata e strumentale rispetto alla
  prima, tanto da costituirne l'antecedente o un momento di
  formazione o addirittura la motivazione".
      Affermazione difficilmente condivisibile (si finisce con
  l'estendere eccessivamente il significato di funzioni
  parlamentari ben oltre l'ambito tipico indicato dall'articolo
  68 della Costituzione) e ripensata anche dallo stesso relatore
  (onorevole Vassalli) che poi successivamente (in un suo
  scritto del 1973 in G. Pen., 73, "  Punti
  interrogativi...  ") finiva con l'ammettere che in tal modo
  l'irresponsabilità potrebbe estendersi fino ad "abbracciare
  atti che sono individuabili come diversi, nel tempo nella
  configurazione e per lo più anche nello spazio, dall'atto
  funzionale vero e proprio";
         B)  nella seconda (un deputato avrebbe accettato
  denaro per ritardare l'approvazione di una legge) la Giunta
  proponeva di concedere l'autorizzazione in quanto
  "l'irresponsabilità copre qualsiasi attività preparatoria che
  della funzione parlamentare tipica costituisca motivazione o
  premessa, se pur indiretta e lontana, purché sempre
  riconducibile al quadro costituzionale, ai contenuti che il
  programma politico della Costituzione tende a realizzare (...)
  è pertanto evidente che va rifiutata tutela costituzionale
  alla accettazione di denaro o altri beni materiali o alla
  relativa promessa che intervenga a condizionare il compimento
  di un atto parlamentare tipico".
      Anche questa decisione, indubbiamente più condivisibile
  della prima, appare prestare il fianco a critiche, e però solo
  sul punto del riferimento al "programma politico" della
  Costituzione.
      Tale contraddittorio modo di porsi da parte della Giunta
  della Camera rispetto a tale rilevante questione, rende
  evidente che l'unico modo per rendere certo il campo
  d'applicazione dell'immunità di cui all'articolo 68, comma
  primo, della Costituzione appare pertanto essere, a giudizio
  dello scrivente ed al di là di riferimenti a criteri incerti
  ed ambigui, un'interpretazione che ne limiti la portata ai
  soli atti che costituiscono tipico esercizio delle funzioni
  parlamentari: allorquando il parlamentare partecipi alla
  formazione della volontà della Camera di appartenenza sia le
  "opinioni espresse" sia "i voti dati" sono coperti da tale
  immunità.
      E ciò vale soprattutto quando si verte in tema di reati
  contro la Pubblica Amministrazione.
      Sul punto non va infatti dimenticato che l'articolo 357
  del codice penale indica quali pubblici ufficiali destinatari
  delle norme penali poste a tutela della pubblica
  Amministrazione anche "coloro i quali
 
