| DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ESECUZIONE DELL'ACCOMPAGNAMENTO
COATTIVO
nei confronti del deputato
BOSSI
in qualità di persona informata sui fatti, nell'ambito del
procedimento penale
nn. 263/95 e 19/96 del registro generale delle notizie di
reato
TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA
il 21 agosto 1996
Pervenuta alla Presidenza il 26 agosto 1996
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All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma
Aosta, lì 21 agosto 1996.
Richiesta di autorizzazione a procedere ad accompagnamento
coattivo - artt. 68 Costituzione - 133 e 343 codice di
procedura penale.
Nell'ambito dei procedimenti di cui all'oggetto,
intimamente, allo stato, uniti, per ragioni di connessione
oggettiva e soggettiva, questo Ufficio del P.M. ha proceduto a
citare, in qualità di persona informata sui fatti, l'onorevole
Umberto Bossi nato a Cassano Magnago (Va) il 19 settembre 1941
e membro attuale della Camera dei Deputati, del gruppo
parlamentare della "Lega Nord".
Le ragioni della citazione derivano da queste precise
circostanze:
da atti acquisiti presso la Procura di Brescia, ed uniti
a quelli di cui alle indagini all'oggetto, risultano
dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi in ordine a suoi
contatti con tali Enzo De Chiara e Gianmario Ferramonti,
sostanziatisi anche in alcuni incontri nei quali si sarebbe
discussa la nomina del Ministro degli Interni, nel nascendo
Governo Berlusconi.
Questi incontri sono avvenuti anche con l'allora capo
della Polizia, Prefetto Vincenzo Parisi.
Come può ben leggersi nei relativi processi verbali di
assunzione ad informazioni, l'onorevole Bossi asserisce che,
nel corso di questi colloqui il De Chiara ed il Ferramonti,
unitamente al Parisi, gli proposero, quale leader della
Lega Nord, di rinunziare al Viminale, e di accettare per la
Lega il Ministero della Difesa.
Secondo il Bossi, fu proprio il De Chiara che accompagnò
queste proposte con forme di "allettamento", tramite possibili
finanziamenti che egli poteva veicolare attraverso la
Aermacchi di Varese, a favore della Lega Nord.
Questa azione di interferenza proseguì con altri episodi
che il Bossi racconta.
Parimenti, l'onorevole Maroni Roberto, anche egli assunto
ad informazioni, rende una versione che appare opposta a
quella dell'onorevole Bossi, anche se egli non partecipò
direttamente alla prima fase del colloquio.
Ma, soprattutto, versione diametralmente opposta rende il
Gianmario Ferramonti, il quale, sia nel processo verbale di
informazioni a Brescia, sia in quello di interrogatorio in
qualità di persona sottoposta alle indagini presso questo
Ufficio, nei procedimenti di cui all'oggetto, sostiene invece
che lo scopo della azione sua e del De Chiara era proprio
quello di accreditare e favorire la nomina del Maroni, quale
titolare del Dicastero degli Interni.
La opposta diametralità di queste versioni viene ribadita
anche in atto di confronto svoltosi avanti al P.M. di
Brescia fra il Maroni ed il Ferramonti, anche esso
regolarmente acquisito.
Questo Ufficio del P.M. per la corretta prosecuzione delle
indagini preliminari a carico del Ferramonti e di altre
persone (per diverse ipotesi di reato che vanno dalla
associazione a delinquere, al riciclaggio di beni ed utilità
proveniente da delitti dolosi, al delitto di associazione
segreta) ha interesse a disporre, come è nelle sue facoltà ed
anche dovere di legge, precisi atti di indagine quali la
ulteriore assunzione ad informazioni ed anche, all'esito, un
atto di confronto fra l'onorevole Bossi e il Ferramonti, atti
che si appalesano utili ed indispensabili alle indagini,
sussistendone i presupposti di legge ai sensi dell'articolo
211 c.p.p. e cioè il previo interrogatorio di più persone ed
il disaccordo di esse su fatti e circostanze importanti.
In particolare per la ipotesi di associazione segreta,
dato che gli episodi di cui in narrazione sono importantissimi
per valutare correttamente il grado di intereferenza svolta
dalle persone sottoposte alle indagini in importanti snodi
istituzionali nella vita del nostro Paese, verosimilmente in
contesto associativo occulto, di cui, per ragioni di
tuziorismo
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di indagine non si possono riferire ulteriori particolari.
Facoltà ed obbligo che è in esclusiva disponibilità
dell'Autorità giudiziaria inquirente, data la fase del
procedimento, e che non è in alcun modo sindacabile.
E' noto, che, nella fase delle indagini preliminari,
contrariamente alla persona sottoposta alle indagini, il P.M.
può autonomamente disporre ai sensi degli artt. 133 e 378
c.p.p. l'accompagnamento coattivo della persona informata sui
fatti, non comparsa senza legittimo impedimento.
Appare molto evidente che l'onorevole Bossi non intende
punto comparire, come suo obbligo, davanti a questa Autorità
giudiziaria per permettere la espletazione dell'atto.
Difatti, egli si è sottratto, senza alcuna comunicazione
ufficiale di legittimo impedimento, alla convocazione di
questa Autorità giudiziaria.
Parimenti si è sottratto, con le stesse modalità e senza
deduzione ufficiale e probante di legittimo impedimento, a
convocazione del P.M. di Brescia per una data alla quale
doveva essere presente anche questo Ufficio del P.M., in virtù
di disposto collegamento investigativo, ai sensi dell'articolo
371 c.p.p come attestato dai verbali di vane notifiche che si
allegano.
