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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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13
DDL0002-0005
Progetto di legge Camera n. 2 - testo presentato - (DDL12-2)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C2. TESTIPDL
...C2.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Diritti del consiglio).
    1.  I diritti e le garanzie che gli articoli 4, 6, 18, 20,
  21, 22, 24, 25 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
  attribuiscono alle rappresentanze sindacali aziendali o ai
  loro dirigenti sono attribuiti, rispettivamente, al consiglio
  o ai suoi componenti.  Ciascun lavoratore ha diritto di
  chiedere al proprio datore di lavoro, ai sensi dell'articolo
  26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il versamento di un
  contributo al consiglio mediante ritenuta sulla
  retribuzione.
    2.  Il consiglio esercita i diritti di cui al comma 1
  secondo le norme del proprio regolamento, che devono garantire
  parità di trattamento tra tutti i rappresentanti eletti.
    3.  Salvo clausole più favorevoli previste dai contratti
  collettivi di lavoro e di unità produttiva, ciascun componente
  del consiglio ha diritto di fruire, per l'espletamento
 
                               Pag. 8
 
  del suo mandato, di permessi retribuiti nella misura di
  dieci ore mensili, dandone comunicazione scritta al datore di
  lavoro di regola ventiquattro ore prima.  Il monte ore
  complessivo dei permessi retribuiti del consiglio non potrà
  comunque essere inferiore a due ore all'anno per ciascun
  dipendente.
    4.  Il consiglio stipula con il datore di lavoro contratti
  collettivi aventi efficacia per tutti i lavoratori dipendenti
  dell'unità produttiva.  Assistono il consiglio nelle trattative
  le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 9, nonché
  quelle che abbiano negoziato e stipulato contratti collettivi
  applicati nell'unità produttiva.  Il consiglio può, altresì,
  farsi assistere da esperti, anche scelti tra persone estranee
  all'unità produttiva.
    5.  Il contratto collettivo approvato dal consiglio è
  efficace ed applicabile a tutti i lavoratori se ottiene la
  maggioranza dei voti validamente espressi in un  referendum
  indetto dal consiglio stesso entro quindici giorni dalla
  stipulazione, secondo le modalità stabilite dal
  regolamento.
    6.  I contratti di cui al comma 5 sono stipulati per
  iscritto, devono essere applicati, a parità di condizioni, a
  tutti i lavoratori ai quali si riferiscono e sostituiscono di
  diritto le clausole difformi dei contratti individuali, salvo
  che queste non contengano disposizioni di miglior favore per i
  lavoratori.  Detti contratti non possono derogare a
  disposizioni più favorevoli per i lavoratori previste da leggi
  o da contratti collettivi nazionali e territoriali, salvo che
  la deroga non sia espressamente consentita dalle leggi o dai
  contratti collettivi derogati.
    7.  Le norme di legge o di contratto collettivo che
  prevedono diritti di informazione o consultazione a livello
  aziendale in favore di rappresentanze sindacali o dei
  lavoratori comunque costituite, anche nella forma di
  commissioni miste, trovano applicazione anche in favore del
  consiglio.
    8.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
  anche ai rapporti di lavoro di cui al decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29.
    9.  L'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
  abrogato.
 
DATA=930624 FASCID=DDL12-2 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0002 TOTPAG=0012 TOTDOC=0012 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=020 PAGFIN=0008 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=000200 00 FASCIDC=12DDL0002 SORTNAV=0000200 000 00000 ZZDDLC2 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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