| 1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che
contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della
convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali
individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a
sospensione dell'assegnazione degli obiettori con
provvedimento motivato del Dipartimento del servizio civile
nazionale.
2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o
con una organizzazione, il Dipartimento del servizio civile
nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che
prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa
organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto,
tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o
l'organizzazione possono
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proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente con riferimento alla sede
dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella
convenzione.
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