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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0016
DOC IV ter n. 16 Legisl. XIII
17-01-96 [ DOC13-4TER-16 DO C134TER0016 13DOC4TER 00016 DOC13-4TER-16A 13DOC4TER 00016 A 000300032 DOC4TER 00016 000004T001600000101000331SI1 3 000101000308SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           D'ALEMA
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo
  comma dello stesso codice, 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
           47 (diffamazione col mezzo della stampa)
       TRASMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 17 gennaio 1996
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
              TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
       Sezione del giudice per le indagini preliminari
  N. 13603/93/21
  N. 610/94 R.G. G.I.P.
                          IL GIUDICE
         sciolta la riserva fatta nel verbale di udienza del 13
  dicembre 1995;
         sentiti il pubblico ministero e i difensori delle
  parti;
         premette in punto di fatto che Giancarlo Cito, eletto
  sindaco di Taranto al ballottaggio del 5 dicembre 1993, si è
  querelato per il contenuto dell'articolo pubblicato il 7
  dicembre 1993 sulla  Gazzetta del Mezzogiorno  di Bari a
  firma di Marcello Conetti;
         Cito denunzia il contenuto diffamatorio, tra l'altro,
  della frase attribuita, come tutto il contenuto dell'articolo,
  a Massimo D'Alema che lo indica come uno condannato per
  ricettazione, rinviato a giudizio per violenza carnale e
  dentro una inchiesta sulla mafia.
      Per lo stesso articolo, si querela Pietro Cerullo che si
  duole di essere stato indicato, con espressione attribuita al
  D'Alema, come uno che è stato espulso dal MSI perché di Ordine
  Nuovo; è uno che è a cavallo fra delinquenza e lo squadrismo
  extraparlamentare.
      Ora, D'Alema quando ha reso le dichiarazioni riportate,
  era deputato del Parlamento italiano eletto nella
  circoscrizione Lecce, Brindisi, Taranto; indubbiamente, gli
  apprezzamenti ch'egli fa nei confronti del Cito e del Cerullo
  hanno una carica diffamatoria; ma gli è che sono stati fatti
  in una intervista pubblicata il 7 dicembre, cioè due giorni
  dopo aver conosciuto il risultato del ballottaggio per la
  elezione del sindaco di Taranto.
      La vicenda della elezione amministrativa di quella città,
  che precede d'appena due giorni la data dell'intervista e la
  posizione di D'Alema, parlamentare, eletto, come si è detto,
  nella circoscrizione che comprende Taranto, non possono non
  essere tenute presenti quando si deve valutare la rilevanza
  penale delle frasi incriminate.
      L'articolo 68, primo comma, della Costituzione è invocato
  a proposito dall'indagato per sostenere ch'egli, in quanto
  membro del Parlamento, non può essere perseguito per le
  opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.
      Ed è ben noto che il concetto di esercizio della funzione
  non può essere circoscritto alle opinioni espresse nella sede
  del Parlamento, ma va esteso con riferimento alla natura delle
  opinioni medesime, tali potendo essere anche quelle rese fuori
  dall'Aula parlamentare.
 
