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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4-0004
DOC IV n. 4 Legisl. XIII
21-08-96 [ DOC13-4-4 DO C134 0004 13DOC4 00004 DOC13-4-4A 13DOC4 00004 A 000300022 DOC4 00004 000004 000400000101000354SI1 3 000101000258SI1 2 0000 00 00 ]
                  DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
             ALL'ESECUZIONE DELL'ACCOMPAGNAMENTO
                           COATTIVO
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  in qualità di persona informata sui fatti, nell'ambito del
                     procedimento penale
  nn. 263/95 e 19/96 del registro generale delle notizie di
                            reato
           TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA
                      il 21 agosto 1996
         Pervenuta alla Presidenza il 26 agosto 1996
 
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  All'onorevole Presidente
  della Camera dei Deputati
                                                          Roma
                                     Aosta, lì 21 agosto 1996.
  Richiesta di autorizzazione a procedere ad accompagnamento
  coattivo - artt. 68 Costituzione - 133 e 343 codice di
                      procedura penale.
    Nell'ambito dei procedimenti di cui all'oggetto,
  intimamente, allo stato, uniti, per ragioni di connessione
  oggettiva e soggettiva, questo Ufficio del P.M. ha proceduto a
  citare, in qualità di persona informata sui fatti, l'onorevole
  Umberto Bossi nato a Cassano Magnago (Va) il 19 settembre 1941
  e membro attuale della Camera dei Deputati, del gruppo
  parlamentare della "Lega Nord".
     Le ragioni della citazione derivano da queste precise
  circostanze:
       da atti acquisiti presso la Procura di Brescia, ed uniti
  a quelli di cui alle indagini all'oggetto, risultano
  dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi in ordine a suoi
  contatti con tali Enzo De Chiara e Gianmario Ferramonti,
  sostanziatisi anche in alcuni incontri nei quali si sarebbe
  discussa la nomina del Ministro degli Interni, nel nascendo
  Governo Berlusconi.
    Questi incontri  sono avvenuti anche con l'allora capo
  della Polizia, Prefetto Vincenzo Parisi.
     Come può ben leggersi nei relativi processi verbali di
  assunzione ad informazioni, l'onorevole Bossi asserisce che,
  nel corso di questi colloqui il De Chiara ed il Ferramonti,
  unitamente al Parisi, gli proposero, quale  leader  della
  Lega Nord, di rinunziare al Viminale, e di accettare per la
  Lega il Ministero della Difesa.
     Secondo il Bossi, fu proprio il De Chiara che accompagnò
  queste proposte con forme di "allettamento", tramite possibili
  finanziamenti che egli poteva veicolare attraverso la
  Aermacchi di Varese, a favore della Lega Nord.
     Questa azione di interferenza proseguì con altri episodi
  che il Bossi racconta.
     Parimenti, l'onorevole Maroni Roberto, anche egli assunto
  ad informazioni, rende una versione che appare opposta a
  quella dell'onorevole Bossi, anche se egli non partecipò
  direttamente alla prima fase del colloquio.
     Ma, soprattutto, versione diametralmente opposta rende il
  Gianmario Ferramonti, il quale, sia nel processo verbale di
  informazioni a Brescia, sia in quello di interrogatorio in
  qualità di persona sottoposta alle indagini presso questo
  Ufficio, nei procedimenti di cui all'oggetto, sostiene invece
  che lo scopo della azione sua e del De Chiara era proprio
  quello di accreditare e favorire la nomina del Maroni, quale
  titolare del Dicastero degli Interni.
     La opposta diametralità di queste versioni viene ribadita
  anche in atto di confronto svoltosi  avanti  al  P.M.  di
  Brescia fra il Maroni ed il Ferramonti, anche esso
  regolarmente acquisito.
