| (Entrata in vigore degli accordi
e contratti collettivi interconfederali,
categoriali e territoriali).
1. I contratti e gli accordi interconfederali, categoriali
e territoriali sono privi di effetto se non conseguono la
maggioranza dei voti espressi nel referendum di cui al
presente articolo.
2. Il referendum è indetto, congiuntamente o
disgiuntamente, dalle organizzazioni stipulanti entro dieci
giorni dalla stipulazione e deve svolgersi, a cura dei
consigli interessati, non oltre il trentesimo giorno dalla sua
indizione; il consiglio redige verbale dei risultati del
referendum e comunica copia alle organizzazioni che
l'hanno indetto e all'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione territorialmente competente, il quale ne
cura la conservazione e ne consente l'esame a chiunque ne
abbia interesse.
3. La consultazione è efficace ai fini del comma 1 quando
abbia riguardato la maggioranza assoluta dei lavoratori
interessati o abbia avuto svolgimento in almeno i due terzi
delle unità produttive o aree interaziendali in cui siano
costituiti consigli.
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