                              Pag.3
 
      E nel caso in cui tale connotazione non sia
  immediatamente evincibile, soccorre il disposto dell'articolo
  3, secondo comma, del decreto-legge n. 23 del 1994; che
  prevede la trasmissione degli atti alla Camera competente
  perché sia questa a deliberare l'applicabilità dell'articolo
  68 della Costituzione alla concreta fattispecie.
      La richiesta, che in tal senso è stata fatta dal pubblico
  ministero e dalla difesa dell'indagato, è condivisa dal
  giudice perché, per un verso, trattasi di questione, sollevata
  dalle parti, non manifestamente infondata e per l'altro, vede
  la necessità che sia proprio la Camera a stabilire se le
  espressioni (che appaiono diffamatorie della reputazione di
  cittadini), siano coperte dalla immunità assicurata dalla
  norma costituzionale a un membro del Parlamento, per la
  prevalenza di quest'ultimo interesse sull'altro, degradato e
  compresso.
                      PER QUESTI MOTIVI
      Il giudice per le indagini preliminari, sentiti il
  pubblico ministero e le difese delle parti, ordina
  trasmettersi gli atti del procedimento direttamente alla
  Camera dei deputati perché deliberi se le opinioni espresse
  dall'onorevole D'Alema Massimo, pubblicate dal quotidiano
  La Gazzetta del Mezzogiorno  di Bari il giorno 7 dicembre
  1993, ritenute diffamatorie da Giancarlo Cito e Pietro
  Cerullo, siano state espresse nell'esercizio della funzione
  parlamentare.
      Dispone al contempo la sospensione del procedimento sino
  alla deliberazione della Camera e comunque per un tempo non
  superiore a novanta giorni.
      Bari, 22 dicembre 1995.
            Il giudice per le indagini preliminari
                      Dott. Vito Rubino
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                 (Relatore:  CEREMIGNA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           D'ALEMA
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo
  comma, dello stesso codice, 13 della legge 8 febbraio 1948,
         n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BARI
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 7 gennaio 1996
        Presentata alla Presidenza l'11 febbraio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La richiesta di deliberazione in
  materia di insindacabilità su cui la Giunta riferisce
  all'Assemblea riguarda un'ipotesi di reato di diffamazione col
  mezzo della stampa nei confronti del deputato D'Alema per
  alcune dichiarazioni rese al quotidiano  La Gazzetta del
  Mezzogiorno  all'indomani delle elezioni a sindaco di
  Taranto dell'onorevole Cito, attualmente deputato, nelle quali
  erano contenuti alcuni apprezzamenti critici nei confronti del
  medesimo onorevole Cito, nonché di Pietro Cerullo, suo
  "consigliere politico ideologico", deputato, da ultimo, nella
  scorsa legislatura.
     La richiesta è pervenuta nella scorsa legislatura.  Poiché,
  tuttavia, per l'intervenuto scioglimento delle Camere, non si
  è riusciti ad esaminarla in tempo, essa è stata mantenuta
  all'ordine del giorno della presente legislatura.
     Venendo al merito del procedimento, per comprendere
  pienamente il significato degli addebiti mossi all'onorevole
  D'Alema, nonché quello intrinseco alle sue dichiarazioni, vale
  la pena di riportare queste ultime per esteso, nel
  "virgolettato" che compare nel citato articolo di giornale a
  firma di Marcello Cometti: "  Fuori al consesso civile.  Il
  risultato elettorale di domenica notte pone la città di
  Taranto fuori dal consesso civile (...).  Neanche il MSI ha
  voluto imparentarsi con Cito.  E' uno condannato per
  ricettazione, rinviato a giudizio per violenza carnale ed è
  dentro una inchiesta sulla mafia.  Non è il MSI.  Il MSI io lo
  combatto, ma è una forza politica nazionale.  Quello di Cito è
  un caso drammatico, un fenomeno sudamericano, frutto del
  crollo della presenza operaia nella città che ha lambito le
  basi sociali.  Purtroppo Taranto è una città dove il
  riciclaggio di denaro è diventata un'attività di cui vive
  l'economia.  Il consigliere politico-ideologico di Cito,
  Cerullo, è uno che è stato espulso dal MSI perché di Ordine
  Nuovo, è uno che è a cavallo tra la delinquenza e lo
  squadrismo extraparlamentare (...).  Una parte della DC si è
  schierata con il candidato progressista, ma i vecchi potentati
  democristiani si sono messi con Cito e le vecchie cordate
  elettorali sono risultate vincenti". 
     Per completezza vale la pena di ribadire che le suddette
  dichiarazioni sono state rese proprio all'indomani della
  diffusione dei risultati elettorali relativi alle elezioni
  amministrative.
     Una lettura attenta e sistematica delle dichiarazioni
  dell'onorevole D'Alema consente di evidenziare con chiarezza
  che nelle medesime è assente ogni specifico intento
  diffamatorio e che esse sono state pronunciate nell'ambito di
  una complessiva riflessione di natura politica sul risultato
  elettorale delle consultazioni amministrative, compiuta in
  qualità di segretario politico del maggior partito italiano.
  Questa ultima considerazione è da ritenersi assorbente e
  preliminare rispetto alla valutazione specifica del contenuto
  delle singole frasi dette dal citato  leader  politico.
  Infine, il legame con le funzioni politiche e parlamentari del
  deputato D'Alema risulta vieppiù accentuato in considerazione
  del fatto che il medesimo è eletto in un collegio elettorale
  pugliese e, dunque, a maggior ragione, si trova a dover
 
                              Pag.3
 
  esprimere opinioni e giudizi sulla situazione politica locale
  agli organi di stampa di quella regione.
     Tale è stata anche l'opinione della Giunta, che, nella
  seduta del 27 novembre 1996, dopo aver ascoltato l'onorevole
  D'Alema, ha deliberato, all'unanimità, di proporre
  all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso
  il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                                 Enzo CEREMIGNA,  Relatore. 
 
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