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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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58
DOC4T-0036
DOC IV ter n. 36 Legisl. XIII
02-08-96 [ DOC13-4TER-36 DO C134TER0036 13DOC4TER 00036 DOC13-4TER-36A 13DOC4TER 00036 A 000300022 DOC4TER 00036 000004T003600000101000309SI1 3 000101000261SI1 2 000101000368SI1 3 0003DOC13-4TER-36AR 13DOC4TER 00036 AR 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 30, comma quarto, della
  legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione agli articoli 595
  del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI COSENZA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 2 agosto 1996
 
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                     TRIBUNALE DI COSENZA
      Il tribunale, composto dai magistrati:
        dottoressa Antonella Terzi,  Presidente; 
        dottor Eugenio Scopelliti,  Giudice; 
        dottoressa Paola Lucente,  Giudice; 
  nel procedimento penale a carico di Sgarbi Vittorio, nato a
  Ferrara l'8 maggio 1952.
                          IMPUTATO:
  del reato di cui all'articolo 30 comma 4^ legge n. 223 del
  1990, in relazione all'articolo 595 del codice penale e
  all'articolo 13 legge n. 47 del 1948 per avere, il 4 dicembre
  1992, facendo uso del mezzo televisivo, nella specie
  l'emittente Canale 5, offeso la reputazione del Consulente
  tecnico Lopez Sandro, qualificandolo pubblicamente quale
  persona incapace, professionalmente inidonea, con
  l'attribuzione del fatto determinato di non essere in grado di
  effettuare una perizia balistica, per l'assoluta ignoranza
  della materia e per la conclamata incapacità di utilizzare il
  microscopio comparatore (strumento particolarmente importante
  nelle indagini balistiche) non essendo neanche in grado di
  riconoscere se stesso in uno specchio.
      In Rende (CS) il 4 dicembre 1992.
      All'udienza dibattimentale del 28 giugno 1996, ha
  pronunciato la seguente
                          ORDINANZA
      Sentita la eccezione della difesa, sentito il P.M. e la
  parte civile;
        considerato che la questione dell'applicabilità al caso
  di specie dell'articolo 68 primo comma della Costituzione è
  manifestamente infondata, per come già ritenuto dal G.I.P. con
  ordinanza del 9 gennaio 1995, e da questo Tribunale con
  ordinanza del 18 gennaio 1996, in quanto il contesto nel quale
  l'imputato ha espresso giudizi e valutazioni sull'attività
  professionale della parte offesa (vedi trasmissione televisiva
  "Sgarbi Quotidiani" in onda su Canale 5), consente di
  escludere in maniera univoca che si sia trattato di opinioni
  manifestate nell'esercizio delle funzioni parlamentari e che
  quindi l'esimente  de qua  possa trovare applicazione, che
  l'articolo 68 costituzionale è applicabile secondo
  giurisprudenza consolidata e condivisibile, solo quando il
  parlamentare svolga le funzioni tipiche del suo mandato e non
  anche quando vi sia una relazione occasionale ed eventuale con
  le suddette funzioni; considerato tuttavia che il decreto
  legge 10 maggio 1996 numero 253 ha innovato la precedente
  disciplina nel senso di imporre comunque, a fronte della
  eccepita ricorrenza dell'articolo 68, la trasmissione alla
  Camera e l'automatica sospensione del procedimento (vedi
  articolo 2 commi quattro e cinque del decreto legge n. 253 del
  1996), con ciò espropriando il Giudice
 
