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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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23
DDL0003-0003
Progetto di legge Camera n. 3 - testo presentato - (DDL12-3)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C3. TESTIPDL
...C3.
Pag. 7 PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Diritto di associazione
                   ed attività sindacale).
    1.  L'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è
  sostituito dal seguente:
    "Art.  14. -  (Diritto di associazione ed attività
  sindacale). - 1.  Il diritto di costituire associazioni
  sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è
  garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di
  lavoro.
    2.  Le associazioni sindacali che contino nella unità
  produttiva o amministrativa almeno il 5 per cento di iscritti
  sul totale degli addetti, possono designare, con le modalità
  previste dai rispettivi statuti, propri rappresentanti, i
  quali esercitano i diritti di cui agli articoli 25, 26 e 27 e
  godono delle tutele previste dagli articoli 18, 22, e 24,
  nonché di permessi retribuiti per l'espletamento del loro
  mandato non inferiori ad un'ora all'anno per ogni delega
  conferita al datore di lavoro per le ritenute del contributo
  sindacale.  Si considerano lavoratori addetti all'unità
  produttiva tutti i prestatori titolari di un rapporto di
  lavoro subordinato anche se a carattere speciale, a termine, a
  tempo parziale, con finalità particolari, ed anche se la sua
  esecuzione sia per qualunque ragione sospesa.
    3.  I rappresentanti designati ai sensi del comma 2 indicono
  assemblee di lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, non
  retribuite o retribuite limitatamente a tre ore annue.  Il
  diritto di indire assemblee può essere altresì esercitato
  dalle associazioni sindacali firmatarie di accordi e contratti
  nazionali o territoriali applicati nelle unità produttive ed
  amministrative.  Le medesime associazioni possono esercitare il
  diritto di cui
 
                               Pag. 8
 
  al comma 2 nelle unità produttive ed amministrative che
  occupano fino a 200 dipendenti.
    4.  Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi
  hanno diritto ai benefìci previsti dal presente articolo
  almeno:
      a)  un rappresentante per ogni associazione nelle
  unità produttive o amministrative che occupano fino a 200
  dipendenti;
      b)  un rappresentante ogni 300 o frazione di 300
  dipendenti per ciascuna rappresentanza aziendale nelle unità
  produttive che occupano fino a 300 dipendenti;
      c)  un rappresentante ogni 500 o frazione di 500
  dipendenti per ciascuna rappresentanza aziendale nelle unità
  produttive di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo
  di cui alla lettera  b) ".
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-3 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0003 TOTPAG=0026 TOTDOC=0028 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=000300 00 FASCIDC=12DDL0003 SORTNAV=0000300 000 00000 ZZDDLC3 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003
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