| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 30, comma quarto, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione agli articoli 595
del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI COSENZA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 2 agosto 1996
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TRIBUNALE DI COSENZA
Il tribunale, composto dai magistrati:
dottoressa Antonella Terzi, Presidente;
dottor Eugenio Scopelliti, Giudice;
dottoressa Paola Lucente, Giudice;
nel procedimento penale a carico di Sgarbi Vittorio, nato a
Ferrara l'8 maggio 1952.
IMPUTATO:
del reato di cui all'articolo 30 comma 4^ legge n. 223 del
1990, in relazione all'articolo 595 del codice penale e
all'articolo 13 legge n. 47 del 1948 per avere, il 4 dicembre
1992, facendo uso del mezzo televisivo, nella specie
l'emittente Canale 5, offeso la reputazione del Consulente
tecnico Lopez Sandro, qualificandolo pubblicamente quale
persona incapace, professionalmente inidonea, con
l'attribuzione del fatto determinato di non essere in grado di
effettuare una perizia balistica, per l'assoluta ignoranza
della materia e per la conclamata incapacità di utilizzare il
microscopio comparatore (strumento particolarmente importante
nelle indagini balistiche) non essendo neanche in grado di
riconoscere se stesso in uno specchio.
In Rende (CS) il 4 dicembre 1992.
All'udienza dibattimentale del 28 giugno 1996, ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sentita la eccezione della difesa, sentito il P.M. e la
parte civile;
considerato che la questione dell'applicabilità al caso
di specie dell'articolo 68 primo comma della Costituzione è
manifestamente infondata, per come già ritenuto dal G.I.P. con
ordinanza del 9 gennaio 1995, e da questo Tribunale con
ordinanza del 18 gennaio 1996, in quanto il contesto nel quale
l'imputato ha espresso giudizi e valutazioni sull'attività
professionale della parte offesa (vedi trasmissione televisiva
"Sgarbi Quotidiani" in onda su Canale 5), consente di
escludere in maniera univoca che si sia trattato di opinioni
manifestate nell'esercizio delle funzioni parlamentari e che
quindi l'esimente de qua possa trovare applicazione, che
l'articolo 68 costituzionale è applicabile secondo
giurisprudenza consolidata e condivisibile, solo quando il
parlamentare svolga le funzioni tipiche del suo mandato e non
anche quando vi sia una relazione occasionale ed eventuale con
le suddette funzioni; considerato tuttavia che il decreto
legge 10 maggio 1996 numero 253 ha innovato la precedente
disciplina nel senso di imporre comunque, a fronte della
eccepita ricorrenza dell'articolo 68, la trasmissione alla
Camera e l'automatica sospensione del procedimento (vedi
articolo 2 commi quattro e cinque del decreto legge n. 253 del
1996), con ciò espropriando il Giudice
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di ogni discrezionalità, anche al cospetto di eccezioni
meramente dilatorie
P.Q.M.
dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei
Deputati, dichiara la sospensione del procedimento e rinvia
all'udienza del 21 gennaio 1997 invitando i presenti a
ricomparire per tale udienza senza ulteriore avviso o
citazione scritta.
Il Presidente
Antonella Terzi
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: ABBATE)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 30, comma quarto, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione agli articoli 595
del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI COSENZA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 2 agosto 1996
Presentata alla Presidenza il 6 febbraio 1997
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - Nel corso della rubrica
televisiva "Sgarbi quotidiani", messa in onda da "Canale 5" il
giorno 4 dicembre 1992, l'onorevole Vittorio Sgarbi, a
commento della vicenda relativa all'assassinio dell'onorevole
Ligato e segnatamente della relazione di consulenza balistica
redatta anche dal dottor Sandro Lopez per incarico della
autorità giudiziaria procedente, dichiarò che "i magistrati di
Reggio Calabria si erano rivolti a periti ignoranti" tale
qualificando il Lopez, aggiungendo che lo stesso era "persona
incapace e professionalmente inidonea" attribuendogli il fatto
determinato "di non essere in grado di effettuare una perizia
balistica per la assoluta ignoranza della materia e per la
conclamata incapacità di utilizzare il microscopio
comparatore, non essendo neanche in grado di riconoscere se
stesso allo specchio".
I fatti formarono oggetto di querela proposta dal dottor
Lopez con atto del 19 gennaio 1993, e, nel procedimento che ne
seguì a carico del parlamentare per il delitto previsto
dall'articolo 30, comma 4, ldella egge n. 223 del 1990 in
relazione all'articolo 595 del codice penale ed all'articolo
13 ldella egge n. 47 del 1948, dapprima il GIP presso il
tribunale di Reggio Calabria e indi, per ben due volte lo
stesso tribunale, dichiararono infondata la questione di
insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della
Costituzione, sollevato dalla difesa dell'imputato.
