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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0025-2
DOC IV ter n. 25 Integr. bis Legisl. XIII
24-05-96 [ DOC13-4TER-25BIS DO C134TER00250213DOC4TER 00025 02 DOC13-4TER-25BISA 13DOC4TER 00025 02A 000300022 DOC4TER 00025 02 000004T002502000101000312SI1 3 000101000251SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                           MOLINARO
                 deputato all'epoca dei fatti
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
                           penale -
   nel reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma,
  dello stesso codice in relazione alla legge 8 febbraio 1947,
                            n. 48
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 24 maggio 1996
 
                              Pag.2
 
  N. 1451/94 R.G. Not. Reato
  N. 208/95 R.G. G.I.P.
                          ORDINANZA
      Il G.U.P. presso il tribunale di Udine, dottor Enzo
  Turel;
      Premesso che - con riferimento al processo a carico di
  Molinaro Paolo Sandro, Medeossi Paolo (imputati del delitto di
  diffamazione col mezzo della stampa previsto e punito
  dall'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale, in
  relazione alla legge 8 febbraio 1948,n. 47) e Gervasutti
  Sergio (imputato dello stesso reato in relazione all'articolo
  57 del codice penale) - all'udienza preliminare del 25 gennaio
  1996 il G.U.P. ha dichiarato manifestamente infondata la
  questione sollevata dal difensore di Molinaro Paolo Sandro -
  membro della Camera dei deputati della Repubblica italiana -
  con riferimento alla applicabilità dell'articolo 68 della
  Costituzione italiana, ai sensi del decreto-legge 8 gennaio
  1996, n. 9 (disponendo la trasmissione di copia dell'ordinanza
  alla segreteria della Presidenza della Camera dei deputati, ai
  sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge
  citato);
      Preso atto che, in virtù del nuovo disposto dell'articolo
  2, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, il
  difensore del Molinaro ha richiesto - con atto depositato in
  data 10 aprile 1996 - che venga disposta la trasmissione di
  copia degli atti del processo alla Camera dei deputati, nonché
  la sospensione del processo;
      Atteso che la prossima udienza preliminare è stata
  fissata per il giorno 16 maggio 1996;
      Rilevata l'urgenza a provvedere in ordine alla cennata
  richiesta del difensore di Molinaro Paolo Sandro;
                            FISSA
      per la comparizione delle parti l'udienza in camera di
  consiglio del 29 aprile 1996, ore 11, presso il tribunale di
  Udine, via Treppo, aula udienze preliminari, I piano.
      Si dia immediato avviso della presente ordinanza agli
  imputati, alla parte civile, ai loro difensori ed al pubblico
  ministero a mezzo polizia giudiziaria dei carabinieri.
      Udine, 11 aprile 1996.
                          Il G.U.P.
                      (dott.  Enzo Turel)
 
                              Pag.3
 
                          ORDINANZA
                          IL G.U.P.
      Preso atto che ricorre l'ipotesi di cui al comma 4
  dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116;
                      PER QUESTI MOTIVI
      Dispone la trasmissione di copia degli atti del
  procedimento alla Camera dei deputati della Repubblica
  italiana;
      Dispone altresì la sospensione del procedimento fino alla
  deliberazione della Camera dei deputati.
      Udine, 29 aprile 1996.
                          Il G.U.P.
                      (dott.  Enzo Turel)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
              (Relatore:  CARMELO CARRARA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                           MOLINARO
                (deputato all'epoca dei fatti)
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
         penale - nel reato di cui all'articolo 595,
  primo e terzo comma, dello stesso codice in relazione alla
                 legge 8 febbraio 1947, n. 48
            (diffamazione col mezzo della stampa)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 24 maggio 1996
         Presentata alla Presidenza l'8 ottobre 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta è stata chiamata ad
  esaminare la richiesta di deliberazione in materia di
  insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente
  nei confronti dell'onorevole Paolo Molinaro, deputato
  all'epoca dei fatti.  La citata richiesta è stata trasmessa dal
  giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
  Udine ed è pervenuta alla Presidenza della Camera il 24 maggio
  1996.
     I fatti possono così sintetizzarsi: con esposto-querela
  del 30 giugno 1994 Alberto Di Caporiacco, assessore ai beni
  culturali del comune di Udine, lamentava di essere stato
  diffamato a mezzo stampa dall'onorevole di Forza Italia Paolo
  Molinaro in quanto nel corso di un'intervista rilasciata il 20
  aprile 1994 al  Messaggero Veneto,  il Molinaro,
  rappresentante friulano del partito forzista, definiva il Di
  Caporiacco "  un millantatore... con il quale non vi sarà
  alcun contatto politico... con i protagonisti del passato
  regime non ci può esser alcun incontro.  Quindi escludo un
  contatto con lui.  Evidentemente questo signore sogna e poi
  spera  ".
     In esito alle indagini preliminari il giudice per
  l'udienza preliminare, a seguito dell'eccezione sollevata
  dall'onorevole Molinaro, ai sensi dell'allora vigente
  decreto-legge n. 253 del 1996, sospendeva il procedimento
  disponendo la trasmissione di copia degli atti del
  procedimento alla Camera dei deputati.
     Ciò premesso, appare indubbio che la frase censurata dal
  querelante è stata proferita dal parlamentare Molinaro
  nell'esercizio divulgativo delle sue funzioni parlamentari, in
  qualità di rappresentante friulano del partito di Forza
  Italia, e in un preciso contesto politico.  Ciò può essere
  argomentato in base al fatto che con l'intervista rilasciata
  al  Messaggero Veneto,  Molinaro, nell'esercizio del suo
  mandato rappresentativo e del suo incarico partitico,
  intendeva smentire le precedenti dichiarazioni che il Di
  Caporiacco aveva attribuito allo stesso parlamentare, nel
  senso di un orientamento favorevole all'ingresso del medesimo
  Di Caporiacco nel partito di Forza Italia.  Pertanto le parole
  pronunciate nell'ambito dell'intervista sono da considerarsi
  espressione del mandato politico ed istituzionale del
  Molinaro, essendo dettate dalla necessità di rettificare
  l'opinione che l'affermazione del Di Caporiacco poteva
  ingenerare nell'elettorato, nel senso di un reale interesse di
  Forza Italia ad accogliere il querelante nelle proprie
  file.
     Alla stregua di quanto sopra esposto, la Giunta ha
  ritenuto alla unanimità di proporre all'Assemblea di
  deliberare che il fatto ascritto all'onorevole Molinaro
  rientri tra quelli per cui è prevista l'insindacabilità a
  norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
                                  Carmelo CARRARA,  Relatore.
 
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