Banche dati professionali (ex 3270)
Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

Documento

documento precedente documento successivo
pagina precedente pagina successiva
54
DOC4T-0032
DOC IV ter n. 32 Legisl. XIII
17-07-96 [ DOC13-4TER-32 DO C134TER0032 13DOC4TER 00032 DOC13-4TER-32A 13DOC4TER 00032 A 000400022 DOC4TER 00032 000004T003200000101000410SI1 4 000101000241SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           PARENTI
  per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e terzo
  del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
         TRASMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 17 luglio 1996
 
                              Pag.2
 
                TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
       Sezione dei giudici per le indagini preliminari
  N. 7209/95 R.G. notizie di reato
  N. 4494/95 R. G.I.P.
                          ORDINANZA
      Il presidente aggiunto della sezione dei giudici per le
  indagini preliminari dottor Francesco Enrico Saluzzo
        letti gli atti del procedimento penale in oggetto a
  carico di
          Parenti Tiziana
          (omissis)
        nei cui confronti si procede per il reato di cui agli
  articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale, 13 della legge 8
  febbraio 1948, n. 47, commesso in Torino il 16 settembre
  1995;
        ritenuto che, a seguito delle indagini preliminari
  compiute, il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione
  del procedimento: ciò con richiesta in data 21 ottobre
  1995;
        ritenuto che la persona offesa:
          Di Pietro Antonio
          (omissis)
        a seguito di rituale domanda d'essere avvisata della
  richiesta di archiviazione, e di notifica della richiesta
  stessa in data 12 ottobre 1995, ha proposto opposizione, con
  atto del 21 ottobre 1995;
        ritenuto che a seguito di quanto sopra si è svolta
  l'udienza prevista dal combinato disposto degli articoli 410 e
  409 del codice di procedura penale e che nel corso di essa le
  parti hanno assunto conclusioni come da verbale dell'udienza
  in data 25 gennaio 1996;
        ritenuto che, in data 21 giugno 1996, questo giudice ha
  pronunciato ordinanza con la quale ha ordinato al pubblico
  ministero di formulare l'imputazione nei confronti di Tiziana
  Parenti;
        ritenuto che il pubblico ministero, con nota del 1^
  luglio 1996 (qui pervenuta in data 3 luglio 1996), ha
  osservato che forse deve trovare applicazione l'articolo 2,
  comma 4, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, contenente
  disposizioni di attuazione all'articolo 68 della
  Costituzione;
                           OSSERVA
      La richiesta del pubblico ministero deve essere accolta.
  In effetti, la difesa della persona sottoposta alle indagini
  non ha mai formulato
 
                              Pag.3
 
  eccezione per ottenere l'applicazione dell'articolo 68 della
  Costituzione e delle norme di esso attuative.
      Solo nel corpo della memoria del 20 novembre 1995 (f. 6),
  la difesa riteneva, in via del tutto subordinata, "di
  ricordare al querelante ed al giudice che la dichiarazione
  oggetto della querela è stata rilasciata alla stampa da un
  membro del Parlamento, Presidente di una Commissione
  parlamentare avanti ad oggetto affari di rilevanza nazionale
  ed al centro di iniziative legislative; soggetto che, di
  certo, ha agito nell'ambito delle sue funzioni di cui
  all'articolo 68 della Costituzione".
      Si può però ritenere che la proposizione possa essere
  intesa come "eccezione" (ai sensi del comma 2 dell'articolo 2
  del decreto-legge citato) e, comunque, su di essa si è
  innestata l'indicazione del pubblico ministero che induce
  questo giudice a rilevare la questione ed a provvedere agli
  adempimenti di cui alla norma citata.
      Si tratta di via obbligata per il giudice che ritenga che
  non si versi palesemente nell'ipotesi di dichiarazioni
  rientranti nel legittimo esercizio di critica e di espressione
  del pensiero connesso all'attività ed alla qualità di
  parlamentare: come, nel caso di specie, trovando così
  applicazione il comma 4 del citato articolo 2.
      Va, perciò, pronunciata ordinanza con la quale si rimette
  copia degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare,
  persona sottoposta alle indagine, in uno con la presente
  ordinanza.
                      PER QUESTI MOTIVI
        visti l'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto-legge
  10 maggio 1996, n. 253;
                            ORDINA
        la sospensione del procedimento nei confronti di
  Parenti Tiziana, sopra generalizzata; fino alla deliberazione
  della Camera dei deputati;
                            ORDINA
        che la presente ordinanza sia trasmessa all'onorevole
  Presidente della Camera dei deputati, alla quale la persona
  sottoposta alle indagini Tiziana Parenti apparteneva al
  momento dei fatti ed ancora appartiene;
                           DISPONE
        che venga trasmessa copia degli atti rilevanti ai fini
  della decisione che la Camera dei deputati deve assumere:
          atto di querela della persona offesa Antonio Di
  Pietro ed allegati;
          richiesta di archiviazione del pubblico ministero;
          opposizione della persona offesa;
          decreto di fissazione dell'udienza in camera di
  consiglio;
 
