Banche dati professionali (ex 3270)
Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4-0005
DOC IV n. 5 Legisl. XIII
28-08-96 [ DOC13-4-5 DO C134 0005 13DOC4 00005 DOC13-4-5A 13DOC4 00005 A 000300022 DOC4 00005 000004 000500000101000352SI1 3 000101000266SI1 2 0000 00 00 ]
                  DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
             ALL'ESECUZIONE DELL'ACCOMPAGNAMENTO
                           COATTIVO
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
          in qualità di persona informata sui fatti,
    nell'ambito del procedimento penale n. 1336/96 mod. 44
  TRASMESSA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI
                           BRESCIA
                      il 22 agosto 1996
         Pervenuta alla Presidenza il 28 agosto 1996
 
                              Pag.2
 
  All'onorevole Presidente
  della Camera dei Deputati
                                                          Roma
     Ai sensi degli articoli 68, comma 2, della Costituzione,
  3, comma 1, decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357, 377 e 133
  codice procedura penale si richiede l'autorizzazione a
  disporre l'accompagnamento coattivo presso questo Ufficio per
  rispondere in qualità di persona informata sui fatti per cui
  si procede nell'ambito del procedimento penale n. 1336/96
  modello 44, dell'onorevole Umberto Bossi, deputato al
  Parlamento italiano.
     I fatti sui quali si fonda la presente richiesta possono
  così essere brevemente riassunti.
     In data 12 agosto 1996 la DIGOS della Questura di Brescia
  trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
  di Brescia una segnalazione relativa ad un articolo di stampa
  pubblicato sul quotidiano  il Corriere della Sera
  riportante una intervista rilasciata dall'onorevole Umberto
  Bossi al giornalista Fabio Cavalera.
     Nell'intervista l'onorevole Bossi dichiarava di essere in
  possesso di un documento contenente una deposizione di tale
  colonnello Ciera, appartenente al Dipartimento "D" del SISMI,
  resa al Comitato Parlamentare di controllo sull'operato dei
  Servizi Segreti, deposizione nella quale, tra l'altro,
  l'ufficiale riferiva di un progetto del SISMI relativo ad un
  attentato da compiere nella sede di una banca di una città del
  Nord, per attribuirne le responsabilità alla Lega Nord.
     1A seguito della suddetta segnalazione questo Ufficio, con
  provvedimento del Procuratore della Repubblica del 13 agosto
  1996, apriva un procedimento penale a carico di ignoti per i
  reati di cui agli articoli 270-  bis,  323, 328, 476, 656
  codice penale.xe
     Nell'ambito delle indagini preliminari venivano sentite,
  in qualità di persone informate sui fatti, il giornalista
  Fabio Cavalera del  Corriere della Sera-  autore
  dell'articolo pubblicato il 12 agosto 1996 - ed il giornalista
  Daniele Vimercati, presente alla intervista resa
  dall'onorevole Bossi al Cavalera l'11 agosto 1996.
     Al fine di meglio chiarire il senso delle affermazioni
  rese dall'onorevole Bossi nel suddetto articolo, anche alla
  luce di quanto dallo stesso dichiarato in varie interviste
  rese agli organi di informazione nei giorni 12, 13, 14 e 15
  agosto (interviste nelle quali il parlamentare sostanzialmente
  "smentiva" quanto riportato dal  Corriere della Sera  il
  12 agosto 1996), si rendevano necessari, da una parte
  l'acquisizione del documento richiamato dall'onorevole Bossi
  al fine di verificarne la paternità ed il contenuto dovendosi
  lo stesso considerare corpo di reato o comunque cosa
  pertinente ai reati ed utile all'accertamento dei fatti per i
  quali si procede, dall'altra l'audizione dello stesso Bossi
  quale persona informata sui fatti.
     A tal fine con provvedimento del 13 agosto 1996,
  notificato in pari data a mani dell'onorevole Bossi, il
  parlamentare veniva invitato ad esibire la documentazione in
  suo possesso nonché a presentarsi quale persona informata sui
  fatti ex articolo 377 codice procedura penale in data 16
  agosto 1996 dinanzi al P.M. procedente.
     In sede di notifica dell'atto l'onorevole Bossi si
  rifiutava di consegnare il documento richiesto "riservandosi"
  di trasmetterlo nei giorni successivi alla Autorità
  giudiziaria procedente (vds. relazione di servizio DIGOS
  Brescia del 14 agosto 1996).
     Si fa rilevare infine come, alla data odierna, l'onorevole
  Bossi non abbia trasmesso il documento surrichiamato.
     In data 16 agosto 1996, l'onorevole Bossi non si
  presentava dinanzi a questo P.M. peraltro senza addurre alcun
  legittimo impedimento così come previsto dall'articolo 377
  codice procedura penale.
     Si provvedeva quindi a nuova citazione del parlamentare
  per il giorno 19 agosto 1996 notificando il relativo decreto
  in data 17 agosto 1996 a mani dello stesso onorevole Bossi.
     Anche in tale circostanza l'onorevole Bossi non si
  presentava dinanzi alla A.G. senza addurre alcun legittimo
  impedimento.
 
