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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0022
DOC IV ter n. 22 Legisl. XIII
19-03-96 [ DOC13-4TER-22 DO C134TER0022 13DOC4TER 00022 DOC13-4TER-22A 13DOC4TER 00022 A 000400022 DOC4TER 00022 000004T002200000101000443SI1 4 000101000247SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 595, commi primo,
  secondo e terzo dello stesso codice, 30, comma quarto e
  quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e 13 della legge 8
                     febbraio 1948, n. 47
            (diffamazione col mezzo della stampa)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 19 marzo 1996
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
          ORDINANZA EX ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
                    12 MARZO 1996, N. 116
      Il giudice per le indagini preliminari, dott. Giancarlo
  Pesce;
        letti gli atti del procedimento penale indicato in
  oggetto;
        rilevato che la difesa di Sgarbi Vittorio,
                           IMPUTATO
        del reato previsto e punito dagli articoli 595, comma
  primo, secondo e terzo e 61 n. 10 del codice penale e 30,
  comma quarto e quinto della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche
  in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
  47, in quanto, nel corso del programma "Sgarbi quotidiani"
  trasmesso da Canale 5 sosteneva diffamatoriamente che la
  dottoressa Gemma Cotti Cometti - già giudice istruttore del
  Tribunale di Brescia - avesse prosciolto il magistrato Romeo
  Simi De Burgis con sentenza resa per mero favoritismo verso il
  collega, "per solidarietà", nella logica della "tutela
  reciproca" e "nel clima in cui i giudici proteggevano i
  giudici", contrapponendo alla stessa dottoressa Cotti Cometti
  il sostituto procuratore dottor Francesco Piantoni,
  strumentalmente presentato come "paladino della giustizia
  giusta" per aver proposto appello contro tale sentenza.
      Con le aggravanti di (I) aver recato l'offesa a mezzo
  della televisione, (II) con attribuzione di un fatto
  determinato (integrante reato), (III) ed in danno di un
  pubblico ufficiale a causa dell'adempimento della funzione
  giudiziaria.
      Da Roma il 10 aprile 1995
        e rinviato avanti a questo Giudice per l'udienza
  preliminare che si terrà il giorno 20 marzo 1996 alle ore 9 e
  seguenti ha depositato in data 5 corrente mese memoria con la
  quale si eccepisce preliminarmente l'applicabilità nel caso di
  specie dell'articolo 68 della Costituzione, rivestendo
  l'imputato la qualità di membro della Camera dei Deputati.
      Osservato:
        che l'articolo 68 della Costituzione stabilisce che i
  membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
  delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
  loro funzioni;
        che l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 12
  marzo 1996, n. 116, dettante "Disposizioni urgenti per
  l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione", invocabile
  nella specie in base al principio "tempus regit actum",
  prevede che l'articolo 68 medesimo si applica in ogni caso per
  la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti,
  ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze
 
                              Pag.3
 
  le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli
  altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto
  comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare;
        che inoltre, ai sensi del successivo terzo comma, è
  demandato al giudice che procede di valutare se l'articolo 68
  della Costituzione sia altresì applicabile "ad attività
  divulgative connesse, pur se svolte fuori dal Parlamento";
        che pertanto ove si verta in uno dei casi espressamente
  previsti dal citato primo comma (attività strettamente
  parlamentari) oppure, trattandosi di attività
  extraparlamentari, le stesse siano comunque connesse alle
  attività parlamentari vere e proprie ed abbiano carattere
  divulgativo delle medesime ed il giudice ritenga che nel caso
  di specie sia invocabile l'articolo 68, il giudice procedente
  deve dichiararlo con sentenza, se sia già stato instaurato il
  processo, ovvero pronunciare decreto di archiviazione ove il
  procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini
  preliminari.
      Ritenuto:
        che nel caso in esame, essendo l'imputato Sgarbi
  Vittorio, membro del Parlamento, chiamato a rispondere di un
  reato (diffamazione aggravata) commesso nel corso di una
  trasmissione televisiva diffusa da una rete televisiva privata
  ed in occasione di un programma di attualità ("Sgarbi
  quotidiani") manifestamente non inquadrabile tra le attività
  tipiche riconducibili alla funzione parlamentare, appare
  all'evidenza non fondata l'eccezione "de qua" con riguardo al
  già citato primo comma dell'articolo 2;
        che neppure si appalesa utilmente invocabile il terzo
  comma dello stesso articolo, atteso che il programma
  televisivo in questione non può essere considerato un'attività
  connessa a quella parlamentare ed avente natura divulgativa
  della medesima.  A siffatta conclusione si perviene invero
  agevolmente ove si ponga mente a che in tale programma
  l'onorevole Sgarbi non agiva nella veste di parlamentare bensì
  in quella di commentatore di fatti di cronaca e di costume,
  alla stregua di un comune giornalista od opinionista,
  esprimendo giudizi ed osservazioni strettamente personali
  anche se riflettenti i propri convincimenti di uomo
  politico.
      Può essere aggiunto, inoltre, che oggetto delle
  affermazioni attribuite all'onorevole Sgarbi e riguardanti la
  parte offesa dottoressa Gemma Cotti Cometti, non è un atto
  parlamentare, un'espressione di voto od un giudizio formulato
  in occasione dell'esercizio di una tipica funzione
  parlamentare, bensì un libro ("io, il Tebano") di cui è autore
  il noto Angelo Epaminonda, un passo del quale richiama
  un'udienza svoltasi il giorno 11 maggio 1987 nel corso di un
  processo celebrato a Milano a carico dello stesso Epaminonda e
  le dichiarazioni che il medesimo avrebbe fatto in tale sede
  con riferimento alla parte offesa Cotti Cometti.
      Il suddetto passo, messo in relazione con riferite
  dichiarazioni anche di altri soggetti (il difensore
  dell'Epaminonda, avvocato Michele Pepe; il magistrato dottor
  Francesco Piantoni), viene utilizzato dal
 