Da ampie notizie di stampa egli ha anche manifestato
anche una certa "ideologicità programmata", per questa mancata
comparizione, manifestando un comportamento obbiettivo che
tende a disconoscere, anche con la mancata comparizione, la
stessa legittimità della A.G. o delle A.g. che la
dispongono.
Dovendosi quindi disporre suo accompagnamento coattivo, ai
sensi dell'articolo 133 c.p.p., ampiamente giustificato dai
fondanti presupposti della mancata comparizione, senza
legittimo impedimento, forma che ricomprende quella
"altrimenti privazione della libertà personale" di un membro
del Parlamento di cui al 2^ comma articolo 68 Costituzione
della Repubblica Italiana questo Ufficio del P.M.
insta
La S.V Ill.ma perché, attivando le procedure di legge,
permetta ed autorizzi previamente l'accompagnamento coattivo
dell'onorevole Bossi Umberto perché egli venga portato al
cospetto di questa Autorità giudiziaria, onde permettere la
sua assunzione ad informazioni e la disposizione di atto di
confronto con il sig. Ferramonti Gianmario.
Si permette di sottolineare che una deroga all'obbligo di
comparire da parte di persona comunque citata legittimamente
davanti alla Autorità giudiziaria, imposto a "chiunque",
sarebbe uno scarto di legalità non concesso dal nostro
Ordinamento legale e democratico, nonché una grave violazione
del fondamentale principio di uguaglianza fra i cittadini di
cui all'articolo 3 della Costituzione Repubblicana.
Con rispetto.
Si allegano i seguenti atti:
(si omette l'elenco degli atti).
Aosta lì 21 agosto 1996.
Il Procuratore della Repubblica
dott. David MONTI sost.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
(Relatore: SAPONARA)
sulla
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ESECUZIONE DELL'ACCOMPAGNAMENTO
COATTIVO
nei confronti del deputato
BOSSI
in qualità di persona informata sui fatti, nell'ambito
di due procedimenti penali
(nn. 263/95 e 19/96 RGNR Proc. Trib. Aosta)
TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA
il 21 agosto 1996
Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996
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Onorevoli Colleghi, nel corso di indagini
preliminari a carico di tale Ferramonti Gianmario e altri, per
ipotesi di reato che vanno dalla associazione a delinquere al
riciclaggio di beni ed utilità provenienti da delitti dolosi
sino al delitto di associazione segreta, l'ufficio del
Pubblico Ministero di Aosta, nella persona del sostituto
procuratore David Monti, ha citato l'onorevole Umberto Bossi,
membro attuale della Camera e appartenente al gruppo
parlamentare denominato "Lega Nord", in qualità di persona
informata sui fatti, e per disporre altresì un confronto tra
quest'ultimo e il sunnominato Ferramonti, ai sensi
dell'articolo 211 del codice di procedura penale.
L'onorevole Bossi, secondo la Procura di Aosta, si è
sottratto alla convocazione senza indicare alcun legittimo
impedimento; analogamente si è comportato nei confronti
dell'ufficio del Pubblico Ministero di Brescia in una
occasione in cui doveva essere presente anche il pubblico
ministero richiedente, per collegamento investigativo disposto
dall'articolo 371 del codice di procedura penale.
Da notizie di stampa si apprende che l'onorevole Bossi
connoti il suo comportamento come un rifiuto del
riconoscimento della legittimità dell'entità statuale cui
appartengono le autorità giudiziarie disponenti e
richiedenti.
L'articolo 133 del codice di procedura penale autorizza il
giudice, a seguito della mancata comparizione, senza legittimo
impedimento, della persona informata dei fatti, a disporne
l'accompagnamento coattivo, tenendola a disposizione per il
compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i
quali perduri la necessità della sua presenza, in ogni caso
non oltre le 24 ore.
Un provvedimento siffatto è sicuramente atto ad essere
ricompreso in quelle forme di privazione della libertà
personale di un membro del Parlamento di cui al 2^ comma
dell'articolo 68 della Costituzione per cui è necessaria
l'autorizzazione della Camera di appartenenza.
La circostanza che si vuole chiarire con riferimento
all'ipotesi del reato di associazione segreta, è il contenuto
di un colloquio tra tali Enzo De Chiara e Gianmario
Ferramonti, l'on. Bossi e l'allora capo della Polizia, Dott.
Vincenzo Parisi, in ordine all'attribuzione della carica di
Ministro degli Interni all'on. Roberto Maroni, anch'egli
esponente della Lega Nord.
Gli onorevoli Bossi e Maroni, ascoltati presso la Procura
di Brescia, hanno reso versioni difformi tra loro; ma
soprattutto la versione del Ferramonti è diametralmente
opposta rispetto a quella dell'on. Bossi.
Nonostante l'autorità giudiziaria richiedente non
riferisca, per motivi di indagine, soverchi particolari sulla
vicenda, tuttavia è dato di evincersi dalla stessa che essa si
inserisce in un quadro di gravi interferenze, nell'ipotesi
accusatoria derivanti da un contesto associativo occulto,
nella vita istituzionale del Paese, che è interesse primario
chiarire con il contributo dell'on. Bossi.
Sulla scorta di tali considerazioni la Giunta ha dunque
ritenuto, all'unanimità, di proporre all'Assemblea che la
esecuzione del provvedimento di accompagnamento coattivo nei
confronti dell'onorevole Umberto Bossi sia concessa.
Michele SAPONARA, Relatore.
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