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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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50
DOC4T-0028
DOC IV ter n. 28 Legisl. XIII
06-06-96 [ DOC13-4TER-28 DO C134TER0028 13DOC4TER 00028 DOC13-4TER-28A 13DOC4TER 00028 A 000200032 DOC4TER 00028 000004T002800000101000247SI1 2 000101000312SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
    per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
             PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 6 giugno 1996
 
                              Pag.2
 
                  TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
       UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
  N. 1355/95 R.G. notizie di reato
  N. 2507/95 R. GIP
                          ORDINANZA
  (art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 marzo 1996, n.
                             116)
      Il giudice dottor Emanuele Secci,
         letta la memoria presentata dall'avvocato Gian Pietro
  Dall'Ara nell'interesse dell'onorevole Vittorio Sgarbi, nato a
  Ferrara l'8 maggio 1952, che rappresenta e difende in virtù di
  procura speciale in atti, con la quale è eccepita
  l'applicabilità, in ordine ai fatti oggetto del procedimento
  penale n. 1355/95 RG notizie di reato, dell'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione;
         letti gli atti;
         ritenuto che l'eccezione relativa alla applicabilità,
  al caso di specie, dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, rilevata dalla difesa della persona sottoposta
  ad indagine, non possa,  allo stato, essere accolta, atteso
  che la condotta riferibile all'onorevole Sgarbi - senza far
  ingresso nel merito della responsabilità penale dell'indagato,
  non essendo questa la sede processuale per una tale
  valutazione - non appare assimilabile al concetto di
  espressione di opinioni rese da un membro del Parlamento,
  nell'esercizio delle sue funzioni;
         rilevato, in particolare, che l'onorevole Sgarbi, nel
  corso della trasmissione televisiva da lui condotta, "Sgarbi
  Quotidiani", ha dato lettura di uno scritto anonimo, nel quale
  vengono attribuiti al dottor Gian Carlo Caselli, fatti
  specifici, contrari ai doveri del proprio ufficio.
      Visti gli articoli 68 della Costituzione, 2 del
  decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116,
                      PER QUESTI MOTIVI
         non accoglie l'eccezione sollevata dalla difesa
  dell'onorevole Vittorio Sgarbi.
      Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione di
  copia degli atti alla Camera dei deputati, alla quale la
  persona sottoposta ad indagini appartiene.
      Per l'effetto, il procedimento è sospeso fino alla
  deliberazione della Camera, e, comunque, non oltre il termine
  di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della
  predetta Camera.
      Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
  competenza.
      Caltanissetta, 24 maggio 1996.
                        Il Giudice per le indagini preliminari
                                         Dottor Emanuele Secci
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  DEODATO) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
    per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
             PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 6 giugno 1996
        Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - 1.  Con ordinanza 24 maggio 1996
  emessa in base all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge
  12 marzo 1996, n. 116, il giudice per le indagini preliminari
  del tribunale di Caltanissetta ha disposto la trasmissione
  alla Camera dei deputati di copia degli atti del procedimento
  penale per diffamazione aggravata nel quale è imputato
  l'onorevole Sgarbi, la cui difesa ha eccepito, con riferimento
  ai fatti contestati, l'applicabilità dell'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione.
     Nel contempo il giudice per le indagini preliminari ha
  disposto la sospensione del procedimento fino alla
  deliberazione della Camera.
     2.  Nel corso della trasmissione televisiva "Sgarbi
  quotidiani" del 7 aprile 1995 l'onorevole Sgarbi ha letto il
  testo di una lettera, definita come "un'altra, terribile
  lettera di cui non posso dare le generalità di chi l'ha
  scritta".
     Nella suddetta lettera vengono attribuiti al dottor Gian
  Carlo Caselli, procuratore capo della Repubblica presso il
  tribunale di Palermo, fatti specifici contrari ai doveri del
  suo ufficio, in relazione all'omicidio di don Pino Puglisi,
  sacerdote del quartiere "Brancaccio" di Palermo.
     3.  La Giunta per le autorizzazioni a procedere in
  giudizio, nella seduta del 18 dicembre 1996, si è pronunciata
  per la sindacabilità nell'ambito del procedimento penale, dei
  fatti attribuiti all'onorevole Sgarbi ritenendo che tali fatti
  non possano essere considerati come attività divulgativa
  connessa alla funzione parlamentare e che di conseguenza ad
  essi non possa essere applicata la disposizione dell'articolo
  68, primo comma, della Costituzione.
     A tale conclusione la Giunta è pervenuta considerando che
  la lettera, della quale l'onorevole Sgarbi ha dato lettura nel
  corso della trasmissione televisiva, è uno scritto anonimo
  indirizzato allo stesso Sgarbi, al Ministero di grazia e
  giustizia e ai carabinieri di Palermo.
     Il carattere anonimo della missiva - che è stata trasmessa
  dalla procura della Repubblica di Palermo a quella di
  Caltanissetta - è confermato dall'ufficio del GIP del
  tribunale di Caltanissetta che, dando risposta in data 16
  novembre 1996 ad una richiesta della Giunta per le
  autorizzazioni a procedere, ha precisato che "dal fascicolo in
  possesso di questo ufficio a tutt'oggi non risulta
  documentazione comprovante la provenienza dello scritto letto
  dal deputato Sgarbi nel corso della sua trasmissione".
     Ne deriva che, trattandosi di una lettera anonima, le
  affermazioni in essa contenute devono essere attribuite alla
  persona che ne ha dato lettura pubblicamente cioè
  all'onorevole Sgarbi.
     In conseguenza di quanto precede la Giunta ha ritenuto
  all'unanimità che l'attribuzione di fatti specifici e gravi
  quali sicuramente sono, particolarmente per chi esercita una
  delicata funzione istituzionale, quelli attribuiti
  dall'onorevole Sgarbi al dottor Caselli, non possa essere
  considerata quale espressione di opinioni rese da un membro
  del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
     Tale valutazione della Giunta per le autorizzazioni a
  procedere corrisponde, pertanto, al parere espresso della
  Giunta per il regolamento in data 24 ottobre 1996 (parere n.
  1/1996) nel quale si sottolinea (cfr. paragrafo 4.1) che "la
  particolare tutela che l'articolo 68 della Costituzione
  accorda alla libertà di espressione dei parlamentari è
  fondamentale guarentigia di indipendenza nell'esercizio della
  rappresentanza politica.  L'ampiezza di tale prerogativa
 
                              Pag.3
 
  richiede tuttavia un vigile senso di responsabilità da parte
  di coloro che ne sono titolari, affinché essa non si trasformi
  in arbitrario strumento per ledere diritti e posizioni
  soggettive, di persone fisiche e giuridiche come di organi
  dello Stato, parimenti garantiti da norme di rango
  costituzionale".
     4.  Per le ragioni sopraesposte la Giunta per le
  autorizzazioni a procedere ha ritenuto, all'unanimità, di
  accogliere la proposta del relatore e di proporre
  all'Assemblea di deliberare che i fatti per i quali è in corso
  il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro
  del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                        Giovanni Giulio DEODATO,  Relatore. 
 
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