Banche dati professionali (ex 3270)
Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

Documento

documento precedente documento successivo
pagina precedente pagina successiva
36
DOC4T-0015
DOC IV ter n. 15 Legisl. XIII
03-01-96 [ DOC13-4TER-15 DO C134TER0015 13DOC4TER 00015 DOC13-4TER-15A 13DOC4TER 00015 A 000300022 DOC4TER 00015 000004T001500000101000339SI1 3 000101000243SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           VENDOLA
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso
        codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
            (diffamazione col mezzo della stampa)
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 3 gennaio 1996
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                      TRIBUNALE DI ROMA
       Sezione dei giudici per le indagini preliminari
                         Ufficio 16^
      Il giudice per le indagini preliminari dottor Matilde
  Cammino ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza del
  13 dicembre 1995 la seguente
                          ORDINANZA
  nel procedimento n. 16296/94R R.G. not.r.-45367/94 R. G.I.P.
  a carico di:
        1) Vendola Nicola, nato a Bari il 6 agosto 1959;
        2) Arosio Enrico, nato a Milano il 23 marzo 1957;
        3) Rinaldi Tufi Claudio, nato a Roma il 9 aprile
  1946.
      Rilevato che in data 30 dicembre 1994 il pubblico
  ministero ha depositato richiesta di rinvio a giudizio:
        nei confronti di Vendola Nicola e Arosio Enrico;
        in ordine al reato previsto e punito dagli articoli
  110, 595 del codice penale, 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47
  per avere, in concorso tra loro, offeso la reputazione di
  Tricarico Vito, segretario della sezione di Terlizzi (BA) del
  Movimento sociale italiano - Alleanza nazionale, in quanto il
  Vendola rilasciava un'intervista all'Arosio da quest'ultimo
  pubblicata sul settimanale  L'Espresso  del 1^ luglio 1994
  in un articolo dal titolo "Gay: ne vedrete di tutti i colori",
  che qui deve intendersi integralmente riportato, nel quale era
  scritto tra l'altro: "La rossa Toscana non è la Puglia.  Altra
  aria per l'onorevole Nicola Vendola, detto Nichi, eletto nel
  collegio maggioritario di Terlizzi, unico deputato
  ufficialmente omosessuale del Parlamento italiano.  Per
  Vendola, comunista, la battaglia politica è stata durissima.
  'In quei due mesi", racconta, 'mi è sembrato di tornare ai
  miei diciotto anni, alla rivendicazione di un'identità.  Mi
  sentivo un animale braccato, con i miei avversari missini che
  hanno mandato dei ragazzini davanti alle chiese - davanti a
  quei parroci che mi stimano per il mio lavoro sulle questioni
  sociali e contro la mafia - a dire che io li avevo violentati
  all'età di sei anni.  Ho dovuto querelare il segretario AN del
  mio paese"".
        e nei confronti di Rinaldi Tufi:
        in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 57,
  595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
  perché, quale direttore responsabile, ometteva di esercitare
  sul periodico da lui diretto il controllo necessario ad
  impedire la pubblicazione dell'articolo di cui al capo A)
  offensivo della reputazione di Tricarico Vito;
        indicando quali fonti di prova la querela della persona
  offesa Tricarico Vito, la copia dell'articolo a firma di
  Enrico Arosio e l'esito delle indagini di P.G.;
 