                              Pag.6
 
  esercitano una pubblica funzione legislativa" e cioè proprio
  anche i parlamentari.
      E, sulla scorta delle considerazioni suesposte, è
  sembrato legittimo a taluno poter contestare a deputati e
  senatori una corruzione "impropria" per avere accettato denaro
  o altri beni o la relativa promessa al fine della commissione
  di un atto del proprio ufficio (articolo 318 del codice
  penale) ed invece illegittimo (perchè precluso dall'immunità
  di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione)
  contestare una corruzione "propria" per avere accettato denaro
  o altri beni o la relativa promessa al fine della commissione
  di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (articolo 319
  del codice penale) implicando tale contestazione un sindacato
  sulle scelte compiute dal parlamentare (con non consentita
  valutazione sulla formazione della sua volontà).
      In realtà nemmeno tale soluzione appare immune da rilievi
  che potrebbero essere fatti circa la ricorrenza anche nel caso
  di specie (corruzione "propria") dell'immunità in esame,
  atteso che in ogni caso si contesterebbe, di fatto, al
  parlamentare un atto "del suo ufficio" e dunque "tipico"
  dell'esercizio delle sue funzioni.
      A ben vedere tale questione va risolta dunque solo con
  l'esclusivo riferimento al fatto in concreto contestato al
  parlamentare e con l'analisi rivolta ad accertare se la
  condotta contestata rientri o meno nell'esercizio delle
  "funzioni parlamentari", unico dato certo appunto di
  riferimento fornito dalla Carta Costituzionale.
      E' solo allora sull'esercizio delle funzioni parlamentari
  che non può esercitarsi il sindacato giurisdizionale ed è solo
  su fatti che implichino valutazioni e giudizi sulla formazione
  della volontà parlamentare che non può estendersi il sindacato
  dell'Autorità giudiziaria.
      Restano pertanto esclusi da tale immunità fatti che
  risultano essere non indispensabili all'esercizio di tale
  funzione e che presentano connessioni soltanto eventuali o
  equivoche con atti parlamentari.
      In sostanza l'unico fondamentale limite da non superare
  per l'Autorità giudiziaria è il sindacato (illegittimo) sulla
  formazione della volontà del singolo parlamentare.
      Ebbene nel caso specifico parrebbe risultare che al
  Pomicino sia stata contestata una corruzione "propria": lo si
  evincerebbe dalle norme richiamate nel capo d'imputazione sub
  D (articolo 319 del codice penale) e dal contenuto della
  contestazione ("riceveva ... somme di denaro ... affinche
  sostenesse ... lo stanziamento di fondi statali in favore
  della metropolitana di Napoli, con ciò ... compiendo atti
  contrario ai doveri del suo ufficio").
      Anche il successivo capo d'imputazione sub E di cui
  all'articolo 323 del codice penale rientrerebbe nell'ottica
  della contestazione di commissione di atti contrari ai suoi
  doveri di ufficio ("abusava del suo ufficio, sostenendo ... un
  finanziamento ... per la metropolitana di Napoli").
      Sembrerebbe dunque concretizzarsi un sindacato, una
  valutazione (illegittima) sulla formazione della sua
  volontà.
      Sembrerebbe dunque fondato il rilievo difensivo.
      In realtà non tutto appare così chiaro.
 
                              Pag.7
 
      Le imputazione ascritte al Pomicino ai capi D ed E
  (articoli 319 e 323 del codice penale) in fatto ed in
  concreto:
         riguardano anche una sua attività di ricerca del
  consenso (e di successivo consenso prestato) per lo
  stanziamento dei fondi per la metropolitana di Napoli svolta
  nella sua qualità di Presidente della Commissione bilancio
  alla Camera dei deputati, oltre che di membro del
  Parlamento;
         sembrano integrare comunque una contestazione che
  riguarda un'attività tipica compiuta dal parlamentare: il
  sostenere cioè "come effettivamente ha fatto, in sede di
  approvazione della legge finanziaria per l'anno 1986, lo
  stanziamento di fondi statali in favore della metropolitana di
  Napoli", finisce col concretizzarsi ovviamente, oltre che
  nella sottoscrizione del cosiddetto emendamento Vignola" con
  cui veniva inserito nella legge finanziaria lo stanziamento a
  favore della metropolitana di Napoli, anche nel voto
  favorevole da lui poi espresso in sede di approvazione di tale
  emendamento.
      Ed allora, in conclusione (e superando quella non
  condivisibile distinzione tra corruzione "propria" e
  "impropria"), sembrerebbe dunque che sia ascrivibile al
  Pomicino solo una ricezione di somme di denaro non certo da
  poter considerare come inscidibilmente collegata e strumentale
  rispetto alla sua tipica attività di parlamentare (il consenso
  per l'approvazione dello stanziamento di cui sopra, in sede di
  discussione della legge finanziaria), tanto da costituirne lo
  stretto antecedente o un imprenscindibile momento di
  formazione o addirittura la prevalente motivazione.
      Sembrerebbe dunque che ci si trovi di fronte solo ad un
  caso analogo a quello più sopra citato (e più condivisibile, a
  giudizio di quest'ufficio) già esaminato dalla Giunta della
  Camera nella VI legislatura (Giunta che in tale occasione
  concesse l'autorizzazione, e ciò, si badi, in un caso in cui
  era contestata proprio quella corruzione "propria" e cioè
  proprio un tipo di corruzione che, secondo quella tesi
  giurisprudenziale più sopra citata, sarebbe stata certo
  coperta dall'immunità in esame: e ciò conforta lo scrivente
  nella conclusione della non condivisibilità di tale tesi).
      Sembrerebbe cioè che ci si trovi di fronte "alla
  accettazione di denaro o altri beni materiali o alla relativa
  promessa che intervenga a condizionare il compimento di un
  atto parlamentare tipico", attività come tale non coperta da
  "tutela costituzionale" perché, come detto, non
  inscidibilmente collegata e strumentale rispetto alla tipica
  attività parlamentare, né certo "riconducibile al quadro
  costituzionale".
      Ripugna in sostanza allo scrivente poter ipotizzare e
  dover affermare che sussiste tutela costituzionale allorquando
  la libertà di decisione del parlamentare diventi oggetto di un
  pactum sceleris  in cui essa venga negoziata dietro
  corrispettivo: in questo caso si sarebbe lontani anni luce
  dalla ratio ispiratrice della norma costituzionale, diretta a
  garantire la libertà e la sovranità, nel più alto significato
  della sua accezione, delle decisioni prese da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
 
