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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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44
DOC4T-0023
DOC IV ter n. 23 Legisl. XIII
01-04-96 [ DOC13-4TER-23 DO C134TER0023 13DOC4TER 00023 DOC13-4TER-23A 13DOC4TER 00023 A 000300032 DOC4TER 00023 000004T002300000101000318SI1 3 000101000324SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                           ARLACCHI
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo
  comma, dello stesso codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio
                         1948, n. 47
            (diffamazione col mezzo della stampa)
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 1^ aprile 1996
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
                      TRIBUNALE DI ROMA
       Ufficio del giudice per le indagini preliminari
                          ORDINANZA
      Il Giudice dottor Paolo COLELLA,
        letti gli atti del procedimento penale n. 14293/95
  G.I.P. nei confronti di ROSSO Umberto e ARLACCHI Giuseppe,
  imputati di concorso in diffamazione a mezzo stampa nei
  confronti di CRAXI Benedetto;
        Premesso che Giuseppe ARLACCHI, membro della Camera dei
  Deputati in carica, rilasciava intervista al giornalista
  Umberto ROSSO, pubblicata sul quotidiano "La Repubblica" del
  18.04.1995 con il titolo "Parla Arlacchi, vicepresidente
  dell'Antimafia, di ritorno dalla colonia britannica.  Il porto
  dei soldi sporchi.  A Hong Kong non solo miliardi di Craxi ma
  anche di altri tangentisti e mafiosi" nel corso della quale
  affermava che a Hong Kong si era imbattuto nella conferma di
  una grande operazione di riciclaggio di denaro dall'Italia
  ricollegabile a Bettino Craxi, denaro provento di "tangenti",
  che aveva seguito lo stesso percorso di denaro proveniente da
  altri "tangentisti", ma anche da mafiosi;
        Premesso, altresì, che per tali fatti la Procura della
  Repubblica presso il Tribunale di Roma, con atto del
  20.09.1995, chiedeva il rinvio a giudizio dei predetti
  Giuseppe ARLACCHI e Umberto ROSSO quali imputati del reato p.
  e p. dagli artt, 110, 595 c.p., 13 e 21 della legge n. 47/48
  per avere, in concorso tra loro, pubblicando l'articolo di cui
  sopra, offeso, anche con attribuzione di fatto determinato, la
  reputazione di Bettino CRAXI;
        Premesso, infine, che nel corso dell'udienza
  preliminare fissata da questo Giudice la difesa di Giuseppe
  ARLACCHI, dopo aver provato lo  status  di parlamentare
  del medesimo mediante produzione di idonea documentazione,
  avanzava la richiesta di applicazione dell'art. 68, primo
  comma, della Costituzione o, in subordine, di trasmissione
  degli atti alla Camera competente, ex art. 2 n. 4 D.L.
  12.03.1996, n. 116;
        Ritenuto che non risulta dagli atti l'evidente
  applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione in
  quanto è dubbio che l'imputato ARLACCHI abbia reso le
  dichiarazioni rilasciate nell'intervista pubblicata nel
  quotidiano "La Repubblica" del 18.04.1995 nell'esercizio delle
  sue funzioni di parlamentare della Repubblica o di attività
  divulgative connesse, ma che, comunque, la questione
  dell'applicabilità del predetto articolo sollevato dalla
  difesa non è manifestamente infondata in quanto dette
  dichiarazioni risultano connesse con le sue funzioni di vice
  presidente della Commissione Parlamentare di
 
