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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0012
DOC IV ter n. 12 Legisl. XIII
01-12-95 [ DOC13-4TER-12 DO C134TER0012 13DOC4TER 00012 DOC13-4TER-12A 13DOC4TER 00012 A 000300022 DOC4TER 00012 000004T001200000101000336SI1 3 000101000250SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           STORACE
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso
  codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
                   col mezzo della stampa)
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 1^ dicembre 1995
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                   TRIBUNALE PENALE DI ROMA
       Sezione del giudice per le indagini preliminari
                          Ufficio I
      Il Giudice per le indagini preliminari dottor Maurizio
  Pacioni ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza
  dell'8 novembre 1995 la seguente
                          ORDINANZA
  nel procedimento n. 8646/95 R.G. G.I.P. a carico di:
         1) De Luca Aldo, nato a Siena il 7 luglio 1945;
         2) Storace Francesco, nato a Cassino il 25 gennaio
  1959;
         3) Anselmi Giulio, nato a Valbrevenna il 27 febbraio
  1945.
      Rilevato che in data 19 giugno 1995 il pubblico ministero
  ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di
  De Luca Aldo e Storace Francesco
         in ordine al delitto di cui all'articolo 110, 595 del
  codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 per
  aver redatto e pubblicato, il primo recependo le dichiarazioni
  del secondo, sul quotidiano  Il Messaggero  del 1^
  febbraio 1995 un articolo dal titolo "Berlusconiani e Bossiani
  a duello anche davanti alle fettuccine", che qui si deve
  intendere interamente riportato, con il quale si offendeva,
  anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la
  reputazione di Bosco Rinaldo nato ad Udine il 1^ febbraio
  1950, affermando tra l'altro: "Io quando vado nei ristoranti
  romani li trovo sempre puliti, si mangia sempre bene, e danno
  sempre la ricevuta fiscale: punto e basta.  Evidentemente Bosco
  deve essersi ubriacato in qualche osteria della Carnia e ora
  fa un po' di confusione...";
  e nei confronti di Anselmi Giulio
         in ordine al delitto di cui agli articoli 57, 595 del
  codice penale, 13, 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 per
  aver omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano
  indicato  sub  a di cui è direttore responsabile, il
  controllo necessario al fine di impedire che, con l'articolo e
  le frasi di cui al capo che precede, si offendesse, anche,
  mediante l'attribuzione di fatti determinanti la reputazione
  di Bosco Rinaldo;
         indicando quali fonti di prova: la querela della
  persona offesa Bosco Rinaldo, copia dell'articolo
  giornalistico di cui al capo A, l'esito delle indagini di
  P.G.;
         sentite le parti in camera di consiglio;
         rilevato che Storace all'epoca del fatto era
  componente della Camera dei deputati, essendo stato eletto a
  seguito delle elezioni svoltesi il 27 marzo 1994;
 
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         ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che quindi
  non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento
  dell'imputato;
         ritenuto, peraltro, che non appare manifestamente
  infondata la questione relativa all'applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata
  dai difensori; che, infatti, la Corte costituzionale nella
  sentenza n. 1150 del 1988 ha espresso il principio secondo cui
  le prerogative parlamentari implicano il potere in capo
  all'organo a tutela del quale sono poste di valutarne
  l'effettiva ricorrenza; che nel caso di specie non appare del
  tutto priva di fondamento la tesi del collegamento strumentale
  dell'attività atipica compiuta al di fuori della sede
  parlamentare (interviste giornalistiche) rispetto
  all'esercizio della funzione parlamentare tipica, avendo
  l'imputato Storace affermato, tra l'altro, nella intervista
  menzionata nel capo d'imputazione che lo riguarda (cfr.
  articolo pubblicato sul quotidiano  Il Messaggero  del 1^
  febbraio 1995): "Evidentemente Bosco deve essersi ubriacato in
  qualche osteria della Carnia ed ora fa un po' di
  confusione".
                      Per questi motivi
         visti gli articoli 68, comma primo, della
  Costituzione, 3 e 5 del decreto-legge 8 novembre 1995, n.
  466;
         dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei
  deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in
  corso il procedimento nei confronti di Storace Francesco
  concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni.
      Dispone la sospensione del procedimento per giorni
  novanta.
      Roma, 22 novembre 1995.
                        Il giudice per le indagini preliminari
                    Dott. Maurizio Pacioni
      Depositato in cancelleria il 22 novembre 1995.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
              PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
                   (Relatore: SAPONARA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           STORACE
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
         penale - nel reato di cui agli articoli 595
  dello stesso codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
            (diffamazione col mezzo della stampa)
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 1^ dicembre 1995
        Presentata alla Presidenza l'11 febbraio 1997
 
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     Onorevoli Colleghi! - La richiesta di deliberazione in
  materia di insindacabilità su cui la Giunta riferisce riguarda
  un'ipotesi di reato formulata nei confronti del deputato
  Storace per alcune dichiarazioni rese al quotidiano  "Il
  Messaggero"  in data 1^ febbraio 1995.
     La vicenda è piuttosto semplice ed anche, in verità,
  abbastanza banale.  In un articolo dal titolo  "Berlusconiani
  e bossiani a duello anche davanti alle fettuccine"  si dava
  infatti conto della polemica, insorta tra il senatore Rinaldo
  Bosco e il citato deputato Storace sulla qualità dei
  ristoranti romani.
     Il senatore Bosco aveva presentato un'interrogazione a
  risposta scritta (successivamente trasformata in
  interrogazione a risposta orale, n. 3-00616) con la quale
  lamentava il fatto che numerosi ristoratori romani tendevano a
  rilasciare la ritenuta fiscale soltanto a richiesta del
  cliente, omettendo di farlo negli altri casi e soprattutto con
  i clienti stranieri.
     Il deputato Storace, che, come è noto, è eletto a Roma,
  interrogato estemporaneamente da un giornalista che gli
  riferiva genericamente i contenuti dell'interrogazione,
  rispondeva d'impulso:  "Io quando vado nei ristoranti romani
  li trovo sempre puliti, si mangia sempre bene, e danno sempre
  la ricevuta fiscale: punto e basta.  Evidentemente Bosco deve
  essersi ubriacato in qualche osteria della Carnia e ora fa un
  po' di confusione...". 
     La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 12
  settembre 1996 ascoltando anche il deputato Storace, che ha
  messo in evidenza da un lato il carattere di risposta ad una
  provocazione politica delle sue dichiarazioni, dall'altro
  l'intenzione assolutamente non diffamatoria delle medesime.
     Tali valutazioni ha ritenuto di condividere anche il
  relatore: al di là dei toni della polemica, certamente
  deprecabili, non si può non considerare da un lato la tenuità
  dell'addebito mosso al collega Storace, dall'altro l'indubbio
  rilievo di polemica politica da attribuirsi alle sue
  dichiarazioni.
     Non va sottaciuto, infatti, che la critica del senatore
  Bosco non era intesa genericamente a rilevare un disservizio
  quanto piuttosto, nel quadro del programma politico -
  astrattamente legittimo - della lega nord, ad evidenziare un
  certo malcostume caratteristico di alcune parti d'Italia a
  differenza di altre.  Altrettanto politico era il significato
  della risposta del deputato Storace, che mirava, viceversa, a
  tutelare l'immagine delle persone (e della parte d'Italia) che
  il senatore Bosco intendeva criticare.
     Per questi motivi la Giunta ha deliberato di dichiarare
  che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono
  opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
  delle sue funzioni.
                                  Michele SAPONARA,  Relatore
 
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