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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0021
DOC IV ter n. 21 Legisl. XIII
19-03-96 [ DOC13-4TER-21 DO C134TER0021 13DOC4TER 00021 DOC13-4TER-21A 13DOC4TER 00021 A 000400032 DOC4TER 00021 000004T002100000101000423SI1 4 000101000326SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595, commi primo,
  secondo e terzo del codice penale e 30 commi quarto e quinto,
  della legge 6 agosto 1990, n. 223 anche in relazione
  all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
            (diffamazione col mezzo della stampa)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 19 marzo 1996
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
          ORDINANZA EX ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
                    12 MARZO 1996, N. 116
      Il giudice per le indagini preliminari, dottor Giancarlo
  Pesce;
        letti gli atti del procedimento penale indicato in
  oggetto;
        rilevato che la difesa di Sgarbi Vittorio, imputato del
  reato punito e previsto dagli articoli 595, commi primo,
  secondo e terzo del codice penale e 30, commi quarto e quinto
  della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche in relazione
  all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto,
  nel corso del programma "Sgarbi Quotidiani" trasmesso da
  Canale 5, offendeva la reputazione del dottor Antonio Di
  Pietro - magistrato già in servizio presso la Procura della
  Repubblica di Milano - affermando tra l'altro: "  Non conta
  la fonte.  Non dobbiamo fare il processo alla fonte, accusando
  in tal modo un giornale che ha detto solo una cosa, la verità.
  Il problema è: pagava o non pagava Di Pietro 240.000 lire di
  affitto per un appartamento in centro a Milano?  Ed era quello
  un affitto di favore? ...  Di Pietro non ha smentito.  La
  Cariplo ha confermato: vero è che Di Pietro spendeva 240.000
  lire di affitto ... il fatto è quello ... c'è corruzione di
  immagine e tradimento della giustizia ...".
      Con le aggravanti di aver arrecato l'offesa a mezzo della
  televisione, peraltro con attribuzione di fatto
  determinato.
      Da Roma il 2 ottobre 1995;
        e rinviato avanti a questo giudice per l'udienza
  preliminare che si terrà il giorno 20 marzo 1996 alle ore 9 e
  seguenti, ha depositato in data 5 corrente mese, memoria con
  la quale si eccepisce preliminarmente l'applicabilità nel caso
  di specie dell'articolo 68 della Costituzione, rivestendo
  l'imputato la qualità di membro della Camera dei Deputati.
      Osservato:
        che l'articolo 68 della Costituzione stabilisce che i
  membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
  delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
  loro funzioni;
        che l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 12
  marzo 1996, n. 116, dettante "Disposizioni urgenti per
  l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione", invocabile
  nella specie in base al principio "tempus regit actum",
  prevede che l'articolo 68 medesimo si applica in ogni caso per
  la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti,
  ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze
  e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e
  negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di
  voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare;
 
