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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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39
DOC4T-0018
DOC IV ter n. 18 Legisl. XIII
28-02-96 [ DOC13-4TER-18 DO C134TER0018 13DOC4TER 00018 DOC13-4TER-18A 13DOC4TER 00018 A 000600022 DOC4TER 00018 000004T001800000101000653SI1 6 000101000253SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                           PANNELLA
       TRASMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 28 febbraio 1996
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                     IL TRIBUNALE DI ROMA
                     prima sezione civile
  così composto:
        dottor Giovanni Lo Turco,  Presidente;
        dottor Tommaso Sebastiano Sciascia,  Giudice;
        dottor Federico Sorrentino,  Giudice relatore;
  riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
                          ORDINANZA
  nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50015 del
  ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1993,
  posta in deliberazione all'udienza collegiale in data 12
  gennaio 1996 e vertente tra
        Santacroce Giorgio,
  elett.te dom.to in Roma, lungotevere dei Mellini 24, presso
  lo studio del procuratore professore avvocato Giovanni
  Giacobbe, che lo rappresenta e difende per delega in atti
                        PARTE ATTRICE
  e Pannella Giacinto detto Marco, elett.te dom.to in Roma, via
  Gualtiero Serafino 8, presso lo studio del procuratore
  avvocato Gian Domenico Caiazza, che lo rappresenta e difende
  per delega in atti
                       PARTE CONVENUTA
  e RAI-Radiotelevisione italiana SpA, in persona del legale
  rappresentante  pro tempore,  elett.te dom.ta in Roma,
  piazza delle Muse 8, presso lo studio del procuratore
  professore avvocato Alessandro Pace, che la rappresenta e
  difende per delega in atti
                       PARTE CONVENUTA
  e FININVEST SpA, in persona del legale rappresentante  pro
  tempore,  elett.te dom.ta in Roma, viale Angelico 92, presso
  lo studio del procuratore professore avvocato Romano
  Vaccarella, che la rappresenta e difende unitamente
  all'avvocato Vittorio Dotti del Foro di Milano per delega in
  atti
 
                              Pag.3
 
                       PARTE CONVENUTA
  e Fortuna Audiovisivi srl, in persona del legale
  rappresentante  pro tempore,  elett.te dom.ta in Roma, via
  Luigi Settembrini 16, presso lo studio dei procuratori
  avvocati Giorgio e Francesca Paola Assumma, che la
  rappresentano e difendono per delega in atti
                       PARTE CONVENUTA
      Ritenuto che con il procedimento civile di cui
  all'epigrafe Santacroce Giorgio ha chiesto a questo Tribunale
  la condanna dei convenuti Pannella Giacinto Marco, RAI,
  Fininvest e Fortuna Audiovisivi, in solido tra loro, al
  risarcimento del danno (patrimoniale e morale) non inferiore a
  complessive lire 700.000.000, oltre interessi e rivalutazione,
  in relazione a dichiarazioni rese dall'onorevole Pannella nel
  corso di trasmissioni televisive e reputate lesive della
  dignità, dell'onore, della reputazione e della identità
  personale dell'attore;
        che in particolare sono state evidenziate le seguenti
  affermazioni:
         1) "il giudice Santacroce si è comportato
  sull'assassinio di Giorgiana Masi, nel contesto di un chiaro
  tentativo eversivo che veniva dal Ministero degli interni in
  quel momento, si è comportato in modo che l'inchiesta va
  riaperta perché grida vendetta davanti a Dio"; - a seguito di
  un intervento di altro interlocutore (ospite della
  trasmissione) circa l'inchiesta sulla tragedia di Ustica -
  "Santacroce, ma vedi... sai cosa ha fatto?  Un anno dopo
  Giorgiana Masi, nel primo anniversario scrivo: un magistrato
  che si è comportato come Santacroce e D'Angelo, che era
  l'altro, avrà presto dei buoni incarichi di regime.  E infatti
  dopo un anno gli hanno dato Ustica e hanno fatto quello che
  hanno fatto... chiedi a Santacroce quanto sono stato
  diplomatico questa sera" (trasmissione televisiva  Il rosso
  e il nero,  Rai-Tre, 8 aprile 1993);
         2) "vorrei chiedere ai magistrati quando avranno,
  quando l'ordine giudiziario troverà il modo, io ho fatto nomi,
  non di sospetti, io ho accusato la vicenda di strage, non di
  tentata strage che non esiste, quella di Giorgiana, io sono un
  lento, quella di Giorgiana Masi e ritengo che il magistrato
  Santacroce, non a caso poi destinato a Ustica, per i suoi
  servigi ignobili di regime, venga incriminato e venga fatta la
  revisione di quel processo nel quale il giudice Santacroce
  coprì le responsabilità dell'allora Ministro dell'interno
  Cossiga e dell'intero Governo" (trasmissione televisiva su
  Canale 5,  Maurizio Costanzo Show,  di proprietà della
  Fortuna Audiovisivi srl, 7 maggio 1993);
         3) "non si sono scoperti gli autori dell'assassinio di
  Giorgiana Masi, una possibile strage di 40 persone, perché un
  magistrato, Santacroce, falsificò gli atti dell'inchiesta"...
  "l'ho già detto al  Costanzo Show  e in altra trasmissione
  della RAI che Santacroce, dopo Giorgiana Masi, ottenne, come
  premio, Ustica" (trasmissione televisiva  Spazio 5  in
  onda su Canale 5, 9 giugno 1993);
 