                              Pag.3
 
  di ogni discrezionalità, anche al cospetto di eccezioni
  meramente dilatorie
                            P.Q.M.
  dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei
  Deputati, dichiara la sospensione del procedimento e rinvia
  all'udienza del 21 gennaio 1997 invitando i presenti a
  ricomparire per tale udienza senza ulteriore avviso o
  citazione scritta.
                                                 Il Presidente
                                               Antonella Terzi
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                    (Relatore: ABBATE) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 30, comma quarto, della
  legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione agli articoli 595
  del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI COSENZA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 2 agosto 1996
        Presentata alla Presidenza il 6 febbraio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - Nel corso della rubrica
  televisiva "Sgarbi quotidiani", messa in onda da "Canale 5" il
  giorno 4 dicembre 1992, l'onorevole Vittorio Sgarbi, a
  commento della vicenda relativa all'assassinio dell'onorevole
  Ligato e segnatamente della relazione di consulenza balistica
  redatta anche dal dottor Sandro Lopez per incarico della
  autorità giudiziaria procedente, dichiarò che "i magistrati di
  Reggio Calabria si erano rivolti a periti ignoranti" tale
  qualificando il Lopez, aggiungendo che lo stesso era "persona
  incapace e professionalmente inidonea" attribuendogli il fatto
  determinato "di non essere in grado di effettuare una perizia
  balistica per la assoluta ignoranza della materia e per la
  conclamata incapacità di utilizzare il microscopio
  comparatore, non essendo neanche in grado di riconoscere se
  stesso allo specchio".
     I fatti formarono oggetto di querela proposta dal dottor
  Lopez con atto del 19 gennaio 1993, e, nel procedimento che ne
  seguì a carico del parlamentare per il delitto previsto
  dall'articolo 30, comma 4, ldella egge n. 223 del 1990 in
  relazione all'articolo 595 del codice penale ed all'articolo
  13 ldella egge n. 47 del 1948, dapprima il GIP presso il
  tribunale di Reggio Calabria e indi, per ben due volte lo
  stesso tribunale, dichiararono infondata la questione di
  insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, sollevato dalla difesa dell'imputato.
     La sopravvenienza, in tema di attuazione del succitato
  articolo 68, di nuovo decreto-legge, più volte rinnovato,
  indusse il tribunale di Reggio a sospendere il giudizio in
  corso ed a rimettere gli atti alla Camera dei deputati per le
  determinazioni di sua competenza.  Della questione è stata
  investita questa Giunta la quale, all'esito di approfondito
  esame, ha maturato sulla vicenda unanime parere di
  sindacabilità.
     Com'è noto, la cosiddetta insindacabilità esterna, quella,
  cioè, riferita ad opinioni espresse o comportamenti tenuti
  fuori dal Parlamento, esige un rapporto di specifica
  connessione tra le opinioni o i comportamenti e le funzioni
  parlamentari, tale che i primi siano divulgativi delle seconde
  o a queste strettamente e funzionalmente collegati.
     Siffatto requisito non ricorre nella specie la quale è
  caratterizzata, sul piano oggettivo, da ripetute ed insultanti
  aggressioni alla reputazione del querelato, del quale fu
  rimarcata "la assoluta ignoranza della materia" e perciò la
  inidoneità a svolgere un incarico peritale così delicato e
  segnalata anche la incapacità ad utilizzare, ai fini della
  indagine cognitiva e ricognitiva affidatagli (esame della
  presumibile arma del delitto) un microscopio comparatore, e
  addirittura, con sprezzante ironia "a riconoscere se stesso
  allo specchio".
     Così ricostruiti gli accadimenti, rimane, come è
  agevolmente comprensibile, esclusa, per un verso, qualsiasi
  attività divulgativa da parte del deputato Sgarbi di sue
  funzioni parlamentari, tipiche od anche atipiche, non
  potendosi, per altro verso, neppure riconoscersi legami di
  connessione oggettiva e specifica tra gli accadimenti medesimi
  e le funzioni.
     La qualità dell'agente non può da sola risolvere il
  problema che qui viene in considerazione nel senso della
  insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, essendo, questa, prerogativa prevista a tutela
  delle funzioni e non già della persona del parlamentare.
                                 Michele ABBATE,  Relatore. 
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore: PECORELLA) 
                            sulle
  RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI DUE PROCEDIMENTI PENALI
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 30, comma quarto, della
  legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione agli articoli 595
  del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI COSENZA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 2 agosto 1996
 