                              Pag.3
 
        che inoltre, ai sensi del successivo terzo comma, è
  demandato al giudice che procede di valutare se l'articolo 68
  della Costituzione sia altresì applicabile "ad attività
  divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento";
        che pertanto ove si verta in uno dei casi espressamente
  previsti dal citato primo comma (attività strettamente
  parlamentari) oppure, trattandosi di attività
  extraparlamentari, le stesse siano comunque connesse alle
  attività parlamentari vere e proprie ed abbiano carattere
  divulgativo delle medesime ed il giudice ritenga che nel caso
  di specie sia invocabile l'articolo 68, il giudice procedente
  deve dichiararlo con sentenza, se sia già stato instaurato il
  processo, ovvero pronunciare decreto di archiviazione ove il
  procedimento si trovi ancora nel fase delle indagini
  preliminari.
      Ritenuto:
        che nel caso in esame, essendo l'imputato Sgarbi
  Vittorio, membro del Parlamento, chiamato a rispondere di un
  reato (diffamazione aggravata) commesso nel corso di una
  trasmissione televisiva diffusa da una rete televisiva privata
  ed in occasione di un programma di attualità ("Sgarbi
  Quotidiani") manifestamente non inquadrabile tra le attività
  tipiche riconducibili alla funzione parlamentare, appare
  all'evidenza non fondata l'eccezione "de qua" con riguardo al
  già citato primo comma dell'articolo 2;
        che neppure si appalesa utilmente invocabile il terzo
  comma dello stesso articolo, atteso che il programma
  televisivo in questione non può essere considerato un'attività
  connessa a quella parlamentare ed avente natura divulgativa
  della medesima.  A siffatta conclusione si perviene invero
  agevolmente ove si ponga mente a che in tale programma
  l'onorevole Sgarbi non agiva nella veste di parlamentare bensì
  in quella di commentatore di fatti di cronaca e di costume,
  alla stregua di un comune giornalista od opinionista,
  esprimendo giudizi ed osservazioni strettamente personali
  anche se riflettenti i propri convincimenti di uomo politico.
  Può essere aggiunto, inoltre, che oggetto delle affermazioni
  attribuite all'onorevole Sgarbi e riguardanti la parte offesa,
  dottor Antonio Di Pietro, non è un atto parlamentare,
  un'espressione di voto od un giudizio formulato in occasione
  dell'esercizio di una tipica funzione parlamentare, bensì una
  notizia di stampa, commentata dall'opinionista nel corso della
  trasmissione in data 2 ottobre 1995 e riguardante un fatto ben
  determinato concernente un privato cittadino.  A parere di
  questo giudice, non può dunque fondatamente sostenersi che il
  commento in ordine a tale notizia di stampa fatto nella sede
  indicata dall'onorevole Sgarbi costituisca un'opinione
  espressa nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare o
  comunque nel corso di attività divulgative connesse
  all'espletamento di attività strettamente parlamentari;
        considerato tuttavia che, nel caso di mancato
  accoglimento dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68
  della Costituzione, il giudice è tenuto, a mente del 4 comma
  dell'articolo 2 citato, a trasmettere direttamente copia degli
  atti alla Camera di appartenenza del parlamentare interessato,
  con sospensione di diritto del procedimento fino alla
 