                              Pag.4
 
          verbali delle udienze tenute in camera di consiglio e
  memorie depositate dalle parti ed allegate ai predetti
  verbali;
                            MANDA
        alla segreteria di questo giudice per la formazione
  degli atti indicati e per la trasmissione di quanto sopra alla
  Segreteria generale della Camera dei deputati.
      Così deciso in Torino il 9 luglio 1996.
                    Il Presidente aggiunto
               Dottor Francesco Enrico Saluzzo
      Depositato in cancelleria il 10 luglio 1996.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  BERSELLI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           PARENTI
  per il reato di cui all'articolo 595, commi primo e terzo,
                      del codice penale
           e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI TORINO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 17 luglio 1996
        Presentata alla Presidenza il 13 febbraio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che
  trae origine da un procedimento penale iniziato nei confronti
  del deputato Tiziana Parenti per alcune frasi asseritamente
  diffamatorie da lei rivolte nei confronti del dottor Antonio
  Di Pietro nel corso di un'intervista al quotidiano  La
  Stampa  in data 16 settembre 1995.  L'intervista in questione
  era pubblicata in un riquadro posto a fianco ad un più ampio
  articolo che si riferiva alle inchieste condotte dal pubblico
  ministero di Venezia dottor Carlo Nordio in relazione ad
  asseriti illeciti commessi da esponenti del PDS.  Commentando i
  fatti del giorno, l'onorevole Parenti affermava: "  sono
  sconcertata dal linguaggio di questi giorni nei confronti del
  PM Nordio, è lo stesso tono volgare e intimidatorio che ho
  sperimentato personalmente e che pesa sull'ambiente e sulla
  legittimazione di chi fa le indagini.  Si cerca di far passare
  per pazzo e scriteriato chi fa le indagini e questo pesa molto
  su chi cerca di fare il proprio lavoro  ".  A queste frasi
  seguivano poi quelle nelle quali il dottor Di Pietro,
  attraverso apposita querela, ha ritenuto di scorgere gli
  estremi della diffamazione: "  il dottor Nordio ha lavorato a
  lungo, con molta riservatezza, in un clima in cui si possono
  portare avanti indagini difficili.  Questo non era Milano.  Non
  voglio fare polemiche.  Ma c'era una determinata scelta, per
  cui mi pare veramente da buontemponi parlare di indagini
  trasparenti  ".
     La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 16 e
  del 24 ottobre procedendo anche all'audizione del deputato
  indagato.
     Entrando nel merito delle frasi asseritamente diffamatorie
  è apparso difficile riscontrare sia il collegamento con il
  dottor Di Pietro, sia in generale un qualsiasi intento
  diffamatorio.  E' sembrato infatti alla maggioranza della
  Giunta che si sia trattato di commenti di natura meramente
  politica su una vicenda che, all'epoca dei fatti, era al
  centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito
  tra i partiti.
     Per questi motivi la Giunta formula una proposta nel senso
  di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il
  procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                               Filippo BERSELLI,  Relatore. 
 
documento precedente documento successivo
pagina precedente pagina successiva

Ritorna al menu della banca dati