| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595, commi primo,
secondo e terzo del codice penale e 30 commi quarto e quinto,
della legge 6 agosto 1990, n. 223 anche in relazione
all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 19 marzo 1996
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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ORDINANZA EX ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
12 MARZO 1996, N. 116
Il giudice per le indagini preliminari, dottor Giancarlo
Pesce;
letti gli atti del procedimento penale indicato in
oggetto;
rilevato che la difesa di Sgarbi Vittorio, imputato del
reato punito e previsto dagli articoli 595, commi primo,
secondo e terzo del codice penale e 30, commi quarto e quinto
della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche in relazione
all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto,
nel corso del programma "Sgarbi Quotidiani" trasmesso da
Canale 5, offendeva la reputazione del dottor Antonio Di
Pietro - magistrato già in servizio presso la Procura della
Repubblica di Milano - affermando tra l'altro: " Non conta
la fonte. Non dobbiamo fare il processo alla fonte, accusando
in tal modo un giornale che ha detto solo una cosa, la verità.
Il problema è: pagava o non pagava Di Pietro 240.000 lire di
affitto per un appartamento in centro a Milano? Ed era quello
un affitto di favore? ... Di Pietro non ha smentito. La
Cariplo ha confermato: vero è che Di Pietro spendeva 240.000
lire di affitto ... il fatto è quello ... c'è corruzione di
immagine e tradimento della giustizia ...".
Con le aggravanti di aver arrecato l'offesa a mezzo della
televisione, peraltro con attribuzione di fatto
determinato.
Da Roma il 2 ottobre 1995;
e rinviato avanti a questo giudice per l'udienza
preliminare che si terrà il giorno 20 marzo 1996 alle ore 9 e
seguenti, ha depositato in data 5 corrente mese, memoria con
la quale si eccepisce preliminarmente l'applicabilità nel caso
di specie dell'articolo 68 della Costituzione, rivestendo
l'imputato la qualità di membro della Camera dei Deputati.
Osservato:
che l'articolo 68 della Costituzione stabilisce che i
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni;
che l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 12
marzo 1996, n. 116, dettante "Disposizioni urgenti per
l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione", invocabile
nella specie in base al principio "tempus regit actum",
prevede che l'articolo 68 medesimo si applica in ogni caso per
la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti,
ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze
e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e
negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di
voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare;
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che inoltre, ai sensi del successivo terzo comma, è
demandato al giudice che procede di valutare se l'articolo 68
della Costituzione sia altresì applicabile "ad attività
divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento";
che pertanto ove si verta in uno dei casi espressamente
previsti dal citato primo comma (attività strettamente
parlamentari) oppure, trattandosi di attività
extraparlamentari, le stesse siano comunque connesse alle
attività parlamentari vere e proprie ed abbiano carattere
divulgativo delle medesime ed il giudice ritenga che nel caso
di specie sia invocabile l'articolo 68, il giudice procedente
deve dichiararlo con sentenza, se sia già stato instaurato il
processo, ovvero pronunciare decreto di archiviazione ove il
procedimento si trovi ancora nel fase delle indagini
preliminari.
Ritenuto:
che nel caso in esame, essendo l'imputato Sgarbi
Vittorio, membro del Parlamento, chiamato a rispondere di un
reato (diffamazione aggravata) commesso nel corso di una
trasmissione televisiva diffusa da una rete televisiva privata
ed in occasione di un programma di attualità ("Sgarbi
Quotidiani") manifestamente non inquadrabile tra le attività
tipiche riconducibili alla funzione parlamentare, appare
all'evidenza non fondata l'eccezione "de qua" con riguardo al
già citato primo comma dell'articolo 2;
che neppure si appalesa utilmente invocabile il terzo
comma dello stesso articolo, atteso che il programma
televisivo in questione non può essere considerato un'attività
connessa a quella parlamentare ed avente natura divulgativa
della medesima. A siffatta conclusione si perviene invero
agevolmente ove si ponga mente a che in tale programma
l'onorevole Sgarbi non agiva nella veste di parlamentare bensì
in quella di commentatore di fatti di cronaca e di costume,
alla stregua di un comune giornalista od opinionista,
esprimendo giudizi ed osservazioni strettamente personali
anche se riflettenti i propri convincimenti di uomo politico.
