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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

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13
DDL0003-0009
Progetto di legge Camera n. 3 - testo presentato - (DDL11-3)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C3. TESTIPDL
...C3.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri il Dipartimento del servizio civile nazionale.
    2.  Il Dipartimento del servizio civile nazionale ha i
  seguenti compiti:
      a)  organizzare e gestire, secondo una valutazione
  equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del
  rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le
  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
  chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza,
  assegnandoli agli enti e alle organizzazioni
 
                               Pag. 6
 
  convenzionati di cui alla lettera  b),  ovvero al
  Dipartimento della protezione civile o, con il loro consenso,
  al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di
  programmi concordati tra il Dipartimento del servizio civile
  nazionale e, rispettivamente, il Ministro per il coordinamento
  della protezione civile e il Ministro dell'interno;
      b)  stipulare convenzioni con enti o organizzazioni
  pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente
  aggiornati presso i distretti militari regionali, per
  l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di
  assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento
  sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo
  sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio
  artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
  forestale, con esclusione di impieghi
  burocratico-amministrativi;
      c)  promuovere e curare la formazione e
  l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con
  il Dipartimento della protezione civile e con le regioni
  competenti per territorio, appositi corsi generali di
  preparazione al servizio civile, ai quali debbono
  obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al
  servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del
  periodo di addestramento speciale al servizio civile presso
  gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui
  all'articolo 9, comma 4;
      d)  verificare, direttamente tramite proprio personale
  ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la
  consistenza e le modalità della prestazione del servizio da
  parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle
  convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle
  lettere  a)  e  b)  e dei progetti di impiego sulla
  base di un programma di verifiche definito annualmente con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà
  comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli
  enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche
  periodiche per gli enti e le organiz-
 
                               Pag. 7
 
  zazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;
      e)  predisporre, con il Dipartimento della protezione
  civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile
  non armata e nonviolenta;
      f)  predisporre, con il Dipartimento della protezione
  civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di
  pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività
  addestrative;
      g)  predisporre il regolamento generale di disciplina
  per gli obiettori di coscienza;
      h)  predisporre il regolamento di gestione
  amministrativa del servizio civile.
    3.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
  decreto:
      a)  definisce, entro cinque mesi dalla data di entrata
  in vigore della presente legge, l'ordinamento del Dipartimento
  del servizio civile nazionale di cui al comma 1;
      b)  entro i quattro mesi successivi alla definizione
  dell'ordinamento di cui alla lettera  a)  del presente
  comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere
  g)  e  h),  acquisito il parere delle competenti
  Commissioni parlamentari.
 
DATA=920201 FASCID=DDL11-3 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0003 TOTPAG=0016 TOTDOC=0026 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=026 PAGFIN=0007 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=000300 00 FASCIDC=11DDL0003 SORTNAV=0000300 000 00000 ZZDDLC3 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002
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