  per il reato di cui agli articoli 595, secondo comma, del
  codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30
  della legge 6 agosto 1990, n. 223, (diffamazione col mezzo
                   della stampa, aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 27 novembre 1996
        Presentata alla Presidenza il 5 novembre 1999
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce congiuntamente
  su due richieste di deliberazione in materia di
  insindacabilità che riguardano due procedimenti penali,
  pendenti rispettivamente presso il Tribunale di Cosenza (n.
  190/95 R.G.Trib.) ed il Tribunale di Paola (n. 44/95 R.G.N.R -
  n. 91/95 R.G.G.I.P.) entrambi per diffamazione col mezzo della
  stampa, riferiti ad un'unica dichiarazione concernente
  indistintamente due persone diverse, generati, ciascuno, dalla
  querela di uno di tali soggetti.
     I due procedimenti in questione vertono su alcune
  dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi rese nel corso della
  medesima trasmissione televisiva  (Sgarbi Quotidiani  del
  4 dicembre 1992) indistintamente all'indirizzo dei due periti
  balistici che hanno svolto le funzioni di consulenti tecnici
  d'ufficio nel processo Ligato.
     Ecco, di seguito, la trascrizione delle frasi pronunciate
  dal collega, come risultano dal capo di imputazione elevato a
  suo carico nel processo pendente presso il Tribunale di Paola:
  "L'individuazione delle armi con cui LIGATO fu ucciso.  Con
  due pistole, di cui una la Glok 17 era stata utilizzata in due
  delitti di mafia per uccidere Vincenzo CAPONERA .......  Quindi
  il collegamento qual è? ...questa è l'arma con cui hanno
  ucciso LIGATO; questa è un 'arma usata dai mafiosi .....  ERGO
  ...si tratta di un delitto di mafia.  Ma a chi è affidata la
  perizia?  E' affidata a Sandro LOPEZ e Vincenzo MANCINO.  Io ho
  ricevuto dei documenti che sono molto importanti di una
  consulenza di parte per la difesa di Vincenzo CELINI, da cui
  risulta che questi due periti non furono in grado, per una
  precedente perizia, di riconoscere un'arma molto più facile da
  individuare che è una Beretta.  Su questa Beretta e sulle
  cartucce sparate hanno dato delle indicazioni che sono molto
  discutibili.  Pare che non ci sia arma più difficile per
  riscontrare degli elementi tecnici che ne facciano intendere
  l'uso, di questa Glok che è un'arma austriaca, mi dicono i
  periti con cui ho parlato, di difficilissima lettura.  Ebbene
  per una perizia su un'arma molto più facile, non altri periti,
  ma questi due che ho elencato, ne ripeto i nomi, SANDRO .....
  faccio il perito anch'io, faccio il delatore ....Sandro LOPEZ
  e Vincenzo MANCINO hanno mostrato una preparazione che non
  sapremmo se dire mediocre o inqualificabile" - "Questi periti
  non sono in grado di effettuare una perizia balistica per
  l'assoluta ignoranza della materia e per la conclamata
  incapacità di utilizzare il microscopio comparatore.  Cioè
  hanno fatto una perizia con gravi limiti di indagine già
  verificatesi su arma molto più facili" "Abbiamo mandato in
  carcere questi politici sulla base di due pentiti e di due
  periti la cui perizia è perlomeno discutibile" (...)
  "Affidando la Giustizia alle mani di periti di discutibili
  capacità" (...) "Si decide attraverso i pentiti che uno sia o
  meno mafioso, se costringe un giudice a suicidarsi perché come
  dice FOLENA, era colpevole, cosa del tutto inammissibile in
  mancanza di prove e si chiamano periti che sono incapaci anche
  di riconoscere se stessi allo specchio".
                            * * *
     Quanto al procedimento parlamentare va ricordato che in un
  primo tempo era pervenuta soltanto la richiesta di
  deliberazione in materia di insindacabilità concernente uno
  dei due procedimenti (doc.  IV-  ter  n. 36, proc. pen. n.
  484/94 R.G.N.R. - n. 190/95 R.G.T., pendente presso il
  Tribunale di Cosenza) e la Giunta, nella seduta del 18
  novembre 1996, si era pronunciata nel senso della
  sindacabilità.  Successivamente (27 novembre 1996) è pervenuta
  la seconda richiesta (doc.  IV-  ter  n. 57, proc. pen. n.
  44/95 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Paola).
 