La sopravvenienza, in tema di attuazione del succitato
articolo 68, di nuovo decreto-legge, più volte rinnovato,
indusse il tribunale di Reggio a sospendere il giudizio in
corso ed a rimettere gli atti alla Camera dei deputati per le
determinazioni di sua competenza. Della questione è stata
investita questa Giunta la quale, all'esito di approfondito
esame, ha maturato sulla vicenda unanime parere di
sindacabilità.
Com'è noto, la cosiddetta insindacabilità esterna, quella,
cioè, riferita ad opinioni espresse o comportamenti tenuti
fuori dal Parlamento, esige un rapporto di specifica
connessione tra le opinioni o i comportamenti e le funzioni
parlamentari, tale che i primi siano divulgativi delle seconde
o a queste strettamente e funzionalmente collegati.
Siffatto requisito non ricorre nella specie la quale è
caratterizzata, sul piano oggettivo, da ripetute ed insultanti
aggressioni alla reputazione del querelato, del quale fu
rimarcata "la assoluta ignoranza della materia" e perciò la
inidoneità a svolgere un incarico peritale così delicato e
segnalata anche la incapacità ad utilizzare, ai fini della
indagine cognitiva e ricognitiva affidatagli (esame della
presumibile arma del delitto) un microscopio comparatore, e
addirittura, con sprezzante ironia "a riconoscere se stesso
allo specchio".
Così ricostruiti gli accadimenti, rimane, come è
agevolmente comprensibile, esclusa, per un verso, qualsiasi
attività divulgativa da parte del deputato Sgarbi di sue
funzioni parlamentari, tipiche od anche atipiche, non
potendosi, per altro verso, neppure riconoscersi legami di
connessione oggettiva e specifica tra gli accadimenti medesimi
e le funzioni.
La qualità dell'agente non può da sola risolvere il
problema che qui viene in considerazione nel senso della
insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, essendo, questa, prerogativa prevista a tutela
delle funzioni e non già della persona del parlamentare.
Michele ABBATE, Relatore.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: PECORELLA)
sulle
RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI DUE PROCEDIMENTI PENALI
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 30, comma quarto, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione agli articoli 595
del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI COSENZA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 2 agosto 1996
per il reato di cui agli articoli 595, secondo comma, del
codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30
della legge 6 agosto 1990, n. 223, (diffamazione col mezzo
della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 27 novembre 1996
Presentata alla Presidenza il 5 novembre 1999
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce congiuntamente
su due richieste di deliberazione in materia di
insindacabilità che riguardano due procedimenti penali,
pendenti rispettivamente presso il Tribunale di Cosenza (n.
190/95 R.G.Trib.) ed il Tribunale di Paola (n. 44/95 R.G.N.R -
n. 91/95 R.G.G.I.P.) entrambi per diffamazione col mezzo della
stampa, riferiti ad un'unica dichiarazione concernente
indistintamente due persone diverse, generati, ciascuno, dalla
querela di uno di tali soggetti.
I due procedimenti in questione vertono su alcune
dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi rese nel corso della
medesima trasmissione televisiva (Sgarbi Quotidiani del
4 dicembre 1992) indistintamente all'indirizzo dei due periti
balistici che hanno svolto le funzioni di consulenti tecnici
d'ufficio nel processo Ligato.
Ecco, di seguito, la trascrizione delle frasi pronunciate
dal collega, come risultano dal capo di imputazione elevato a
suo carico nel processo pendente presso il Tribunale di Paola:
"L'individuazione delle armi con cui LIGATO fu ucciso. Con
due pistole, di cui una la Glok 17 era stata utilizzata in due
delitti di mafia per uccidere Vincenzo CAPONERA ....... Quindi
il collegamento qual è? ...questa è l'arma con cui hanno
ucciso LIGATO; questa è un 'arma usata dai mafiosi ..... ERGO
...si tratta di un delitto di mafia. Ma a chi è affidata la
perizia? E' affidata a Sandro LOPEZ e Vincenzo MANCINO. Io ho
ricevuto dei documenti che sono molto importanti di una
consulenza di parte per la difesa di Vincenzo CELINI, da cui
risulta che questi due periti non furono in grado, per una
precedente perizia, di riconoscere un'arma molto più facile da
individuare che è una Beretta. Su questa Beretta e sulle
cartucce sparate hanno dato delle indicazioni che sono molto
discutibili. Pare che non ci sia arma più difficile per
riscontrare degli elementi tecnici che ne facciano intendere
l'uso, di questa Glok che è un'arma austriaca, mi dicono i
periti con cui ho parlato, di difficilissima lettura. Ebbene
per una perizia su un'arma molto più facile, non altri periti,
ma questi due che ho elencato, ne ripeto i nomi, SANDRO .....
faccio il perito anch'io, faccio il delatore ....Sandro LOPEZ
e Vincenzo MANCINO hanno mostrato una preparazione che non
sapremmo se dire mediocre o inqualificabile" - "Questi periti
non sono in grado di effettuare una perizia balistica per
l'assoluta ignoranza della materia e per la conclamata
incapacità di utilizzare il microscopio comparatore. Cioè
hanno fatto una perizia con gravi limiti di indagine già
verificatesi su arma molto più facili" "Abbiamo mandato in
carcere questi politici sulla base di due pentiti e di due
periti la cui perizia è perlomeno discutibile" (...)
