| 1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa
qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche
irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma
dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n.
695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano
prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai
dodici mesi.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal
casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile
eventualmente pronunciata.
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