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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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56
DOC4T-0034
DOC IV ter n. 34 Legisl. XIII
26-07-96 [ DOC13-4TER-34 DO C134TER0034 13DOC4TER 00034 DOC13-4TER-34A 13DOC4TER 00034 A 000300032 DOC4TER 00034 000004T003400000101000308SI1 3 000101000348SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 595, primo e secondo
  comma, del codice penale, in relazione agli articoli 13 della
  legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990,
   n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
           TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 26 luglio 1996
 
                              Pag.2
 
                  TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
      Il tribunale di Caltanissetta, riunito in camera di
  consiglio dai signori:
        1) dottoressa Anna Maria Arena,  presidente;
        2) dottor Carlo Calmella,  giudice;
        3) dottor Marcello Testaquatra,  giudice;
  ha emesso la seguente
                          ORDINANZA
        letti gli atti del procedimento n. 19196 a carico di
  Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara il 4 maggio 1952, imputato del
  reato previsto e punito dall'articolo 595, primo e secondo
  comma, del codice penale, in relazione all'articolo 13 della
  legge n. 47 del 1948 e articolo 30 della legge n. 223 del
  1990, per avere, nel corso della trasmissione "Sgarbi
  quotidiani", andata in onda sulla rete televisiva Canale 5 il
  20 giugno 1994, gravemente offeso la reputazione del dottor
  Gian Carlo Caselli, procuratore della Repubblica presso il
  tribunale di Palermo, affermando: "  Il giudice Caselli si è
  dimenticato, nel corso di questi mesi, di mandare un avviso di
  garanzia ad Orlando per i famosi 100 miliardi.  Ha aspettato ad
  inviarglielo il giudice Caselli... ha aspettato che Orlando
  fosse eletto parlamentare europeo.  Ha consentito, con evidente
  favoreggiamento, che fosse eletto parlamentare europeo, che
  fosse eletto il suo compagno di presepe per poi mandargli
  l'avviso di garanzia  ", utilizzando, quindi, espressioni
  comunque travalicanti il legittimo esercizio del diritto di
  critica, in quanto di per se stesse obiettivamente lesive
  della stima di cui gode il suddetto magistrato nel suo
  ambiente professionale, e, più in generale, nel corpo sociale.
  (In Roma e in Palermo il 20 giugno 1994);
        rilevato che all'udienza del 27 maggio 1996 i difensori
  dell'imputato hanno chiesto la trasmissione della copia degli
  atti del procedimento alla Camera di appartenenza del predetto
  affinché detto organo si pronunci se nel caso in questione
  ricorra o meno l'esimente prevista dall'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione;
        ritenuto che il tribunale non ravvisa, allo stato degli
  atti, di dover accogliere l'eccezione concernente,
  l'applicazione del citato articolo, e che al contempo il
  decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, non lascia alcun margine
  di discrezionalità in ordine alla richiesta trasmissione una
  volta sollevata l'eccezione di cui all'articolo 214 del
  decreto-legge n. 116 del 1996;
                      PER QUESTI MOTIVI
        ordina la trasmissione di copia degli atti relativi al
  processo n. 19196 a carico di Sgarbi Vittorio alla Camera dei
  deputati del Parlamento della Repubblica italiana, in Roma.
  Sospende la trattazione del
 