"Affidando la Giustizia alle mani di periti di discutibili
capacità" (...) "Si decide attraverso i pentiti che uno sia o
meno mafioso, se costringe un giudice a suicidarsi perché come
dice FOLENA, era colpevole, cosa del tutto inammissibile in
mancanza di prove e si chiamano periti che sono incapaci anche
di riconoscere se stessi allo specchio".
* * *
Quanto al procedimento parlamentare va ricordato che in un
primo tempo era pervenuta soltanto la richiesta di
deliberazione in materia di insindacabilità concernente uno
dei due procedimenti (doc. IV- ter n. 36, proc. pen. n.
484/94 R.G.N.R. - n. 190/95 R.G.T., pendente presso il
Tribunale di Cosenza) e la Giunta, nella seduta del 18
novembre 1996, si era pronunciata nel senso della
sindacabilità. Successivamente (27 novembre 1996) è pervenuta
la seconda richiesta (doc. IV- ter n. 57, proc. pen. n.
44/95 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Paola).
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All'atto dell'esame in Giunta della medesima (5 novembre 1997)
è apparso opportuno richiedere il rinvio in Giunta anche della
precedente richiesta al fine di pervenire ad una valutazione e
ad una deliberazione uniforme. Tale esigenza è stata condivisa
dall'Assemblea che, nella seduta del 17 novembre 1998, ha
appunto proceduto a tale rinvio. Nella seduta della Giunta del
5 novembre 1997, dedicata all'esame del solo doc. IV- ter
n. 36, la medesima aveva già ascoltato l'onorevole Sgarbi.
* * *
In Giunta, l'esame congiunto dei due procedimenti è
iniziato nella seduta del 22 settembre 1999 e si è concluso
nella seduta del 29 settembre 1999 nel corso della quale la
Giunta ha nuovamente ascoltato il deputato interessato.
Il Collegio ha avuto modo di rilevare che le frasi
pronunciate dal collega Sgarbi, erano in stretta ed immediata
connessione con lo svolgimento di un procedimento penale che,
all'epoca del suo inizio aveva gravemente leso la reputazione
degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad
una lunga custodia cautelare ed esposti con grande enfasi alla
pubblica berlina.
Va ricordato, peraltro, che, con sentenza del 28 maggio
1994 il Tribunale di Reggio Calabria ha completamente
prosciolto gli esponenti politici calabresi Palamara, Nicolò e
Battaglia dalle accuse relative ad un loro coinvolgimento
nell'omicidio Ligato.
Si trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla
conduzione, da parte dell'accusa, di un procedimento penale
nel quale le tesi della medesima si sono poi rivelate del
tutto infondate, non senza aver arrecato, tuttavia, un grave
vulnus non solo alla reputazione degli interessati, ma
anche al rapporto tra opinione pubblica e classe politica.
Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con
atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi
implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo
tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in
generale, nel dibattito politico.
Inoltre, le frasi vanno inquadrate nel contesto della
costante ed intensa battaglia politica che il collega Sgarbi
svolge, in Parlamento e al di fuori del Parlamento, contro
l'uso distorto degli strumenti giudiziari e, in genere, contro
le degenerazioni della giustizia.
Si ricorda, per inciso, che alcune dichiarazioni critiche
dell'onorevole Sgarbi nei confronti del dottor Pennisi,
Sostituto procuratore della Repubblica nel medesimo
procedimento penale, sono state ritenute insindacabili dalla
Giunta, per i medesimi motivi, nella seduta del 29 settembre
1999.
* * *
La Giunta ha effettuato una sola votazione con riguardo ai
due procedimenti. Al riguardo va detto che è opinione
consolidata, anche in base a numerosi precedenti, che la
deliberazione della Camera ha per oggetto una valutazione del
fatto che viene contestato al parlamentare, indipendentemente
dalle conseguenze di ordine procedurale ovvero di
qualificazione giuridica che ad esso ricollega l'autorità
giudiziaria. In questo caso ci si trova dinanzi al fatto
storico unitario di una sola dichiarazione riferita
indistintamente a due persone. La pendenza di due procedimenti
deriva soltanto dalla presentazione di due distinte querele.
Dal punto di vista della deliberazione parlamentare, occorre
evitare il rischio di una violazione del principio del ne
bis in idem, violazione che si verificherebbe ove la Giunta
(e successivamente l'Assemblea) votassero distintamente sui
due documenti.
La Giunta pertanto riferisce all'Assemblea nel senso che i
fatti per i quali sono in corso i due procedimenti di cui ai
doc. IV- ter nn. 36 e 57 concernono opinioni espresse da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni
Gaetano PECORELLA, Relatore
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