                              Pag.8
 
      Pertanto, e concludendo, se da un lato non può ritenersi
  sic et simpliciter  manifestamente infondata la questione
  sollevata dalla difesa del Pomicino in riferimento
  all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione al caso in esame (e ciò perchè sembrerebbe che
  nelle imputazioni di cui ai capi D ed E vi sia un "sindacato"
  sull'esercizio delle sue funzioni parlamentari), non può
  nemmeno concludersi per l'evidente applicabilità di tale
  immunità (e ciò perché appare illogico e  contra legem
  che sia coperto da tutela costituzionale un  pactum
  sceleris  con cui si negozia l'esercizio della funzione
  parlamentare, non vertendo il sindacato giurisdizionale in
  tale caso sull'atto tipico del membro del Parlamento, bensì su
  di una attività non inscidibilmente collegata con tale atto né
  in alcun modo "riconducibile al quadro costituzionale").
      Per tali motivi, in ossequio al dettato di cui
  all'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge n. 466 dell'8
  novembre 1995 (che detta le "disposizioni urgenti per
  l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione"), gli atti
  inerenti il Pomicino vanno trasmessi alla Camera dei deputati
  affinchè questa deliberi se il fatto per il quale è in corso
  il procedimento (e cioè quello riportato ai capi D ed E delle
  imputazioni allegate alla presente ordinanza) concerna o meno
  opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle sue
  funzioni.
      Appare evidente invece che l'immunità di cui all'articolo
  68, comma primo, della Costituzione non può essere invocata
  con riferimento al capo F delle imputazioni (illecito
  finanziamento): ed invero in nessun modo (né formale né
  informale, né in concreto, né di fatto, né in modo
  surrettizio) nell'imputazione in esame si fa riferimento ad
  una valutazione o ad un sindacato su di un'attività del
  parlamentare Pomicino riconducibile all'esercizio delle sue
  funzioni parlamentari.
      Il fatto contestato al capo F manifestamente e
  palesemente non attiene in alcun modo né ad opinioni espresse
  né a voti dati dal Pomicino nell'esercizio delle sue
  funzioni.
      La questione posta in merito a tale capo d'imputazione
  appare dunque manifestamente infondata.
      In ossequio al disposto di cui all'ultima parte
  dell'articolo 3 del decreto-legge sopra indicato, la presente
  ordinanza viene trasmessa alla Camera dei deputati nel
  rispetto dell'onere d'informazione ivi previsto.
      Di conseguenza il procedimento a carico del Pomicino
  resterà sospeso (e la sua posizione verrà stralciata) in
  riferimento ai reati di cui ai capi D ed E delle imputazioni
  in attesa delle decisioni della Camera dei deputati, mentre
  proseguirà in ordine al reato di cui al capo F delle
  imputazioni, non essendovi alcuna ragione per sospendere il
  procedimento in merito a tali fatti, maturi per una decisione
  nel merito.
                      per questi motivi
      A)  ritiene non manifestamente infondata la
  questione sollevata dalla difesa di Paolo Cirino Pomicino
  circa la applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione in riferimento ai fatti-reato contestati ai capi
  D ed E delle imputazioni e per l'effetto:
 
