Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento

documento precedente documento successivo
pagina successiva
15
DDL0002-0007
Progetto di legge Camera n. 2 - testo presentato - (DDL12-2)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C2. TESTIPDL
...C2.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Pag. 10 Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2 ZZ12 ZZPD ZZPR
               (Diritti di attività sindacale).
    1.  Ciascun gruppo di lavoratori che, nell'ambito di
  un'associazione esterna ai luoghi di lavoro, organizzi almeno
  il 3 per cento del totale degli addetti può esercitare il
  diritto di assemblea di cui all'articolo 20 della legge 20
  maggio 1970, n. 300, fuori orario di lavoro e, entro l'orario
  di lavoro, nel limite di tre ore annue per le quali sarà
  corrisposta la normale retribuzione, nonché il diritto di
  affissione di cui all'articolo 25 della citata legge n. 300
  del 1970.  Gode, altresì, per fini di interesse sindacale, del
  diritto a permessi retribuiti nella misura di un'ora l'anno
  per ogni iscritto e a permessi non retribuiti nella misura di
  cinque ore l'anno per ogni iscritto, dandone comunicazione
  scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima.
  In tale comunicazione sarà indicato il nome del lavoratore che
  deve usufruire del permesso.
    2.  Ciascun gruppo di lavoratori che non corrisponda ai
  requisiti di cui al comma 1 ma che, nell'ambito di una
  associazione sindacale esterna ai luoghi di lavoro, organizzi
  almeno il 30 per cento degli appartenenti ad un particolare
  gruppo professionale oppure operi nell'ambito di una delle
  organizzazioni di cui all'articolo 9, può esercitare il
  diritto di assemblea di cui all'articolo 20 della legge 20
  maggio 1970, n. 300, fuori dell'orario di lavoro, nonché per
  fini sindacali del diritto di affissione e del diritto a
  permessi non retribuiti nella misura e all'onere della previa
  comunicazione di cui al comma 1.
    3.  I dirigenti delle organizzazioni sindacali di cui ai
  commi 1 e 2 del presente articolo beneficiano delle misure di
  cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  A tal fine, nelle unità produttive fino a 300 addetti, ogni
  associazione può designare un dirigente ogni 50 aderenti o
  frazione di 50; nelle unità produttive con un numero di
  addetti superiore a 300, ogni associazione potrà designare un
  dirigente ogni 100 aderenti o frazione di 100.
 
DATA=930624 FASCID=DDL12-2 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0002 TOTPAG=0012 TOTDOC=0012 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=001 PAGFIN=0010 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=000200 00 FASCIDC=12DDL0002 SORTNAV=0000200 000 00000 ZZDDLC2 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
documento precedente documento successivo
pagina successiva

Ritorna al menu della banca dati