                              Pag.3
 
  All'atto dell'esame in Giunta della medesima (5 novembre 1997)
  è apparso opportuno richiedere il rinvio in Giunta anche della
  precedente richiesta al fine di pervenire ad una valutazione e
  ad una deliberazione uniforme.  Tale esigenza è stata condivisa
  dall'Assemblea che, nella seduta del 17 novembre 1998, ha
  appunto proceduto a tale rinvio.  Nella seduta della Giunta del
  5 novembre 1997, dedicata all'esame del solo doc. IV-  ter
  n. 36, la medesima aveva già ascoltato l'onorevole Sgarbi.
                            * * *
     In Giunta, l'esame congiunto dei due procedimenti è
  iniziato nella seduta del 22 settembre 1999 e si è concluso
  nella seduta del 29 settembre 1999 nel corso della quale la
  Giunta ha nuovamente ascoltato il deputato interessato.
     Il Collegio ha avuto modo di rilevare che le frasi
  pronunciate dal collega Sgarbi, erano in stretta ed immediata
  connessione con lo svolgimento di un procedimento penale che,
  all'epoca del suo inizio aveva gravemente leso la reputazione
  degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad
  una lunga custodia cautelare ed esposti con grande enfasi alla
  pubblica berlina.
     Va ricordato, peraltro, che, con sentenza del 28 maggio
  1994 il Tribunale di Reggio Calabria ha completamente
  prosciolto gli esponenti politici calabresi Palamara, Nicolò e
  Battaglia dalle accuse relative ad un loro coinvolgimento
  nell'omicidio Ligato.
     Si trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla
  conduzione, da parte dell'accusa, di un procedimento penale
  nel quale le tesi della medesima si sono poi rivelate del
  tutto infondate, non senza aver arrecato, tuttavia, un grave
  vulnus  non solo alla reputazione degli interessati, ma
  anche al rapporto tra opinione pubblica e classe politica.
     Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con
  atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi
  implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo
  tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in
  generale, nel dibattito politico.
     Inoltre, le frasi vanno inquadrate nel contesto della
  costante ed intensa battaglia politica che il collega Sgarbi
  svolge, in Parlamento e al di fuori del Parlamento, contro
  l'uso distorto degli strumenti giudiziari e, in genere, contro
  le degenerazioni della giustizia.
     Si ricorda, per inciso, che alcune dichiarazioni critiche
  dell'onorevole Sgarbi nei confronti del dottor Pennisi,
  Sostituto procuratore della Repubblica nel medesimo
  procedimento penale, sono state ritenute insindacabili dalla
  Giunta, per i medesimi motivi, nella seduta del 29 settembre
  1999.
                            * * *
     La Giunta ha effettuato una sola votazione con riguardo ai
  due procedimenti.  Al riguardo va detto che è opinione
  consolidata, anche in base a numerosi precedenti, che la
  deliberazione della Camera ha per oggetto una valutazione del
  fatto che viene contestato al parlamentare, indipendentemente
  dalle conseguenze di ordine procedurale ovvero di
  qualificazione giuridica che ad esso ricollega l'autorità
  giudiziaria.  In questo caso ci si trova dinanzi al fatto
  storico unitario di una sola dichiarazione riferita
  indistintamente a due persone.  La pendenza di due procedimenti
  deriva soltanto dalla presentazione di due distinte querele.
  Dal punto di vista della deliberazione parlamentare, occorre
  evitare il rischio di una violazione del principio del  ne
  bis in idem,  violazione che si verificherebbe ove la Giunta
  (e successivamente l'Assemblea) votassero distintamente sui
  due documenti.
     La Giunta pertanto riferisce all'Assemblea nel senso che i
  fatti per i quali sono in corso i due procedimenti di cui ai
  doc. IV-  ter  nn. 36 e 57 concernono opinioni espresse da
  un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni
  Gaetano PECORELLA,  Relatore
 
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