                              Pag.9
 
         separa la sua posizione, per i soli due reati
  suindicati, dal presente procedimento ed ordina formarsi
  distinto fascicolo processuale a carico del predetto;
         dispone trasmettersi tutti gli atti del citato
  procedimento stralciato alla Camera dei deputati affinché, ex
  articolo 3 del decreto-legge n. 466 dell'8 novembre 1995,
  questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il
  procedimento (il fatto-reato di cui ai capi D ed E delle
  imputazioni) concerna o meno opinioni espresse o voti dati dal
  Pomicino nell'esercizio delle sue funzioni;
         sospende il citato procedimento stralciato (per i soli
  capi D ed E delle imputazioni) nei confronti del solo Pomicino
  sino alla deliberazione della Camera dei deputati;
      B)  ritiene manifestamente infondata la questione
  sollevata dalla difesa di Paolo Cirino Pomicino circa
  l'applicabilità dell'articolo 68, comma primo, della
  Costituzione in riferimento al fatto-reato di cui al capo F
  delle imputazioni, e per l'effetto la rigetta, disponendo
  comunque che la Camera dei deputati sia informata di tale
  decisione attraverso l'invio alla stessa di copia della
  presente ordinanza.
      Napoli, 13 novembre 1995.
            Il giudice per le indagini preliminari
                     Dott. Domenico Zeuli
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                 (Relatore:  VALTER BIELLI)
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                       CIRINO POMICINO
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 61 n. 2, 81 capoverso,
  112 n. 1, 319, 319-  bis,  321 del codice penale
  (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio,
  continuata e pluriaggravata); per concorso - ai sensi
  dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli
  articoli 81 capoverso, 112, n. 1, 323, secondo comma, dello
    stesso codice (abuso d'ufficio continuato e aggravato)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 28 novembre 1995
        Presentata alla Presidenza il 6 novembre 1996
 