     Questo Ufficio del P.M. per la corretta prosecuzione delle
  indagini preliminari a carico del Ferramonti e di altre
  persone (per diverse ipotesi di reato che vanno dalla
  associazione a delinquere, al riciclaggio di beni ed utilità
  proveniente da delitti dolosi, al delitto di associazione
  segreta) ha interesse a disporre, come è nelle sue facoltà ed
  anche dovere di legge, precisi atti di indagine quali la
  ulteriore assunzione ad informazioni ed anche, all'esito, un
  atto di confronto fra l'onorevole Bossi e il Ferramonti, atti
  che si appalesano utili ed indispensabili alle indagini,
  sussistendone i presupposti di legge ai sensi dell'articolo
  211 c.p.p. e cioè il previo interrogatorio di più  persone ed
  il disaccordo di esse su fatti e circostanze importanti.
     In particolare per la ipotesi di associazione segreta,
  dato che gli episodi di cui in narrazione sono importantissimi
  per valutare correttamente  il grado di intereferenza svolta
  dalle persone sottoposte alle indagini in importanti snodi
  istituzionali nella vita del nostro Paese, verosimilmente in
  contesto associativo occulto, di cui, per ragioni di
  tuziorismo
 
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  di indagine non si possono riferire ulteriori particolari.
     Facoltà ed obbligo che è in esclusiva disponibilità
  dell'Autorità giudiziaria inquirente, data la fase del
  procedimento, e che non è in alcun modo sindacabile.
     E' noto, che, nella fase delle indagini preliminari,
  contrariamente alla persona sottoposta alle indagini, il P.M.
  può autonomamente disporre ai sensi degli artt. 133 e 378
  c.p.p. l'accompagnamento coattivo della persona informata sui
  fatti, non comparsa senza legittimo impedimento.
     Appare molto evidente che l'onorevole Bossi non intende
  punto comparire, come suo obbligo, davanti a questa Autorità
  giudiziaria per permettere la espletazione dell'atto.
     Difatti, egli si è sottratto, senza alcuna comunicazione
  ufficiale di legittimo impedimento, alla convocazione di
  questa Autorità giudiziaria.
     Parimenti si è sottratto, con le stesse modalità e senza
  deduzione ufficiale e probante di legittimo impedimento, a
  convocazione del P.M. di Brescia per una data alla quale
  doveva essere presente anche questo Ufficio del P.M., in virtù
  di disposto collegamento investigativo, ai sensi dell'articolo
  371 c.p.p come attestato dai verbali di vane notifiche che si
  allegano.
     Da ampie notizie di stampa egli ha anche manifestato
  anche una certa "ideologicità programmata", per questa mancata
  comparizione, manifestando un comportamento obbiettivo che
  tende a disconoscere, anche con la mancata comparizione, la
  stessa legittimità della A.G. o delle A.g. che la
  dispongono.
     Dovendosi quindi disporre suo accompagnamento coattivo, ai
  sensi dell'articolo 133 c.p.p., ampiamente giustificato  dai
  fondanti  presupposti  della  mancata comparizione, senza
  legittimo impedimento, forma che ricomprende quella
  "altrimenti privazione della libertà personale" di un membro
  del Parlamento di cui al 2^ comma articolo 68 Costituzione
  della Repubblica Italiana questo Ufficio  del P.M.
                            insta
    La S.V Ill.ma perché, attivando le procedure di legge,
  permetta ed autorizzi previamente l'accompagnamento coattivo
  dell'onorevole Bossi Umberto perché egli venga portato al
  cospetto di questa Autorità giudiziaria, onde permettere la
  sua assunzione ad informazioni e la disposizione di atto di
  confronto con il sig.  Ferramonti Gianmario.
     Si permette di sottolineare che una deroga all'obbligo di
  comparire da parte di persona comunque citata legittimamente
  davanti alla Autorità giudiziaria, imposto a "chiunque",
  sarebbe uno scarto di legalità non concesso dal nostro
  Ordinamento legale e democratico, nonché una grave violazione
  del fondamentale principio di uguaglianza fra i cittadini di
  cui all'articolo 3 della Costituzione Repubblicana.
    Con rispetto.
  Si allegano i seguenti atti:
  (si omette l'elenco degli atti).
    Aosta lì 21 agosto 1996.
