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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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26
DDL0003-0006
Progetto di legge Camera n. 3 - testo presentato - (DDL12-3)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C3. TESTIPDL
...C3.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Diritti di contrattazione).
    1.  La rappresentanza unitaria ha diritto di negoziare con
  il datore di lavoro, secondo modalità definite nella
  contrattazione collettiva, contratti collettivi aziendali con
  l'assistenza delle associazioni sindacali che abbiano
  negoziato e sottoscritto i contratti collettivi nazionali e
  territoriali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed
  amministrative.  La rappresentanza unitaria e gli organismi
  locali delle associazioni sindacali firmatarie possono
  sottoscrivere congiuntamente clausole di esecuzione e
  specificazione di materie disciplinate dai contratti
  collettivi nazionali e territoriali.
 
                              Pag. 12
 
    2.  I contratti collettivi aziendali di cui al comma 1 sono
  stipulati per iscritto, devono essere applicati a parità di
  condizioni a tutti i lavoratori ai quali si riferiscono,
  sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti
  individuali, salvo che queste non contengano condizioni
  speciali di miglior favore per i lavoratori.  Essi non possono
  tuttavia derogare a disposizioni più favorevoli ai lavoratori
  previste da leggi o da contratti collettivi nazionali e
  territoriali a meno che ciò non sia espressamente previsto
  dalle leggi o dai contratti collettivi derogati.
    3.  Le modalità di stipulazione e di approvazione del
  contratto collettivo aziendale sono stabilite dal regolamento
  di funzionamento della rappresentanza unitaria, ferma, in ogni
  caso, la necessità di consultazione dei lavoratori sulla
  piattaforma, sull'ipotesi di accordo e per l'indicazione dei
  limiti del relativo mandato.  Il contratto collettivo aziendale
  è applicabile a tutti i lavoratori, deve essere reso noto, nel
  suo testo integrale, in apposita assemblea convocata dalla
  rappresentanza unitaria entro cinque giorni dalla data della
  sua approvazione o comunque nel tempo strettamente compatibile
  con la complessità dell'organizzazione produttiva, ed è
  immediatamente efficace, salvo quanto previsto dal comma 4.
    4.  Su richiesta di un terzo dei lavoratori interessati o
  dei rappresentanti eletti il contratto collettivo aziendale
  può essere sottoposto a  referendum  risolutivo entro
  sette giorni dalla data della sua stipulazione e, nel caso che
  la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi si
  pronunzi contro l'accordo, questo perde efficacia fin dal
  momento della sua conclusione.
    5.  Il datore di lavoro, che abbia sottoscritto contratti
  collettivi aziendali diversi da quelli previsti dal comma 1,
  non può riservare ai soli iscritti alle associazioni sindacali
  stipulanti i trattamenti più favorevoli eventualmente
  previsti.
    6.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
  altresì ai rapporti di lavoro di cui al decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, salve le speciali discipline contenute
  nel citato decreto legislativo n. 29 del 1993.
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-3 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0003 TOTPAG=0026 TOTDOC=0028 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=022 PAGFIN=0012 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=000300 00 FASCIDC=12DDL0003 SORTNAV=0000300 000 00000 ZZDDLC3 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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