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     Onorevoli Colleghi! - Il giudice per le indagini
  preliminari presso il tribunale di Napoli, con ordinanza del
  13 novembre 1995, ritenendo non manifestamente infondata la
  questione sollevata dalla difesa dell'onorevole Paolo Cirino
  Pomicino circa l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma,
  della Costituzione, in riferimento ai fatti reato allo stesso
  contestati, ha trasmesso gli atti alla Camera dei deputati ai
  sensi dell'articolo 3 dell'allora vigente decreto-legge 6
  settembre 1996, n. 466.
     Il procedimento in oggetto trae origine da un'inchiesta
  relativa agli stanziamenti erogati per la costruzione della
  metropolitana di Napoli dalla legge finanziaria del 1986.
     Nella prospettazione accusatoria (basata precipuamente su
  dichiarazioni rese da coindagati) l'onorevole Pomicino (al-
  l'epoca parlamentare e, in particolare, Presidente della
  Commissione bilancio della Camera) avrebbe stretto un accordo
  con il costruttore napoletano Italo della Morte (nel frattempo
  deceduto) finalizzato all'approvazione di alcuni
  stanziamenti.
     In particolare, detto accordo avrebbe previsto, da parte
  di quest'ultimo, il versamento di tangenti, nel corso del
  tempo, per un ammontare complessivo di 4 miliardi a fronte
  dell'impegno, da parte del primo, per l'approvazione di detti
  stanziamenti.
     Di fatto la legge finanziaria del 1986 stabilì degli
  stanziamenti per la costruzione della metropolitana di Napoli
  in seguito ad un emendamento presentato dall'allora capogruppo
  del PCI in Commissione bilancio, onorevole Vignola, approvato
  all'unanimità dalla stessa Commissione (il testo dell'articolo
  così modificato dalla Commissione fu approvato successivamente
  dall'Assemblea con una maggioranza di 444 voti su 552).
     In dettaglio, le imputazioni per cui è stato chiesto il
  rinvio a giudizio dell'onorevole Pomicino sono le seguenti:
       corruzione  per atto contrario ai doveri d'ufficio
  "perché, nella qualità di presidente della Commissione
  bilancio della Camera dei deputati (...) al fine di commettere
  il reato (di illecito finanziamento dei partiti) riceveva per
  sé e per altri somme di denaro nella misura di lire quattro
  miliardi (...) affinché questi sostenesse, come effettivamente
  ha fatto, in sede di approvazione della legge finanziaria per
  l'anno 1986, lo stanziamento di fondi statali a favore della
  metropolitana di Napoli,  con ciò perseguendo il preminente
  interesse della Metropolitana di Napoli Spa invece
  dell'esclusivo interesse pubblico e pertanto compiendo atti
  contrari ai doveri del suo ufficio  (corsivo nostro);
       abuso d'ufficio,  "perché  in qualità di
  presidente della Commissione bilancio alla Camera dei
  deputati, abusava del suo ufficio  sostenendo in occasione
  dell'approvazione della legge finanziaria per l'anno 1986 uno
  stanziamento di lire 500 miliardi per la costruzione della
  linea 1 della metropolitana di Napoli, al fine di procurare un
  ingiusto vantaggio patrimoniale alla Metropolitana di Napoli
  Spa (corsivo nostro);
       illecito finanziamento dei partiti "perché (...)
  corrispondeva e riceveva contributi economici erogati in
  violazione della normativa concernente il finanziamento
  pubblico dei partiti".
 