Può essere aggiunto, inoltre, che oggetto delle affermazioni
attribuite all'onorevole Sgarbi e riguardanti la parte offesa,
dottor Antonio Di Pietro, non è un atto parlamentare,
un'espressione di voto od un giudizio formulato in occasione
dell'esercizio di una tipica funzione parlamentare, bensì una
notizia di stampa, commentata dall'opinionista nel corso della
trasmissione in data 2 ottobre 1995 e riguardante un fatto ben
determinato concernente un privato cittadino. A parere di
questo giudice, non può dunque fondatamente sostenersi che il
commento in ordine a tale notizia di stampa fatto nella sede
indicata dall'onorevole Sgarbi costituisca un'opinione
espressa nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare o
comunque nel corso di attività divulgative connesse
all'espletamento di attività strettamente parlamentari;
considerato tuttavia che, nel caso di mancato
accoglimento dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68
della Costituzione, il giudice è tenuto, a mente del 4 comma
dell'articolo 2 citato, a trasmettere direttamente copia degli
atti alla Camera di appartenenza del parlamentare interessato,
con sospensione di diritto del procedimento fino alla
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deliberazione delle Camere e comunque non oltre il termine di
novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della
Camera medesima;
PER QUESTI MOTIVI
ORDINA
l'immediata trasmissione alla Camera dei deputati di
copia degli atti del procedimento penale n. 3070/95 R.G. NR.
(3828/95 R. GIP) a carico di Sgarbi Vittorio, mandando alla
Cancelleria per l'esecuzione;
DICHIARA
conseguentemente sospeso, ai sensi del comma quinto,
articolo 2, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, il
procedimento stesso;
MANDA
alla Cancelleria per le comunicazioni del caso al
pubblico ministero in sede ed alle altre parti, con avviso che
l'udienza preliminare già fissata per il giorno 20 marzo 1996
non sarà tenuta.
Bergamo, 15 marzo 1996.
L'Assistente giudiziario
Sacco Franco
Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Giancarlo Pesce
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1996.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: DEODATO)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595, commi primo,
secondo e terzo, del codice penale e 30 commi quarto e quinto,
della legge 6 agosto 1990, n. 223 anche in relazione
all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 19 marzo 1996
Presentata alla Presidenza il 17 ottobre 1996
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Onorevoli Colleghi! - 1. Con ordinanza 15 marzo 1996
emessa in base all'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge
12 marzo 1996 n. 116, il giudice delle indagini preliminari
del tribunale di Bergamo ha disposto la trasmissione alla
Camera dei deputati di copia degli atti del procedimento
penale per diffamazione aggravata nel quale l'onorevole Sgarbi
è imputato per avere offeso la reputazione del dottor Di
Pietro.
Nel contempo il giudice ha disposto la sospensione del
procedimento sino alla deliberazione della stessa Camera in
ordine alla applicabilità ai fatti contestati all'onorevole
Sgarbi della disposizione dell'articolo 68 - primo comma -
della Costituzione.
Ciò che il deputato Sgarbi addebitava al dottor Di
Pietro, come si desume dall'ordinanza suindicata, dalla
querela della persona offesa e dalle note difensive del
deputato Sgarbi, era di aver pagato un prezzo troppo basso
rispetto al valore di mercato dell'appartamento dallo stesso
preso in affitto, attuando in tal modo non un fatto penalmente
rilevante, ma soltanto "corruzione di immagine e tradimento
della giustizia".
