| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 595, primo e secondo
comma, del codice penale, in relazione agli articoli 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990,
n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 26 luglio 1996
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TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il tribunale di Caltanissetta, riunito in camera di
consiglio dai signori:
1) dottoressa Anna Maria Arena, presidente;
2) dottor Carlo Calmella, giudice;
3) dottor Marcello Testaquatra, giudice;
ha emesso la seguente
ORDINANZA
letti gli atti del procedimento n. 19196 a carico di
Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara il 4 maggio 1952, imputato del
reato previsto e punito dall'articolo 595, primo e secondo
comma, del codice penale, in relazione all'articolo 13 della
legge n. 47 del 1948 e articolo 30 della legge n. 223 del
1990, per avere, nel corso della trasmissione "Sgarbi
quotidiani", andata in onda sulla rete televisiva Canale 5 il
20 giugno 1994, gravemente offeso la reputazione del dottor
Gian Carlo Caselli, procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Palermo, affermando: " Il giudice Caselli si è
dimenticato, nel corso di questi mesi, di mandare un avviso di
garanzia ad Orlando per i famosi 100 miliardi. Ha aspettato ad
inviarglielo il giudice Caselli... ha aspettato che Orlando
fosse eletto parlamentare europeo. Ha consentito, con evidente
favoreggiamento, che fosse eletto parlamentare europeo, che
fosse eletto il suo compagno di presepe per poi mandargli
l'avviso di garanzia ", utilizzando, quindi, espressioni
comunque travalicanti il legittimo esercizio del diritto di
critica, in quanto di per se stesse obiettivamente lesive
della stima di cui gode il suddetto magistrato nel suo
ambiente professionale, e, più in generale, nel corpo sociale.
(In Roma e in Palermo il 20 giugno 1994);
rilevato che all'udienza del 27 maggio 1996 i difensori
dell'imputato hanno chiesto la trasmissione della copia degli
atti del procedimento alla Camera di appartenenza del predetto
affinché detto organo si pronunci se nel caso in questione
ricorra o meno l'esimente prevista dall'articolo 68, primo
comma, della Costituzione;
ritenuto che il tribunale non ravvisa, allo stato degli
atti, di dover accogliere l'eccezione concernente,
l'applicazione del citato articolo, e che al contempo il
decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, non lascia alcun margine
di discrezionalità in ordine alla richiesta trasmissione una
volta sollevata l'eccezione di cui all'articolo 214 del
decreto-legge n. 116 del 1996;
PER QUESTI MOTIVI
ordina la trasmissione di copia degli atti relativi al
processo n. 19196 a carico di Sgarbi Vittorio alla Camera dei
deputati del Parlamento della Repubblica italiana, in Roma.
Sospende la trattazione del
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processo fino alla emanazione della deliberazione richiesta,
con preghiera rivolta all'ufficio di segreteria ricevente di
segnalare eventuali provvedimenti di proroga.
Manda la cancelleria per la convocazione dell'ordinanza
al pubblico ministero e a tutte le parti processuali.
Caltanissetta, 17 luglio 1996.
Il Presidente
Anna Maria Arena
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 1996.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: DALLA CHIESA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 595, primo comma, del
codice penale, in relazione agli articoli 13 della legge 8
ebbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 26 luglio 1996
Presentata alla Presidenza il 20 febbraio 1997
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Onorevoli Colleghi! - La Camera è chiamata a deliberare
in ordine alla sussistenza della prerogativa di cui
all'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti
per cui pende, presso il tribunale di Caltanissetta, un
procedimento penale nei confronti dell'onorevole Vittorio
Sgarbi. Tale procedimento scaturisce da denuncia querela
sporta il 25 luglio 1994 dal procuratore capo della Repubblica
di Palermo Giancarlo Caselli. I fatti si riferiscono a una
puntata della trasmissione "Sgarbi quotidiani", andata in onda
sulla rete televisiva Canale 5 il 20 giugno 1994. Nel corso
della puntata l'onorevole Sgarbi aveva affermato: "Il
giudice Caselli si è dimenticato, nel corso di questi mesi, di
mandare un avviso di garanzia ad Orlando per i famosi 100
miliardi. Ha aspettato ad inviarglielo il giudice Caselli...
ha aspettato che Orlando fosse eletto parlamentare europeo. Ha
consentito, con evidente favoreggiamento, che fosse eletto
parlamentare europeo, che fosse eletto il suo compagno di
presepe per poi mandargli l'avviso di garanzia". Per queste
affermazioni egli era stato chiamato in giudizio a rispondere
dei reati di cui all'articolo 595, primo e secondo comma, del
codice penale, in relazione all'articolo 13 della legge n. 47
del 1948 e 30 della legge n. 223 del 1990.