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     Come è noto, nell'ambito della serie di decreti-legge che
  si sono succeduti sulla materia dell'attuazione dell'articolo
  68 della Costituzione, sono state vigenti sostanzialmente due
  discipline: una, a partire dal decreto-legge n. 23 del 1995
  fino al decreto-legge n. 116 del 1996, prevedeva che il
  giudice, ove fosse sollevata la questione dell'applicabilità
  dell'articolo 68, avesse dinanzi a sé tre alternative: 1)
  applicare direttamente la norma; 2) dichiarare la questione
  non manifestamente infondata ed inviare gli atti alla Camera
  perché fosse questa a decidere; 3) dichiarare la questione
  manifestamente infondata e proseguire nel processo.  Dopo il
  decreto-legge n. 116 del 1996, le possibilità si sono ridotte
  a due: a fronte dell'eccezione il giudice può o applicare
  direttamente l'articolo 68, ovvero inviare gli atti alla
  Camera perché sia questa a decidere.
     Nel caso di specie, nella vigenza del vecchio regime, il
  giudice ha dichiarato non manifestamente infondata la
  questione dell'applicabilità dell'articolo 68 con riferimento
  ai primi due capi di imputazione, laddove l'ha dichiarata
  manifestamente infondata con riferimento al terzo.  Pertanto
  soltanto i primi due capi di imputazione costituiscono
  l'oggetto della deliberazione della Camera, mentre per il
  terzo il processo sta proseguendo, comunque, indipendentemente
  dalla deliberazione di questa.
     Le questioni poste dalla ordinanza in esame sono
  particolarmente delicate e sono state esaminate con grande
  approfondimento tanto dalla Giunta per le autorizzazioni della
  scorsa legislatura, che tuttavia non giunse a formulare una
  proposta per l'Assemblea, quanto da quella della presente
  legislatura.
     Preliminarmente va rilevato che tanto la precedente
  Giunta, quanto la presente, non hanno potuto fare a meno di
  notare alcune contraddizioni logiche nella prospettazione
  accusatoria: di esse sarà opportuno dare brevi cenni, sebbene
  evidentemente tali valutazioni non rientrano in quelle di
  competenza della Camera.
     In primo luogo occorre sottolineare che, dalla lettura
  degli atti, il presunto accordo che sarebbe intervenuto tra il
  Pomicino e il Della Morte risalirebbe al 1987, laddove la
  votazione della finanziaria 1986 risalirebbe al febbraio dello
  stesso anno (cioè in epoca anteriore all'accordo stesso).  Su
  questo punto la Giunta della precedente legislatura ritenne di
  chiedere espressi chiarimenti al giudice per le indagini
  preliminari di Napoli.  La risposta fornita dal medesimo, in
  data 29 febbraio 1996, non sembra tuttavia fornire elementi
  nuovi rispetto a quelli, contraddittori, contenuti
  nell'ordinanza di trasmissione degli atti.
     In secondo luogo, essendo il  pactum sceleris
  asseritamente risalente al 1987 ed essendo il medesimo
  asseritamente riferito in modo generico agli stanziamenti per
  la metropolitana di Napoli, non si comprende perché i giudici
  di Napoli non abbiano ritenuto di imputare all'ex deputato
  Pomicino anche gli stanziamenti effettuati nella successiva
  legge finanziaria del 1987 (all'epoca della quale egli era
  ancora Presidente della Commissione bilancio) nonché quelli
  delle successive finanziarie del 1990, del 1991 e del 1992
  (all'epoca delle quali egli rivestiva la qualità di Ministro
  del bilancio), e anzi escludano ogni responsabilità con
  riferimento a tali stanziamenti come emerge da una ordinanza,
  allegata agli atti, che rigetta l'eccezione di competenza
  fondata sulla natura ministeriale del reato (non sembra
  astruso ipotizzare che i medesimi abbiano cercato di non
  perdere la competenza sul procedimento).
     In terzo luogo non si comprende il motivo per il quale
  risulti indagato il solo Pomicino, laddove l'emendamento che,
  nella prospettazione accusatoria, completerebbe la fattispecie
  criminosa, risulta essere stato presentato dall'allora
  deputato Vignola, capogruppo comunista in Commissione
  bilancio, e successivamente sottoscritto, oltre che dal
  Pomicino, anche dai deputati Sinesio, Conti, Orsini, Grippo,
  Calamida e Parlato, rappresentanti degli altri gruppi in
  Commissione.  Peraltro, non è dato di individuare alcun
  elemento oggettivo che evidenzi, in relazione all'iter per
  l'approvazione degli stanziamenti per la
 