                               Il Procuratore della Repubblica
                   dott. David MONTI sost.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
              PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
                   (Relatore:  SAPONARA)
                            sulla
                  DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
             ALL'ESECUZIONE DELL'ACCOMPAGNAMENTO
                           COATTIVO
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  in qualità di persona informata sui fatti, nell'ambito
                  di due procedimenti penali
         (nn. 263/95 e 19/96 RGNR Proc. Trib.  Aosta)
           TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA
                      il 21 agosto 1996
       Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996
 
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     Onorevoli Colleghi, nel corso di indagini
  preliminari a carico di tale Ferramonti Gianmario e altri, per
  ipotesi di reato che vanno dalla associazione a delinquere al
  riciclaggio di beni ed utilità provenienti da delitti dolosi
  sino al delitto di associazione segreta, l'ufficio del
  Pubblico Ministero di Aosta, nella persona del sostituto
  procuratore David Monti, ha citato l'onorevole Umberto Bossi,
  membro attuale della Camera e appartenente al gruppo
  parlamentare denominato "Lega Nord", in qualità di persona
  informata sui fatti, e per disporre altresì un confronto tra
  quest'ultimo e il sunnominato Ferramonti, ai sensi
  dell'articolo 211 del codice di procedura penale.
     L'onorevole Bossi, secondo la Procura di Aosta, si è
  sottratto alla convocazione senza indicare alcun legittimo
  impedimento; analogamente si è comportato nei confronti
  dell'ufficio del Pubblico Ministero di Brescia in una
  occasione in cui doveva essere presente anche il pubblico
  ministero richiedente, per collegamento investigativo disposto
  dall'articolo 371 del codice di procedura penale.
     Da notizie di stampa si apprende che l'onorevole Bossi
  connoti il suo comportamento come un rifiuto del
  riconoscimento della legittimità dell'entità statuale cui
  appartengono le autorità giudiziarie disponenti e
  richiedenti.
     L'articolo 133 del codice di procedura penale autorizza il
  giudice, a seguito della mancata comparizione, senza legittimo
  impedimento, della persona informata dei fatti, a disporne
  l'accompagnamento coattivo, tenendola a disposizione per il
  compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i
  quali perduri la necessità della sua presenza, in ogni caso
  non oltre le 24 ore.
     Un provvedimento siffatto è sicuramente atto ad essere
  ricompreso in quelle forme di privazione della libertà
  personale di un membro del Parlamento di cui al 2^ comma
  dell'articolo 68 della Costituzione per cui è necessaria
  l'autorizzazione della Camera di appartenenza.
     La circostanza che si vuole chiarire con  riferimento
  all'ipotesi del reato di associazione segreta, è il contenuto
  di un colloquio tra tali Enzo De Chiara e Gianmario
  Ferramonti, l'on.  Bossi e l'allora capo della Polizia, Dott.
  Vincenzo Parisi, in ordine all'attribuzione della carica di
  Ministro degli Interni all'on.  Roberto Maroni, anch'egli
  esponente della Lega Nord.
     Gli onorevoli Bossi e Maroni, ascoltati presso la Procura
  di Brescia, hanno reso versioni difformi tra loro; ma
  soprattutto la versione del Ferramonti è diametralmente
  opposta rispetto a quella dell'on.  Bossi.
     Nonostante l'autorità giudiziaria richiedente non
  riferisca, per motivi di indagine, soverchi particolari sulla
  vicenda, tuttavia è dato di evincersi dalla stessa che essa si
  inserisce in un quadro di gravi interferenze, nell'ipotesi
  accusatoria derivanti da un contesto associativo occulto,
  nella vita istituzionale del Paese, che è interesse primario
  chiarire con il contributo dell'on.  Bossi.
     Sulla scorta di tali considerazioni la Giunta ha dunque
  ritenuto, all'unanimità, di proporre all'Assemblea che la
  esecuzione del provvedimento di accompagnamento coattivo nei
  confronti dell'onorevole Umberto Bossi sia concessa.
                                 Michele SAPONARA,  Relatore.
 
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