                              Pag.4
 
  commentatore ed opinionista Sgarbi nel contesto di
  osservazioni critiche sul comportamento della magistratura in
  generale (accusata di tendenza all'autotutela per spirito
  corporativo) e sulla persona del dottor Romeo Simi De Burgis
  in particolare a suo tempo imputato di corruzione in base a
  dichiarazioni fatte dallo stesso Epaminonda e quindi
  prosciolto con sentenza istruttoria 11 marzo 1987 appunto
  dalla dottoressa Cotti Cometti, allora giudice istruttore
  presso il Tribunale di Brescia.
      Si tratta, dunque, di opinioni e giudizi concernenti
  affermazioni rese da altri in sedi non certamente parlamentari
  e riguardanti fatti e circostanze ben determinati, non
  riconducibili in alcun modo ad un'attività "divulgativa"
  connessa ad attività tipicamente parlamentare.
      Considerato tuttavia che, nel caso di mancato
  accoglimento dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68
  della Costituzione, il giudice è tenuto, a mente del quarto
  comma dell'articolo citato, a trasmettere direttamente copia
  degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare
  interessato, con sospensione di diritto del procedimento fino
  alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il
  termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte
  della Camera medesima;
                      PER QUESTI MOTIVI
                            ORDINA
      l'immediata trasmissione alla Camera dei deputati di
  copia degli atti del procedimento penale n. 2523/95 R.G.
  (3825/95 R. GIP) a carico di Sgarbi Vittorio, mandando alla
  Cancelleria per l'esecuzione;
                           DICHIARA
      conseguentemente sospeso, ai sensi del quinto comma,
  articolo 2, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, il
  procedimento stesso;
                            MANDA
      alla Cancelleria per le comunicazioni del caso al
  pubblico ministero in sede ed alle altre parti, con avviso che
  l'udienza preliminare già fissata per il giorno 20 marzo 1996
  non sarà tenuta.
      Bergamo, 15 marzo 1996.
  L'Assistente giudiziario
  Sacco Franco
  Il Giudice per le indagini preliminari
  Dott. Giancarlo Pesce
      Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1996.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  LI CALZI)
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 595, commi primo,
  secondo e terzo dello stesso codice, 30, commi quarto e
  quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e 13 della legge 8
                     febbraio 1948, n. 47
            (diffamazione col mezzo della stampa)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 19 marzo 1996
         Presentata alla Presidenza il 2 ottobre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La vicenda che si sottopone
  all'attenzione dell'Assemblea riguarda il procedimento penale
  a carico dell'onorevole Sgarbi nel quale il medesimo risulta
  imputato di diffamazione aggravata nei confronti della
  dottoressa Gemma Cotti Cometti.
     La contestazione è relativa alle affermazioni rese
  dall'onorevole Sgarbi nel corso del programma televisivo
  "Sgarbi quotidiani" con le quali sosteneva che la dottoressa
  Gemma Cotti Cometti avesse prosciolto il magistrato Romeo Simi
  De Burgis con sentenza resa "per mero favoritismo" verso il
  collega per "solidarietà" nella logica della "tutela
  reciproca" e "nel clima in cui i giudici proteggevano i
  giudici", e, peraltro, contrapponeva alla stessa il dottor
  Francesco Piantoni presentato come "paladino della giustizia
  giusta" per avere proposto appello contro tale sentenza.
     All'udienza preliminare, a seguito dell'eccezione di
  applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione proposta
  dalla difesa, il giudice per le indagini preliminari di
  Bergamo con accoglieva la detta eccezione e sospendeva il
  procedimento e rimetteva gli atti alla Camera ai sensi
  dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 2 del
  decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, con ordinanza pervenuta
  alla Presidenza della Camera in data 19 marzo 1996.
     La Giunta per le autorizzazioni a procedere procedeva
  all'esame nella seduta del 12 settembre 1996.
     Nel corso del dibattito prevaleva l'opinione che
  l'onorevole Sgarbi, anche ad ammettere la possibile
  partecipazione alla trasmissione televisiva nella duplice
  qualità di parlamentare e di conduttore, tuttavia nel caso in
  esame aveva mosso accuse specifiche gratuite  e immotivate,
  non suffragate da alcun riscontro e senza alcun rilevante
  collegamento con l'attività parlamentare.
     Nel corso della trasmissione, infatti, l'onorevole Sgarbi,
  senza alcun concreto riferimento al dibattito politico in atto
  sulla Giustizia, si era limitato a dare lettura di brani
  estrapolati dal libro "Io il Tebano" e nei quali venivano
  riportate le dichiarazioni rese da Angelo Epaminonda nel corso
  di un procedimento a suo carico del 1987 nei confronti della
  dottoressa Cotti Cometti.
     Si era pertanto in presenza di affermazioni gravi da
  riportare a intenti polemici del tutto avulsi dalla funzione
  parlamentare anche se latamente intesa.
     Per questi motivi la Giunta a maggioranza, propone
  all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso
  il procedimento penale di cui al doc. IV-  ter  n. 22 non
  concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle funzioni.
                                Marianna LI CALZI,  Relatore.
 
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