                              Pag.3
 
     Alla luce delle suesposte circostanze il sottoscritto
  sostituto procuratore dottor Silvio Bonfigli:
       1) rilevata la assoluta necessità di assumere
  l'onorevole Umberto Bossi quale persona informata sui fatti
  nonché di acquisire il documento in suo possesso richiamato
  nell'intervista dell'11 agosto 1996, indispensabile per
  l'ulteriore corso delle indagini trattandosi di corpo di reato
  o comunque cosa pertinente ai reati  per i quali si procede ed
  utile ai fini dell'indagine;
       2) considerata l'esigenza di acquisire l'anzidetto
  documento al fine di verificarne il contenuto nonché di
  risalire, ove possibile, alla paternità dello stesso;
       3) considerato che l'onorevole Bossi, membro del
  Parlamento italiano, citato a comparire dinanzi al P.M. di
  Brescia ai sensi dell'articolo 377 codice procedura penale
  dapprima in data 16 agosto 1996 e successivamente in data 19
  agosto 1996 non si è presentato senza addurre alcun legittimo
  impedimento.
    Visti gli articoli 68, comma 2, della Costituzione, 3,
  comma 1, decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357, 377 e 133
  codice procedura penale,
                           richiede
  l'autorizzazione ad eseguirsi l'allegato decreto di
  accompagnamento coattivo dell' onorevole Umberto Bossi nato a
  Cassago Magnago (VA) il 19 settembre 1941, residente in
  Gemonio (VA) via Verbanio n. 11, presso gli uffici di questa
  Procura della Repubblica in qualità di persona informata sui
  fatti.
     (Si omette l'elenco degli atti allegati).
    Segnalazione DIGOS di Brescia del 12 agosto 1996 ed atti
  allegati.
     Richiesta esibizione atti e citazione ex articolo 377
  codice procedura penale del 13 agosto 1996 con relata di
  notifica.
     Nota Digos Brescia del 14 agosto 1996.
     P.V. s.i.t. rese da Cavalera Fabio Antonio al P.M. di
  Brescia il 14 agosto 1996.
     P.V. s.i.t. rese da Vimercati Daniele al P.M. di Brescia
  il 16 agosto 1996.
     Decreto di citazione di persone informate sui fatti ex
  articolo 377 codice procedura penale del 16 agosto 1996 con
  relata di notifica.
     P.V. s.i.t. rese da Rivolta Donata al P.M. di Brescia il
  19 agosto 1996.
     P.V. s.i.t. rese da Boatti Giorgio al P.M. di Brescia il
  19 agosto 1996.
     Decreto di accompagnamento coattivo emesso il 19 agosto
  1996.
    Brescia, 19 agosto 1996.
               Il procuratore della Repubblica
                  Silvio Bonfigli,  sost.
                        Visto, il procuratore della Repubblica
                      Giancarlo Tarquini
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
              PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
                   (Relatore:  SAPONARA)
                            sulla
                  DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
             ALL'ESECUZIONE DELL'ACCOMPAGNAMENTO
                           COATTIVO
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  in qualità di persona informata sui fatti, nell'ambito
                  di un procedimento penale
           (n. 1336/96 mod. 44 Proc. Trib.  Brescia)
           TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
                PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
                      il 22 agosto 1996
       Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi, con provvedimento del 22 agosto
  1996 il sostituto procuratore della Repubblica presso il
  Tribunale di Brescia Dott. Silvio Bonfigli chiedeva
  l'autorizzazione a procedere all'accompagnamento coattivo
