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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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24
DDL0003-0004
Progetto di legge Camera n. 3 - testo presentato - (DDL12-3)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C3. TESTIPDL
...C3.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Rappresentanze unitarie).
    1.  L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
  sostituito dal seguente:
    "Art.  19. -  (Rappresentanze unitarie). -  1.  I
  lavoratori hanno diritto di costituire nelle unità produttive
  o amministrative di imprese o enti privati e pubblici o
  pubbliche amministrazioni una rappresentanza unitaria eletta
  su base proporzionale.  Il voto è segreto e tutti i lavoratori
  godono dell'elettorato attivo e passivo.
    2.  L'iniziativa della elezione della rappresentanza
  unitaria può essere assunta da una delle associazioni di cui
  all'articolo 14, comma 2, ovvero da una delle associazioni
  sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti
  collettivi nazionali o territoriali applicati nella unità
  produttiva o amministrativa, ovvero da comitati di lavoratori
  ai quali aderiscano almeno il 5 per cento degli addetti.
  L'elezione non ha effetto se esprimono voti validi meno della
  metà degli aventi diritto.
    3.  Le modalità di elezione sono stabilite mediante appositi
  protocolli stipulati tra le associazioni sindacali di cui al
  comma 2.  I
 
                               Pag. 9
 
  regolamenti contenuti nei protocolli devono garantire
  l'equilibrata presenza dei sessi nella rappresentanza e devono
  prevedere che, ai fini dell'equilibrata rappresentanza dei
  lavoratori con specifiche professionalità, o di altre
  minoranze, siano costituiti appositi collegi elettorali.  In
  mancanza di protocolli di intesa si applica il regolamento
  elettorale di cui all'allegato A alla presente legge.
    4.  I rappresentanti del personale proclamati eletti dal
  comitato elettorale restano in carica tre anni senza
  possibilità di proroga e possono essere rieletti.  Essi hanno
  diritto, oltre che alle garanzie di cui agli articoli 18, 22 e
  24, a permessi retribuiti nella misura minima di 10 ore
  mensili; i permessi spettanti ai rappresentanti eletti in una
  medesima lista possono essere da loro utilizzati in modo
  cumulativo.  L'elezione della nuova rappresentanza unitaria è
  indetta dalla rappresentanza uscente, o, in mancanza, da uno
  dei soggetti di cui al comma 2.
    5.  La presentazione da parte di una delle associazioni
  sindacali di cui al comma 2 della lista dei candidati
  comporta, in mancanza di espressa dichiarazione contraria
  dell'associazione presentatrice, l'attribuzione ai
  rappresentanti eventualmente eletti di tutti i diritti e le
  prerogative contrattuali spettanti alla rappresentanza
  associativa di cui all'articolo 14, comma 2.
    6.  Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
  collettivi possono essere eletti:
      a)  nelle unità produttive ed amministrative fino a 50
  addetti: 4 rappresentanti;
      b)  nelle unità produttive ed amministrative fino a
  200 addetti: 6 rappresentanti;
      c)  nelle unità produttive da 200 a 3000 addetti: 6
  rappresentanti per ogni 300 o frazione di 300 addetti;
      d)  nelle unità produttive ed amministrative con più
  di 3000 addetti: in aggiunta ai rappresentanti di cui alla
  lettera  c),  6 rappresentanti per ogni 500 addetti, o
  frazione di 500 oltre il livello occupazionale dei 3000
  addetti.
 
                              Pag. 10
 
    7.  Il numero dei rappresentanti eleggibili è aumentato
  almeno del 10 per cento, con eventuale arrotondamento per
  eccesso, nelle unità produttive nelle quali siano occupati
  lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, purché in
  percentuale non inferiore al 5 per cento dell'insieme dei
  dipendenti, e comunque nella consistenza minima di 5 unità
  lavorative, riservandosi, in tal caso, il suddetto incremento
  di seggi alla elezione, in apposito collegio, dei
  rappresentanti dei quadri.
    8.  I rappresentanti eletti costituiscono la rappresentanza
  unitaria che assume ogni decisione di sua competenza a
  maggioranza assoluta dei suoi componenti.  La rappresentanza
  unitaria stabilisce entro trenta giorni dalla sua istituzione
  il regolamento per il funzionamento, in mancanza del quale si
  applica il regolamento di cui all'allegato B alla presente
  legge.  Una volta costituita, la rappresentanza non può essere
  sciolta fino alla scadenza del termine triennale, se non per
  dimissioni di almeno il 50 per cento dei componenti, o quando
  lo richieda almeno la metà più uno dei lavoratori occupati
  nell'unità produttiva o amministrativa.
    9.  Nei gruppi di imprese, nelle imprese articolate in più
  unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono
  essere costituiti organismi di coordinamento tra le
  rappresentanze unitarie elette nelle unità produttive.  Le
  modalità di designazione e le competenze di tali organismi di
  coordinamento sono stabiliti mediante appositi regolamenti
  deliberati dalle rappresentanze unitarie interessate.  Le
  medesime disposizioni si applicano alle imprese e gruppi di
  imprese che operano in più Paesi della Comunità europea.
    10.  La rappresentanza unitaria ha il potere di indire
  assemblee dei lavoratori non retribuite o retribuite nei
  limiti di sette ore all'anno con le modalità previste
  dall'articolo 20.  Assemblee interaziendali possono essere
  indette dagli orgarismi interaziendali di cui al comma 9.
    11.  Restano salvi gli accordi sindacali che disciplinano il
  diritto alla elezione di organismi unitari di rappresentanza,
  in conformità alla presente legge, prevedendo
 
                              Pag. 11
 
  equivalenti garanzie di esigibilità ed universalità del suo
  esercizio e di democraticità dell'elezione".
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-3 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0003 TOTPAG=0026 TOTDOC=0028 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=017 PAGFIN=0011 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=000300 00 FASCIDC=12DDL0003 SORTNAV=0000300 000 00000 ZZDDLC3 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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