2. La Giunta per le autorizzazioni a procedere in
giudizio, nella seduta del 12 settembre 1996 ha esaminato il
caso e nel corso del dibattito è prevalsa l'opinione che le
espressioni usate dall'onorevole Sgarbi, che sono alla base
del procedimento penale intentato nei suoi confronti,
costituiscano "attività divulgative, pur se svolte fuori dal
Parlamento" come previsto dall'articolo 2, terzo comma, del
decreto-legge n. 466 del 1996.
La Giunta è pervenuta a tale conclusione attraverso tre
diversi ambiti di riferimento: il contesto in cui le
espressioni dell'onorevole Sgarbi sono collocate, il fatto che
sullo stesso argomento il citato deputato abbia indirizzato la
sua azione politica dentro e fuori dal Parlamento e, infine,
il contenuto delle frasi incriminate, come emerge dal testo
trascritto dalla trasmissione televisiva Sgarbi
quotidiani del 2 ottobre 1995.
Sotto il primo profilo si rileva come nella trasmissione
l'onorevole Sgarbi abbia inizialmente censurato il
comportamento tenuto in occasione di un processo trasmesso
dalla televisione, dal dottor Paolo Ielo, sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano
rispetto al quale il deputato ha parlato di "caduta di stile"
e, riportando un giudizio del magistrato dottor Italo Ghitti,
di "corruzione di immagine" intesa "quella di un magistrato
che, per il consenso popolare, usa gli strumenti della
giustizia".
Sotto il secondo profilo occorre rilevare come il tema
affrontato nella trasmissione televisiva de qua sulla
parzialità e sulla intoccabilità di alcuni magistrati ed in
generale sul problema della giustizia e sul comportamento dei
magistrati sia uno di quelli verso i quali l'onorevole Sgarbi
ha, quasi quotidianamente, indirizzato la sua azione politica
sia all'interno che all'esterno del Parlamento. E' chiaro,
quindi, che, per le frasi pronunciate dall'onorevole Sgarbi le
quali anche per il contenuto sono collocabili certamente in un
contesto politico, sussiste il carattere di "attività
divulgativa connessa" all'esercizio della funzione
parlamentare.
Infine, sotto il terzo profilo, occorre considerare
specificamente il contenuto delle espressioni usate.
Nella parte finale del suo commento l'onorevole Sgarbi
prende in esame alcune notizie di stampa relative al dottor
Di Pietro
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esprimendo il proprio convincimento circa la irrisorietà
del canone di locazione pagato dallo stesso per l'affitto di
un appartamento di proprietà della CARIPLO sito nel centro di
Milano.
Al riguardo l'onorevole Sgarbi sostiene che,
indipendentemente dalla fonte cui proviene, la notizia è
grave, che si tratta di un affitto di favore e che nel fatto
c'è "tradimento della giustizia" e "corruzione di immagine"
secondo il concetto soprariferito.
Nel valutare tali espressioni come attività divulgative
connesse alla funzione parlamentare pur se svolte fuori dal
Parlamento, la Giunta ha confermato i criteri già da essa
adottati e che possono così essere sintetizzati: l'articolo
68, primo comma, della Costituzione è applicabile a tutti i
comportamenti del parlamentare riconducibili all'attività
politica intesa in senso lato, anche se svolti fuori dalla
sede parlamentare (cosiddetta: attività extra moenia) e
anche in presenza dell'espressione di giudizi oggettivamente
pesanti e tali, quindi, da costituire in astratto una condotta
illecita purché non costituiscano insulti gratuiti e personali
che nulla hanno a che vedere con la funzione parlamentare.
3. Per le ragioni sopraesposte la Giunta ha ritenuto, a
maggioranza, di accogliere la proposta del relatore e di
proporre all'Assemblea la non sindacabilità, ai sensi
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, del fatto
ascritto all'onorevole Sgarbi.
Giovanni Giulio DEODATO, Relatore.
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