  dell'onorevole Umberto Bossi, deputato al Parlamento italiano,
  quale persona informata sui fatti nell'ambito del procedimento
  penale nr. 1336/96 a carico di ignoti.
     La vicenda da cui è scaturito il succitato procedimento
  penale, e che a suo tempo ha avuto una discreta eco sui mezzi
  d'informazione, è quella del presunto complotto ai danni della
  Lega Nord da parte del SISMI, "denunciato" dall'onorevole
  Bossi in un'intervista resa al quotidiano "Il Corriere della
  sera" in data 12 agosto 1996.
     In tale intervista l'onorevole Bossi affermava di essere
  in possesso di una deposizione resa da tale colonnello Ciera,
  appartenente al dipartimento D del SISMI, in cui quest'ultimo
  rivelava un progetto, elaborato dal SISMI, inerente un
  attentato da compiersi ai danni di una sede di banca sita in
  una città del nord al fine di attribuirne la responsabilità
  alla Lega Nord.
     Nei giorni successivi all'intervista in questione
  l'onorevole Bossi rilasciava diverse dichiarazioni agli organi
  d'infor- mazione in cui, in buona sostanza, ve- niva smentito
  il contenuto dell'intervista stessa.
     Al fine di chiarire la vicenda, anche atteso il tenore
  contraddittorio delle dichiarazioni rese quali persone
  informate sui fatti dal giornalista Fabio Cavalera (autore
  dell'intervista) e Daniele Vimercati (presente alla
  circostanza), l'onorevole Bossi veniva invitato (con
  provvedimento del 13 agosto 1996 notificato a mani in pari
  data) ad esibire la documentazione in suo possesso (quale
  corpo del reato o, comunque, cosa pertinente al reato ed utile
  al proseguimento delle indagini) nonché a presentarsi dinnanzi
  al pubblico ministero procedente ai sensi dell'articolo 377
  del codice di procedura penale.
     Entrambi gli inviti rimanevano inevasi da parte
  dell'onorevole Bossi che, in sede di notifica, rifiutava di
  consegnare la documentazione richiesta, ed ometteva, altresì,
  di presentarsi (senza addurre alcun giustificato motivo)
  all'audizione prevista per il giorno 16 settembre 1996.
     Nuovamente citato per il giorno 19 agosto 1996 l'onorevole
  Bossi ancora una volta non si presentava senza addurre alcun
  giustificato motivo.
     Le dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi nell'intervista
  al "Corriere della sera" non rientrano tra quelle ritenute
  insindacabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 68 della
  Costituzione.
     Appare fuor di dubbio, infatti, che, da un lato, non sono
  state espresse opinioni bensì rappresentato un asserito fatto
  storico e che ciò è avvenuto in un ambito estraneo alle
  funzioni parlamentari garantite dalla carta costituzionale.
  Non risulta, comunque, ravvisabile alcun intento persecutorio
  nei confronti dell'onorevole Bossi da parte dell'autorità
  giudiziaria procedente.
     Ciò anche atteso che l'attività d'indagine della stessa
  appare volta al chiarimento di una vicenda denunciata
  dall'onorevole Bossi stesso in cui, peraltro, la parte
  politica di cui egli è autorevole esponente risulterebbe
  vittima di un complotto.
     D'altro canto l'audizione dell'onorevole Bossi risulta,
  con ogni evidenza, rilevante ai fini della prosecuzione delle
  indagini.
     Sulla scorta di tali considerazioni la Giunta ha ritenuto,
  all'unanimità, di proporre all'Assemblea che l'autorizzazione
  ad eseguire il provvedimento di accompagnamento coattivo nei
  confronti dell'onorevole Bossi sia concessa.
                                 Michele SAPONARA,  Relatore.
 
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