                              Pag.4
 
        che l'onorevole Pannella Giacinto Marco si è costituito
  in giudizio, deducendo in primo luogo il difetto assoluto di
  giurisdizione dell'a.g.o.; ha inoltre sollevato eccezione di
  legittimità costituzionale dell'articolo 18 cod. proc. civ.,
  in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, e ha
  concluso per l'inammissibilità della domanda con riferimento
  all'articolo 68 della Costituzione e, in subordine, per la sua
  infondatezza;
        che la RAI, costituitasi in giudizio, ha chiesto il
  rigetto della domanda, ricorrendo l'ipotesi di cui
  all'articolo 68, primo comma, della Costituzione e, comunque,
  non rinvenendosi alcuna responsabilità ad essa
  addebitabile;
        che la Fininvest Spa e la Fortuna Audiovisivi si sono
  costituite ritualmente in giudizio, con distinte comparse,
  deducendo entrambe il difetto di legittimazione passiva e
  l'infondatezza della domanda;
        che all'udienza di precisazione delle conclusioni,
  sollevata da parte attrice eccezione di legittimità
  costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 104 della
  Costituzione, del decreto-legge attuativo dell'articolo 68
  della Costituzione, le parti si sono riportate alle rispettive
  richieste e la causa è stata ritenuta in decisione all'udienza
  collegiale in data 12 gennaio 1996;
        considerato che la presente fattispecie di risarcimento
  del danno da fatto illecito (costituente, si assume, reato di
  diffamazione aggravata) è stata regolarmente sottoposta alla
  cognizione del giudice ordinario;
        che la questione di legittimità costituzionale, in
  riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo
  18 del codice di procedura civile, "nella parte in cui non
  prevede diversamente da quanto invece previsto, nella identica
  situazione, dall'articolo 11 del codice di procedura penale la
  deroga alla competenza territoriale del giudice investito
  della cognizione di un giudizio civile nel quale figuri, come
  parte danneggiata, un magistrato svolgente funzioni nel
  medesimo distretto di corte d'appello", appare in radice
  irrilevante nel presente giudizio, giacché non è stata
  sollevata formale eccezione di incompetenza territoriale -
  come è noto, sotto tutti i profili - (e non potendosi
  necessariamente configurare come inderogabile la competenza
  prevista dall'impugnato articolo 18 del codice di procedura
  civile nel testo risultante dall'invocata pronunzia additiva
  da parte della Corte);
        che preliminarmente il Collegio deve prendere in esame
  l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione trattandosi di fattispecie concernente
  dichiarazioni rese da un parlamentare; va rilevato per inciso
  che l'articolo 68 della Costituzione trova sicura applicazione
  in materia civile, come ritenuto dalla prevalente dottrina e
  dalla giurisprudenza già formatasi sul previgente testo e come
  rilevabile anche dalla modifica apportata dalla legge
  costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 al primo comma del citato
  articolo 68 della Costituzione, nel quale l'espressione
  riferita ai membri del Parlamento, quale "non possono essere
  perseguiti" (più propriamente penalistica) è stata sostituita
  da quella "non possono essere chiamati a rispondere";
 