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  metropolitana di Napoli, una condotta in qualsiasi modo
  abnorme o sintomatica da parte dell'onorevole Pomicino, atteso
  che, come si è detto, l'emendamento venne presentato in
  Commissione bilancio da un esponente dell'opposizione e votato
  dall'intera Commissione all'unanimità.
     Tutti questi elementi avrebbero indotto a parlare, quanto
  meno in via ipotetica, qualora si fosse trattato di
  un'autorizzazione a procedere, di un certo  fumus
  persecutionis.
     Al di là di queste considerazioni, tuttavia, venendo più
  specificamente al tema dell'insindacabilità, va rilevato che,
  anche in base ad una lettura sommaria dei capi di imputazione,
  l'oggetto della fattispecie accusatoria consiste proprio nel
  sindacato sull'attività parlamentare svolta dal Pomicino,
  "attraverso la presentazione di un emendamento" e "nella sua
  qualità di Presidente della Commissione bilancio".  In altre
  parole, si contesta al Pomicino proprio quell'attività tipica
  del parlamentare che consiste nell'emendare le proposte di
  legge e nel dirigere i lavori di una Commissione
  parlamentare.
     Non solo.  Le imputazioni di corruzione per un atto
  contrario ai doveri d'ufficio e di abuso d'ufficio implicano
  di per sé un sindacato dell'attività parlamentare: non a caso
  l'accusa ravvisa la contrarietà ai doveri d'ufficio e l'abuso
  d'ufficio nel perseguire "il preminente interesse della
  Metropolitana di Napoli S.p.A. invece dell'esclusivo interesse
  pubblico e pertanto compiendo atti contrari al dovere del suo
  ufficio".
     Ora è di tutta evidenza che un'azione giudiziaria la quale
  investisse, come nel caso che ci occupa, le motivazioni più o
  meno recondite per cui un determinato voto è stato espresso da
  un determinato parlamentare si risolverebbe proprio in un
  sindacato su quello che costituisce momento essenziale della
  funzione predetta.
     A nulla rileva, in tal senso, che il magistrato procedente
  ravvisi, nella sua ottica e sulla base di elementi bisognevoli
  di verifica, un  pactum sceleris  sotteso alla formazione
  della volontà parlamentare manifestatasi con il voto.
     Ciò in quanto, ancora una volta, la verifica di tale
  assunto implicherebbe un sindacato che la Carta costituzionale
  impedisce alla radice.
     Non si è dunque dinanzi a un caso di "attività divulgative
  connesse all'esercizio delle funzioni", ovvero ad attività che
  costituiscano un antecedente logico e strumentale delle
  medesime, bensì dinanzi al sindacato sulle funzioni vere e
  proprie, che è esattamente ciò che risulta vietato
  dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
     Alla luce di quanto detto, l'asserita dazione di denaro
  alla quale si fa riferimento nella prospettazione accusatoria
  può rilevare soltanto sotto il profilo dell'illecito
  finanziamento dei partiti, reato per il quale l'autorità
  giudiziaria sta già procedendo e che non costituisce oggetto
  della deliberazione della Camera sulla insindacabilità.
     Ragionando diversamente si adotterebbe una interpretazione
  sostanzialmente abrogativa dell'articolo 68 della Costituzione
  le cui conseguenze sarebbero assai gravi, non solo con
  riferimento al caso di specie, ma anche e soprattutto per
  l'affermazione del principio generale della possibilità di un
  sindacato giurisdizionale su una attività parlamentare
  tipica.
     Inoltre l'interpretazione qui adottata appare pienamente
  conforme a quella fatta propria dalla Corte costituzionale.
     Va rilevato, da ultimo, per inciso, che l'articolo 2,
  comma 1, del decreto-legge recante disposizioni urgenti per
  l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, a partire
  dal decreto-legge n. 116 del 1996 (e, nell'identico testo per
  i decreti nn. 253, 374, 466 e, da ultimo, 555 del 1996,
  attualmente vigente) prescrive espressamente che l'articolo 68
  si applica "  in ogni caso  per la presentazione di disegni
  o proposte di legge,  emendamenti,  ordini del giorno,
  mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le
  interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli
  altri organi delle Camere,  per qualsiasi espressione del
  voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare
  (corsivo nostro).  Risulta del tutto evidente, dunque, che,
  alla luce dell'ultima formulazione del decreto-legge,
 
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  l'autorità giudiziaria di Napoli presumibilmente non avrebbe
  potuto neppure inviare gli atti, dovendo archiviare
  direttamente il procedimento.
     Per tutti questi motivi, la Giunta, dopo aver ascoltato
  l'ex deputato Cirino Pomicino nella seduta del 24 luglio 1996,
  nella successiva seduta del 31 luglio ha deliberato di
  proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è
  in corso il procedimento concernono opinioni espresse e voti
  dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
  funzioni.
                                 Michele SAPONARA,  Relatore.
 
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