| (Definizione di unità produttiva).
1. Ai fini della presente legge e dell'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge, per unità produttiva si intende ogni
sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto autonomo in cui
sia organizzata l'attività di lavoratori per i fini di cui
all'articolo 409 del codice di procedura civile, di pertinenza
di imprenditori, datori di lavoro privati non imprenditori,
nonché di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
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