Nell'udienza tenutasi il 27 maggio 1996 presso il
tribunale di Caltanissetta, la difesa dell'onorevole Sgarbi ha
chiesto la trasmissione di copia degli atti del procedimento a
questa Camera affinché essa si pronunci se nel caso in
questione ricorra o meno l'esimente prevista dall'articolo 68.
Riunita in camera di consiglio il 17 luglio successivo, la
Corte, pur non ravvedendo il ricorrere dell'esimente, ha però
trasmesso alla Camera gli atti in questione in ottemperanza al
disposto del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha esaminato
la questione nella seduta dello scorso 24 ottobre 1996. In
tale seduta, dopo un ampio dibattito, il collegio ha approvato
a maggioranza la proposta del relatore di riferire
all'Assemblea nel senso della sindacabilità delle espressioni
usate dall'onorevole Sgarbi nel passo citato della puntata
televisiva.
Questa soluzione appare rispondente all'interpretazione
del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione che la
Giunta è andata progressivamente definendo nel corso della sua
attività in questa legislatura. Alla base di tale orientamento
sta la consapevolezza delle distorsioni che si possono
ingenerare nella complessiva sfera delle garanzie sociali e
individuali laddove la difesa di un principio fondamentale
(quale è appunto la insindacabilità del voto e delle opinioni
espresse dal parlamentare) sia portata fino al punto di
entrare in conflitto insanabile con altro principio
fondamentale dell'ordinamento, quale è indubbiamente il
diritto all'integrità morale della persona. Da qui l'assunto
che la piena libertà espressiva del parlamentare non può
spingersi al di là del confine - sottile ma decisivo - che
separa la critica aspra e argomentata (anche suscettibile di
integrare per il comune cittadino il reato di diffamazione), e
nella quale si sostanziano tanto la dialettica
politico-parlamentare quanto la denuncia del parlamentare,
dalla pura invettiva o dall'accusa infamante di tipo
apodittico. E ciò vale tanto più se tale confine viene
superato ai danni di cittadini che non godano di pari
insindacabilità, dal momento che in tal caso quello che è uno
strumento di esplicazione della democrazia (la piena tutela
delle espressioni dei rappresentanti del popolo) si
convertirebbe nel suo contrario, ossia in un privilegio più
tipico degli ordinamenti
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sociali premoderni (la non uguaglianza di fronte alla legge
dei detentori del potere politico).
In effetti, nel caso in questione, le espressioni
impiegate dall'onorevole Sgarbi nei confronti del dottor
Caselli ricadono nelle tipologie "non esimenti" prima
indicate. In sostanza la Giunta non ha posto in discussione il
fatto che l'onorevole Sgarbi svolgesse nella situazione
ricordata una funzione parlamentare. Vero è che - come taluno
ha osservato - egli operava all'interno di una trasmissione
televisiva nella quale svolge, in base a contratto privato, la
funzione di conduttore; ma è altrettanto vero che sono molte
le situazioni lato sensu editoriali nelle quali il
parlamentare esprime le sue opinioni su fatti di grande
rilevanza sociale o politica o istituzionale senza che il
rapporto professionale privato annulli in lui competenze,
intenti, animus e orizzonti polemici del parlamentare;
tanto che spesso proprio il suo status e la sua funzione
di parlamentare sono all'origine di detto rapporto
contrattuale. Dunque la Giunta non ha ritenuto che la
specificità del luogo e del mezzo avessero rilievo nella
valutazione del caso (se non nel senso che l'ampiezza del
messaggio dovrebbe rafforzare nel parlamentare il rispetto di
quel confine al quale sopra si è accennato).
La Giunta ha piuttosto ritenuto che ci si trovi di fronte,
nella circostanza, alla imputazione apodittica al dottor
Caselli della commissione di un reato (favoreggiamento).
L'accusa di avere atteso l'elezione a parlamentare europeo del
sindaco Orlando per inviargli l'avviso di garanzia non si
regge infatti su elementi obiettivi; non viene cioè criticata
in trasmissione una condotta del dottor Caselli, sebbene a
quest'ultimo viene attribuito un fatto specifico di natura
dolosa (vedi il riferimento al "compagno di presepe"). Tanto è
apodittica l'accusa che, come certificano gli atti, accusa
opposta viene mossa al dottor Caselli dai sostenitori del
sindaco Orlando - anch'essi querelati dal dottor Caselli - i
quali imputano alla procura di avere atteso l'insuccesso
elettorale della Rete (il movimento coordinato da Orlando) per
colpire l'esperienza amministrativa palermitana. In definitiva
si è ritenuto che il confine tra opinioni (protette
costituzionalmente) e accuse apodittiche infamanti (che
rappresentano violazione di altro valore costituzionalmente
protetto: la dignità della persona) sia stato varcato nei
fatti.
Conseguentemente a ciò e sulla base della linea
giurisprudenziale indicata, la Giunta ritiene che i fatti per
i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni.
Nando DALLA CHIESA, Relatore
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