                              Pag.4
 
  deliberazione delle Camere e comunque non oltre il termine di
  novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della
  Camera medesima;
                      PER QUESTI MOTIVI
                            ORDINA
      l'immediata trasmissione alla Camera dei deputati di
  copia degli atti del procedimento penale n. 3070/95 R.G. NR.
  (3828/95 R. GIP) a carico di Sgarbi Vittorio, mandando alla
  Cancelleria per l'esecuzione;
                           DICHIARA
      conseguentemente sospeso, ai sensi del comma quinto,
  articolo 2, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, il
  procedimento stesso;
                            MANDA
      alla Cancelleria per le comunicazioni del caso al
  pubblico ministero in sede ed alle altre parti, con avviso che
  l'udienza preliminare già fissata per il giorno 20 marzo 1996
  non sarà tenuta.
  Bergamo, 15 marzo 1996.
  L'Assistente giudiziario
  Sacco Franco
  Il Giudice per le indagini preliminari
  Dott. Giancarlo Pesce
      Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1996.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                    (Relatore:  DEODATO)
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595, commi primo,
  secondo e terzo, del codice penale e 30 commi quarto e quinto,
  della legge 6 agosto 1990, n. 223 anche in relazione
  all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
            (diffamazione col mezzo della stampa)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 19 marzo 1996
        Presentata alla Presidenza il 17 ottobre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - 1.  Con ordinanza 15 marzo 1996
  emessa in base all'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge
  12 marzo 1996 n. 116, il giudice delle indagini preliminari
  del tribunale di Bergamo ha disposto la trasmissione alla
  Camera dei deputati di copia degli atti del procedimento
  penale per diffamazione aggravata nel quale l'onorevole Sgarbi
  è imputato per avere offeso la reputazione del dottor Di
  Pietro.
      Nel contempo il giudice ha disposto la sospensione del
  procedimento sino alla deliberazione della stessa Camera in
  ordine alla applicabilità ai fatti contestati all'onorevole
  Sgarbi della disposizione dell'articolo 68 - primo comma -
  della Costituzione.
      Ciò che il deputato Sgarbi addebitava al dottor Di
  Pietro, come si desume dall'ordinanza suindicata, dalla
  querela della persona offesa e dalle note difensive del
  deputato Sgarbi, era di aver pagato un prezzo troppo basso
  rispetto al valore di mercato dell'appartamento dallo stesso
  preso in affitto, attuando in tal modo non un fatto penalmente
  rilevante, ma soltanto "corruzione di immagine e tradimento
  della giustizia".
      2.  La Giunta per le autorizzazioni a procedere in
  giudizio, nella seduta del 12 settembre 1996 ha esaminato il
  caso e nel corso del dibattito è prevalsa l'opinione che le
  espressioni usate dall'onorevole Sgarbi, che sono alla base
  del procedimento penale intentato nei suoi confronti,
  costituiscano "attività divulgative, pur se svolte fuori dal
  Parlamento" come previsto dall'articolo 2, terzo comma, del
  decreto-legge n. 466 del 1996.
      La Giunta è pervenuta a tale conclusione attraverso tre
  diversi ambiti di riferimento: il contesto in cui le
  espressioni dell'onorevole Sgarbi sono collocate, il fatto che
  sullo stesso argomento il citato deputato abbia indirizzato la
  sua azione politica dentro e fuori dal Parlamento e, infine,
  il contenuto delle frasi incriminate, come emerge dal testo
  trascritto dalla trasmissione televisiva  Sgarbi
  quotidiani  del 2 ottobre 1995.
      Sotto il primo profilo si rileva come nella trasmissione
  l'onorevole Sgarbi abbia inizialmente censurato il
  comportamento tenuto in occasione di un processo trasmesso
  dalla televisione, dal dottor Paolo Ielo, sostituto
  procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano
  rispetto al quale il deputato ha parlato di "caduta di stile"
  e, riportando un giudizio del magistrato dottor Italo Ghitti,
  di "corruzione di immagine" intesa "quella di un magistrato
  che, per il consenso popolare, usa gli strumenti della
  giustizia".
      Sotto il secondo profilo occorre rilevare come il tema
  affrontato nella trasmissione televisiva  de qua  sulla
  parzialità e sulla intoccabilità di alcuni magistrati ed in
  generale sul problema della giustizia e sul comportamento dei
  magistrati sia uno di quelli verso i quali l'onorevole Sgarbi
  ha, quasi quotidianamente, indirizzato la sua azione politica
  sia all'interno che all'esterno del Parlamento.  E' chiaro,
  quindi, che, per le frasi pronunciate dall'onorevole Sgarbi le
  quali anche per il contenuto sono collocabili certamente in un
  contesto politico, sussiste il carattere di "attività
  divulgativa connessa" all'esercizio della funzione
  parlamentare.
      Infine, sotto il terzo profilo, occorre considerare
  specificamente il contenuto delle espressioni usate.
      Nella parte finale del suo commento l'onorevole Sgarbi
  prende in esame alcune notizie di stampa relative al dottor
  Di Pietro
 
                              Pag.3
 
  esprimendo il proprio convincimento circa la irrisorietà
  del canone di locazione pagato dallo stesso per l'affitto di
  un appartamento di proprietà della CARIPLO sito nel centro di
  Milano.
      Al riguardo l'onorevole Sgarbi sostiene che,
  indipendentemente dalla fonte cui proviene, la notizia è
  grave, che si tratta di un affitto di favore e che nel fatto
  c'è "tradimento della giustizia" e "corruzione di immagine"
  secondo il concetto soprariferito.
      Nel valutare tali espressioni come attività divulgative
  connesse alla funzione parlamentare pur se svolte fuori dal
  Parlamento, la Giunta ha confermato i criteri già da essa
  adottati e che possono così essere sintetizzati: l'articolo
  68, primo comma, della Costituzione è applicabile a tutti i
  comportamenti del parlamentare riconducibili all'attività
  politica intesa in senso lato, anche se svolti fuori dalla
  sede parlamentare (cosiddetta: attività  extra moenia)  e
  anche in presenza dell'espressione di giudizi oggettivamente
  pesanti e tali, quindi, da costituire in astratto una condotta
  illecita purché non costituiscano insulti gratuiti e personali
  che nulla hanno a che vedere con la funzione parlamentare.
      3.  Per le ragioni sopraesposte la Giunta ha ritenuto, a
  maggioranza, di accogliere la proposta del relatore e di
  proporre all'Assemblea la non sindacabilità, ai sensi
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, del fatto
  ascritto all'onorevole Sgarbi.
                          Giovanni Giulio DEODATO,  Relatore.
 
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