| (Diritti del consiglio).
1. I diritti e le garanzie che gli articoli 4, 6, 18, 20,
21, 22, 24, 25 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
attribuiscono alle rappresentanze sindacali aziendali o ai
loro dirigenti sono attribuiti, rispettivamente, al consiglio
o ai suoi componenti. Ciascun lavoratore ha diritto di
chiedere al proprio datore di lavoro, ai sensi dell'articolo
26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il versamento di un
contributo al consiglio mediante ritenuta sulla
retribuzione.
2. Il consiglio esercita i diritti di cui al comma 1
secondo le norme del proprio regolamento, che devono garantire
parità di trattamento tra tutti i rappresentanti eletti.
3. Salvo clausole più favorevoli previste dai contratti
collettivi di lavoro e di unità produttiva, ciascun componente
del consiglio ha diritto di fruire, per l'espletamento
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del suo mandato, di permessi retribuiti nella misura di
dieci ore mensili, dandone comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola ventiquattro ore prima. Il monte ore
complessivo dei permessi retribuiti del consiglio non potrà
comunque essere inferiore a due ore all'anno per ciascun
dipendente.
4. Il consiglio stipula con il datore di lavoro contratti
collettivi aventi efficacia per tutti i lavoratori dipendenti
dell'unità produttiva. Assistono il consiglio nelle trattative
le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 9, nonché
quelle che abbiano negoziato e stipulato contratti collettivi
applicati nell'unità produttiva. Il consiglio può, altresì,
farsi assistere da esperti, anche scelti tra persone estranee
all'unità produttiva.
5. Il contratto collettivo approvato dal consiglio è
efficace ed applicabile a tutti i lavoratori se ottiene la
maggioranza dei voti validamente espressi in un referendum
indetto dal consiglio stesso entro quindici giorni dalla
stipulazione, secondo le modalità stabilite dal
regolamento.
6. I contratti di cui al comma 5 sono stipulati per
iscritto, devono essere applicati, a parità di condizioni, a
tutti i lavoratori ai quali si riferiscono e sostituiscono di
diritto le clausole difformi dei contratti individuali, salvo
che queste non contengano disposizioni di miglior favore per i
lavoratori. Detti contratti non possono derogare a
disposizioni più favorevoli per i lavoratori previste da leggi
o da contratti collettivi nazionali e territoriali, salvo che
la deroga non sia espressamente consentita dalle leggi o dai
contratti collettivi derogati.
7. Le norme di legge o di contratto collettivo che
prevedono diritti di informazione o consultazione a livello
aziendale in favore di rappresentanze sindacali o dei
lavoratori comunque costituite, anche nella forma di
commissioni miste, trovano applicazione anche in favore del
consiglio.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai rapporti di lavoro di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
9. L'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
abrogato.
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