                              Pag.5
 
        che deve quindi trovare applicazione l'articolo 3 del
  decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9 (recante disposizioni per
  l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione),
  disciplinante in particolare i poteri del giudice in materia e
  i rapporti tra il procedimento giudiziario e la Camera di
  appartenenza del parlamentare convenuto;
        che devesi, di conseguenza, affrontare
  pregiudizialmente la questione di legittimità costituzionale
  del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9 (in particolare
  l'articolo 3, sollevata, come dedotto anche nella comparsa
  conclusionale, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 77,
  101, 104, 111, 138 della Costituzione;
        che innanzitutto l'articolo 3 del decreto-legge 8
  gennaio 1996, n. 9 è impugnato in radice, assumendosi che alla
  legge ordinaria sarebbe preclusa, ai sensi dell'articolo 138
  della Costituzione, l'interpretazione costituzionale (nella
  specie dell'articolo 68 della Costituzione); tale profilo
  appare manifestamente infondato, giacché la norma di legge
  ordinaria non "interpreta" l'articolo 68 della Costituzione,
  limitandosi a disciplinare norme procedimentali in attuazione
  del principio di cui al primo comma del citato articolo 68
  (alla stessa stregua delle norme, adottate ugualmente con
  legge ordinaria, regolanti il funzionamento della Corte
  costituzionale e, tra l'altro, il procedimento di rimessione
  delle questioni di legittimità costituzionale - legge 11 marzo
  1952, n. 87 -);
        che inoltre è palese l'insussistenza della violazione
  del parametro di cui all'articolo 3 della Costituzione,
  invocato in relazione al più favorevole trattamento goduto dai
  parlamentari "in materia di diritto privato non incidente
  sulle funzioni rappresentative": tale trattamento trova
  infatti fondamento in altro principio costituzionale (articolo
  68 della Costituzione), oltre che concreta applicazione solo
  nel caso di opinioni espresse "nell'esercizio delle funzioni"
  di parlamentare;
        che possono essere presi in same gli altri profili di
  incostituzionalità vertenti più propriamente sul secondo comma
  dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9
  (concernente la cosiddetta pregiudizialità parlamentare),
  giacché, dato il luogo e il tenore delle affermazioni da parte
  dell'onorevole Pannella, non sembra ricorrere l'ipotesi
  "evidente" di applicabilità del primo comma dell'articolo 68
  della Costituzione, come richiesto dal primo comma
  dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9 per
  l'immediata dichiarazione di tale esimente da parte del
  giudice (con conseguente applicazione del secondo comma
  dell'articolo 3 del citato decreto-legge);
        che è irrilevante la questione sollevata sotto il
  profilo secondo cui l'articolo 3 citato decreto-legge 8
  gennaio 1996, n. 9 non consentirebbe, davanti alla Camera cui
  eventualmente fosse rimessa la questione, l'esercizio del
  diritto di difesa: ai fini della rilevanza, la questione di
  legittimità costituzionale deve essere circoscritta solo alle
  norme che il giudice è tenuto ad applicare, e quindi fuori
  dell'ambito delle norme regolanti la partecipazione delle
  parti avanti ad altri organi (successivamente ed eventualmente
  investiti;
 
                              Pag.6
 
        che l'attribuzione alle Camere del potere di
  valutazione della ricorrenza dell'immunità parlamentare
  (definito da parte attrice come potere "propriamente
  giurisdizionale") non viola i parametri di cui agli articoli
  25, 101, 111, 104 della Costituzione, giacché la Corte
  costituzionale, fin dalla sentenza n. 1150 del 1988, ha
  ritenuto che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione
  "attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare
  la condotta addebitata ad un proprio membro, con l'effetto,
  qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni
  parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme
  pronuncia giudiziale di responsabilità", pur rilevandosi che
  tale potere non è illimitato non potendo essere né arbitrario,
  né soggetto ad una regola interna di  self-restraint,
  essendo sogetto ad un controllo di legittimità operante con
  lo strumento del conflitto di attribuzione (cfr. anche C.
  cost. n. 443 del 1993);
        che infine non può non emergere la manifesta
  infondatezza della questione relativa alla violazione, da
  parte del suddetto decreto-legge, dell'articolo 77 della
  Costituzione per la dedotta carenza dei requisiti di necessità
  e urgenza richiesti per l'adozione di un tale provvedimento
  legislativo da parte del Governo, requisiti invece ravvisabili
  nella impellente e necessaria esigenza di rendere pienamente
  operante una norma costituzionale;
        che pertanto va ritenuta l'irrilevanza e manifesta
  infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate;
        che appare invece non manifestamente infondata la
  questione circa l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma,
  della Costituzione al caso di specie (come sinteticamente
  riportato in narrativa), tenuto conto che l'onorevole Pannella
  ha documentato di aver criticato in sede parlamentare
  l'operato dei magistrati inquirenti sul caso di Giorgiana Masi
  (cfr. proposte di legge n. 104 del 20 giugno 1979 e di
  inchiesta parlamentare n. 15, Doc. XXII, in data 12 settembre
  1987);
                      PER QUESTI MOTIVI
      Il Tribunale di Roma - Prima sezione civile:
        1) dichiara irrilevanti e manifestamente infondate le
  questioni di legittimità costituzionale degli articoli 18 del
  codice di procedura civile e 3 del decreto-legge 8 gennaio
  1996, n. 9;
        2) dichiarata la non manifesta infondatezza della
  relativa questione, trasmette gli atti alla Camera dei
  deputati perché deliberi se il fatto per il quale è in corso
  il presente procedimento concerna o meno opinioni espresse
  dall'onorevole Giacinto Marco Pannella nell'esercizio delle
  sue funzioni;
        3) dispone la sospensione del processo per novanta
  giorni.
      Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione
  civile del Tribunale di Roma in data 13 gennaio 1996.
                        Il Presidente
                   Dott. Giovanni Lo Turco
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore: CEREMIGNA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                 nei confronti dell'onorevole
                           PANNELLA
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 28 febbraio 1996
        Presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1997
 