                              Pag.3
 
  processo fino alla emanazione della deliberazione richiesta,
  con preghiera rivolta all'ufficio di segreteria ricevente di
  segnalare eventuali provvedimenti di proroga.
      Manda la cancelleria per la convocazione dell'ordinanza
  al pubblico ministero e a tutte le parti processuali.
      Caltanissetta, 17 luglio 1996.
                        Il Presidente
                       Anna Maria Arena
      Depositato in Cancelleria il 18 luglio 1996.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                (Relatore:  DALLA CHIESA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 595, primo comma, del
  codice penale, in relazione agli articoli 13 della legge 8
  ebbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
           TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 26 luglio 1996
        Presentata alla Presidenza il 20 febbraio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Camera è chiamata a deliberare
  in ordine alla sussistenza della prerogativa di cui
  all'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti
  per cui pende, presso il tribunale di Caltanissetta, un
  procedimento penale nei confronti dell'onorevole Vittorio
  Sgarbi.  Tale procedimento scaturisce da denuncia querela
  sporta il 25 luglio 1994 dal procuratore capo della Repubblica
  di Palermo Giancarlo Caselli.  I fatti si riferiscono a una
  puntata della trasmissione "Sgarbi quotidiani", andata in onda
  sulla rete televisiva Canale 5 il 20 giugno 1994.  Nel corso
  della puntata l'onorevole Sgarbi aveva affermato:  "Il
  giudice Caselli si è dimenticato, nel corso di questi mesi, di
  mandare un avviso di garanzia ad Orlando per i famosi 100
  miliardi.  Ha aspettato ad inviarglielo il giudice Caselli...
  ha aspettato che Orlando fosse eletto parlamentare europeo.  Ha
  consentito, con evidente favoreggiamento, che fosse eletto
  parlamentare europeo, che fosse eletto il suo compagno di
  presepe per poi mandargli l'avviso di garanzia".  Per queste
  affermazioni egli era stato chiamato in giudizio a rispondere
  dei reati di cui all'articolo 595, primo e secondo comma, del
  codice penale, in relazione all'articolo 13 della legge n. 47
  del 1948 e 30 della legge n. 223 del 1990.
     Nell'udienza tenutasi il 27 maggio 1996 presso il
  tribunale di Caltanissetta, la difesa dell'onorevole Sgarbi ha
  chiesto la trasmissione di copia degli atti del procedimento a
  questa Camera affinché essa si pronunci se nel caso in
  questione ricorra o meno l'esimente prevista dall'articolo 68.
  Riunita in camera di consiglio il 17 luglio successivo, la
  Corte, pur non ravvedendo il ricorrere dell'esimente, ha però
  trasmesso alla Camera gli atti in questione in ottemperanza al
  disposto del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116.
     La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha esaminato
  la questione nella seduta dello scorso 24 ottobre 1996.  In
  tale seduta, dopo un ampio dibattito, il collegio ha approvato
  a maggioranza la proposta del relatore di riferire
  all'Assemblea nel senso della sindacabilità delle espressioni
  usate dall'onorevole Sgarbi nel passo citato della puntata
  televisiva.
     Questa soluzione appare rispondente all'interpretazione
  del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione che la
  Giunta è andata progressivamente definendo nel corso della sua
  attività in questa legislatura.  Alla base di tale orientamento
  sta la consapevolezza delle distorsioni che si possono
  ingenerare nella complessiva sfera delle garanzie sociali e
  individuali laddove la difesa di un principio fondamentale
  (quale è appunto la insindacabilità del voto e delle opinioni
  espresse dal parlamentare) sia portata fino al punto di
  entrare in conflitto insanabile con altro principio
  fondamentale dell'ordinamento, quale è indubbiamente il
  diritto all'integrità morale della persona.  Da qui l'assunto
  che la piena libertà espressiva del parlamentare non può
  spingersi al di là del confine - sottile ma decisivo - che
  separa la critica aspra e argomentata (anche suscettibile di
  integrare per il comune cittadino il reato di diffamazione), e
  nella quale si sostanziano tanto la dialettica
  politico-parlamentare quanto la denuncia del parlamentare,
  dalla pura invettiva o dall'accusa infamante di tipo
  apodittico.  E ciò vale tanto più se tale confine viene
  superato ai danni di cittadini che non godano di pari
  insindacabilità, dal momento che in tal caso quello che è uno
  strumento di esplicazione della democrazia (la piena tutela
  delle espressioni dei rappresentanti del popolo) si
  convertirebbe nel suo contrario, ossia in un privilegio più
  tipico degli ordinamenti
 
                              Pag.3
 
  sociali premoderni (la non uguaglianza di fronte alla legge
  dei detentori del potere politico).
     In effetti, nel caso in questione, le espressioni
  impiegate dall'onorevole Sgarbi nei confronti del dottor
  Caselli ricadono nelle tipologie "non esimenti" prima
  indicate.  In sostanza la Giunta non ha posto in discussione il
  fatto che l'onorevole Sgarbi svolgesse nella situazione
  ricordata una funzione parlamentare.  Vero è che - come taluno
  ha osservato - egli operava all'interno di una trasmissione
  televisiva nella quale svolge, in base a contratto privato, la
  funzione di conduttore; ma è altrettanto vero che sono molte
  le situazioni  lato sensu  editoriali nelle quali il
  parlamentare esprime le sue opinioni su fatti di grande
  rilevanza sociale o politica o istituzionale senza che il
  rapporto professionale privato annulli in lui competenze,
  intenti,  animus  e orizzonti polemici del parlamentare;
  tanto che spesso proprio il suo  status  e la sua funzione
  di parlamentare sono all'origine di detto rapporto
  contrattuale.  Dunque la Giunta non ha ritenuto che la
  specificità del luogo e del mezzo avessero rilievo nella
  valutazione del caso (se non nel senso che l'ampiezza del
  messaggio dovrebbe rafforzare nel parlamentare il rispetto di
  quel confine al quale sopra si è accennato).
     La Giunta ha piuttosto ritenuto che ci si trovi di fronte,
  nella circostanza, alla imputazione apodittica al dottor
  Caselli della commissione di un reato (favoreggiamento).
  L'accusa di avere atteso l'elezione a parlamentare europeo del
  sindaco Orlando per inviargli l'avviso di garanzia non si
  regge infatti su elementi obiettivi; non viene cioè criticata
  in trasmissione una condotta del dottor Caselli, sebbene a
  quest'ultimo viene attribuito un fatto specifico di natura
  dolosa (vedi il riferimento al "compagno di presepe").  Tanto è
  apodittica l'accusa che, come certificano gli atti, accusa
  opposta viene mossa al dottor Caselli dai sostenitori del
  sindaco Orlando - anch'essi querelati dal dottor Caselli - i
  quali imputano alla procura di avere atteso l'insuccesso
  elettorale della Rete (il movimento coordinato da Orlando) per
  colpire l'esperienza amministrativa palermitana.  In definitiva
  si è ritenuto che il confine tra opinioni (protette
  costituzionalmente) e accuse apodittiche infamanti (che
  rappresentano violazione di altro valore costituzionalmente
  protetto: la dignità della persona) sia stato varcato nei
  fatti.
     Conseguentemente a ciò e sulla base della linea
  giurisprudenziale indicata, la Giunta ritiene che i fatti per
  i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni
  espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
  funzioni.
                                Nando DALLA CHIESA,  Relatore
 
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