                              Pag.3
 
        sentite le parti in camera di consiglio;
        rilevato che l'imputato Vendola all'epoca del fatto era
  componente della Camera dei deputati, essendo stato eletto a
  seguito delle elezioni svoltesi il 27 marzo 1994;
        ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che quindi
  non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento
  dell'imputato;
        ritenuto peraltro che non appare manifestamente
  infondata la questione relativa all'applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata
  dai difensori; che infatti la Corte costituzionale nella
  sentenza n. 1150 del 1988 ha espresso il principio secondo cui
  le prerogative parlamentari implicano il potere in capo
  all'organo a tutela del quale sono poste di valutarne
  l'effettiva ricorrenza; che nel caso di specie non appare del
  tutto priva di fondamento la tesi del collegamento strumentale
  dell'attività atipica compiuta al di fuori della sede
  parlamentare (interviste giornalistiche) rispetto
  all'esercizio della funzione parlamentare tipica, avendo tra
  l'altro l'imputato Vendola fatto riferimento nell'intervista
  menzionata nel capo d'imputazione che lo riguarda (cfr.
  articolo pubblicato sul settimanale  L'Espresso  del 1^
  luglio 1994) ad un episodio di emarginazione concernente la
  sua attività politica, che sarebbe stata ostacolata dagli
  avversari in ragione della rivendicata situazione personale di
  omosessualità;
                      PER QUESTI MOTIVI
        visti gli articoli 68, primo comma, della Costituzione,
  3 e 5 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466,
        dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei
  deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in
  corso il procedimento nei confronti di Vendola Nicola concerna
  o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni.
      Dispone la sospensione del procedimento per giorni
  novanta.
      Roma 13 dicembre 1995.
            Il giudice per le indagini preliminari
                    Dott. Matilde Cammino
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
              PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
                  (Relatore:  PARRELLI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           VENDOLA
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso
  codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
                   col mezzo della stampa)
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 3 gennaio 1996
        Presentata alla Presidenza il 15 gennaio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - Con ordinanza del 13 dicembre
  1995 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
  Roma nel procedimento penale n. 16296/R.G. e 45367/94
  R.G.G.I.P. contro l'onorevole Nicola Vendola e Enrico Arosio,
  trasmetteva gli atti alla Camera dei deputati ai sensi del
  decreto-legge n. 657 del 1995 dell'articolo 68 della
  Costituzione.
     Nel testo dell'ordinanza l'imputazione e i fatti sono così
  riassunti:
     "  in ordine al reato previsto e punito dagli articoli
  110, 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
  47 per avere, in concorso tra loro, offeso la reputazione di
  Tricarico Vito, segretario della sezione di Terlizzi (Bari)
  del Movimento sociale italiano - Alleanza nazionale, in quanto
  il Vendola rilasciava un'intervista all'Arosio da quest'ultimo
  pubblicata sul settimanale  L'Espresso  del 1^ luglio 1994
  in un articolo dal titolo "Gay: ne vedrete di tutti i colori",
  che qui deve intendersi integralmente riportato, nel quale era
  scritto tra l'altro: "La rossa Toscana non è la Puglia.  Altra
  aria per l'onorevole Nicola Vendola, detto Nichi, eletto nel
  collegio maggioritario di Terlizzi, unico deputato
  ufficialmente omosessuale del Parlamento italiano.  Per
  Vendola, comunista, la battaglia politica è stata durissima.
  "In quei due mesi", racconta, "mi è sembrato di tornare ai
  miei diciotto anni, alla rivendicazione di un'identità.  Mi
  sentivo un animale braccato, con i miei avversari missini che
  hanno mandato dei ragazzini davanti alle chiese - davanti a
  quei parroci che mi stimano per il mio lavoro sulle questioni
  sociali e contro la mafia - a dire che io li avevo violentati
  all'età di sei anni.  Ho dovuto querelare il segretario AN del
  mio paese"  ".
     Dalla stessa semplice lettura suddetta che, peraltro,
  riporta integralmente il testo della querela, risulta di
  assoluta evidenza che l'onorevole Vendola si è limitato a
  riferirsi ad episodi elettoralistici e a svolgere
  considerazioni politiche ambientali della campagna elettorale
  che l'aveva visto protagonista, peraltro senza l'uso di
  espressioni eccedenti il normale linguaggio, spoglio da
  attacchi smodati.
     Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, ha deliberato
  che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono
  opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
  delle sue funzioni.
                                   Ennio PARRELLI,  Relatore.
 
documento precedente documento successivo
pagina precedente pagina successiva

Ritorna al menu della banca dati