                              Pag.2
 
    Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che
  trae origine da un procedimento civile iniziato nei confronti
  dell'onorevole Marco Pannella, deputato all'epoca dei fatti,
  per alcune frasi asseritamente diffamatorie da lui rivolte,
  nel corso di alcune trasmissioni televisive, nei confronti del
  dottor Giorgio Santacroce, magistrato, che all'epoca dei fatti
  aveva svolto indagini istruttorie sull'omicidio di Giorgiana
  Masi.
     Com'è noto, la giovane studentessa Giorgiana Masi risultò
  uccisa nel corso di alcuni incidenti avvenuti a Roma in data
  12 maggio 1977, nel corso di una manifestazione contro il
  divieto posto dalla questura di svolgere un'ulteriore
  manifestazione politica, promossa dal partito radicale in
  Piazza Navona.
     Le frasi asseritamente diffamatorie e le ulteriori
  circostanze di fatto sono riportate per esteso nell'ordinanza
  del tribunale di Roma, cui si rinvia integralmente (A.C. doc.
  IV-  ter,  n. 18).
     In sostanza l'onorevole Pannella, nell'ambito di alcune
  trasmissioni televisive, avrebbe addebitato al dottor
  Santacroce una condotta illecita nello svolgimento delle
  indagini tendente ad "insabbiare" le medesime, affermando
  inoltre che, in virtù di tale condotta, gli erano stati
  successivamente assegnati ulteriori incarichi quali quelli, ad
  esempio, dell'indagine sul caso Ustica.
     La Giunta per le autorizzazioni ha esaminato la questione
  nella seduta del 27 novembre 1996, ascoltando anche
  l'onorevole Pannella.
     Nel corso della sua audizione il medesimo ha messo in
  rilievo la stretta connessione tra le accuse da lui rivolte al
  giudice Santacroce e le numerosissime interpellanze ed
  interrogazioni parlamentari presentate da lui e da altri
  esponenti del suo gruppo parlamentare sul caso.  Ha inoltre
  ricordato il notevole impegno profuso dalla sua parte politica
  attraverso comizi, manifestazioni, dibattiti di ogni sorta, al
  fine di far luce sulle circostanze del suddetto omicidio.
     Attraverso una puntuale indagine il relatore ha potuto
  verificare l'effettiva sussistenza di tali atti di sindacato
  ispettivo (A.C., VII leg., interpellanze e interrogazioni nn.
  3-01091, 3-01113, 3-01128, 3-01129, 3-01130, 4-02603, 2-00202,
  2-00206, 2-00266, 3-01999, 2-00313, 3-02379, 3-03465 e
  3-01871), tutti riferentisi alla vicenda dell'omicidio di
  Giorgiana Masi.
     La Giunta ha constatato la stretta connessione esistente
  tra le interrogazioni e le dichiarazioni dell'onorevole
  Pannella, poiché entrambe si inserivano nell'ambito di una
  ampia battaglia politica condotta dal suo gruppo.
     Per questi motivi, nella stessa seduta, all'unanimità, la
  Giunta medesima ha deliberato di proporre all'Assemblea che i
  fatti per i quali è in corso il procedimento concernono
  opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
  delle sue funzioni.
                                    Enzo CEREMIGNA,  Relatore
 
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