                              Pag.3
 
  Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
  criminali similari, e, comunque, di parlamentare, avendo
  assunto l'ARLACCHI di aver acquisito le notizie di cui
  all'intervista e di sentire il dovere di comunicarle nella sua
  qualità di vice presidente della Commissione Antimafia,
        Visto l'art. 68 della Costituzione, Visti gli artt. 2 e
  4 del D.L. 12.03.1996, n. 116
                           DISPONE
  la sospensione del presente procedimento penale nei confronti
  di Umberto ROSSO e di Giuseppe ARLACCHI sino alla
  deliberazione della Camera dei Deputati, prevista dall'art. 2
  n. 8 del D.L. 12.03.1996, n. 116 e, comunque, fino e non oltre
  al 21.06.1996
                            ORDINA
  trasmettersi gli atti alla Camera dei Deputati per la sua
  deliberazione.
  Roma, lì 21.03.1996.
            Il Giudice per le indagini preliminari
                      Dr. Paolo Colella
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  LI CALZI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                           ARLACCHI
                (deputato all'epoca dei fatti)
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo
  comma, dello stesso codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio
      1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 1^ aprile 1996
         Presentata alla Presidenza il 15 aprile 1998
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - Con ordinanza del 21.03.1996,
  l'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del
  Tribunale di Roma trasmetteva alla Camera dei deputati, per la
  deliberazione di sua competenza, gli atti del procedimento
  penale 14293/95 nei confronti di Rosso Umberto e Arlacchi
  Giuseppe, imputati di concorso in diffamazione a mezzo stampa
  nei confronti di Craxi Benedetto.
     Le ragioni di detto procedimento penale risiedono in
  un'intervista rilasciata dall'onorevole Giuseppe Arlacchi,
  all'epoca componente della Camera dei deputati in carica,
  rilasciata al giornalista Umberto Rosso e pubblicata sul
  quotidiano  La Repubblica  del 18 aprile 1995.
     Il titolo dell'intervista recitava: "Parla Arlacchi,
  vicepresidente dell'Antimafia, di ritorno dalla colonia
  britannica.  Il porto dei soldi sporchi.  A Hong Kong non solo
  miliardi di Craxi ma anche di altri tangentisti e mafiosi".
     Nel corso di detta intervista, l'onorevole Arlacchi
  riferiva di essere stato ad Hong Kong e di avervi avuto
  conferma di una grande operazione di riciclaggio di denaro
  proveniente dall'Italia, ricollegabile a Bettino Craxi.  Il
  denaro di cui l'onorevole Arlacchi affermava di avere trovato
  riscontro proveniva da tangenti e aveva seguito lo stesso
  percorso di quello di altri tangentisti e mafiosi.
     La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
  con atto del 29.09.1995, chiedeva il rinvio a giudizio
  dell'onorevole Giuseppe Arlacchi e del giornalista Umberto
  Rosso quali imputati del reato p. e p. degli articoli 110, 595
  c.p., 13 e 21 della legge n. 47/48, per avere offeso in
  concorso tra di loro con la pubblicazione del citato articolo
  la reputazione di Benedetto Craxi, anche attribuendogli un
  fatto determinato.
     Nel corso dell'udienza preliminare fissata presso
  l'Ufficio del giudice per le indagini preliminari, la difesa
  dell'onorevole Giuseppe Arlacchi eccepiva l'applicazione
  dell'articolo 68, primo comma della Costituzione e chiedeva,
  in subordine, la trasmissione degli atti alla Camera
  competente, ex articolo 2 n. 4 del D. L. 12.03.1996, n.
  116.
     Il Giudice per le indagini preliminari ritenendo che dagli
  atti non risultasse "evidente l'applicabilità dell'articolo
  68, primo comma, della Costituzione, in quanto è dubbio che
  l'imputato Arlacchi abbia reso le dichiarazioni ...
  nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare della
  Repubblica o di attività divulgative connesse ma che,
  comunque, la questione dell'applicabilità del predetto
  articolo sollevato dalla difesa non è manifestamente infondata
  in quanto dette dichiarazioni risultano connesse con le sue
  funzioni di vicepresidente della Commissione parlamentare sul
  fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
  similari", disponeva la sospensione del procedimento nei
  confronti di Umberto Rosso e di Giuseppe Arlacchi,
  trasmettendo gli atti alla Camera.
     La motivazione con la quale il Giudice per le indagini
  preliminari ha disposto la sospensione del procedimento
  contiene un'evidente contraddizione.  Infatti, da un lato vi si
  afferma che non è certo che l'onorevole Giuseppe Arlacchi
  abbia reso la sua intervista al quotidiano  La Repubblica
  nella qualità di parlamentare e, dall'altro, vi si dice che
  dette dichiarazioni sono state rilasciate dall'onorevole
  Arlacchi in quanto vice presidente della Commissione
  antimafia.  Il giudice ha, dunque, affermato che le
 
                              Pag.3
 
  dichiarazioni contestate, anche con riferimento a specifici
  episodi, sono state rese dall'onorevole Giuseppe Arlacchi
  nelle funzioni di vice presidente della Commissione
  parlamentare antimafia e, per ciò stesso, in quelle di
  parlamentare della Repubblica.
     Nell'ambito dell'intervista stessa, con riferimento a
  domande specifiche, l'onorevole Arlacchi afferma che se fosse
  stato a conoscenza di nomi e di conti precisi, li avrebbe
  citati, aggiungendo: "Ma come vice presidente della
  Commissione antimafia non potevo starmene zitto davanti alla
  conferma dell'esistenza del deposito, non informare l'opinione
  pubblica".  Frase questa che conferma la funzione in forza
  della quale l'onorevole Arlacchi ha rilasciato
  l'intervista.
     La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha ritenuto,
  all'unanimità, che le dichiarazioni rese dall'onorevole
  Giuseppe Arlacchi nell'intervista rilasciata a Umberto Rosso e
  pubblicata sul quotidiano  La Repubblica,  si iscrivono
  nell'ambito del diritto di critica politica e come tali si
  possono inquadrare tra le manifestazioni divulgative della
  funzione parlamentare.
     Pertanto, la Giunta per le autorizzazioni a procedere
  propone all'assemblea di deliberare l'insindacabilità a norma
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
                                Marianna LI CALZI,  Relatore.
 
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