| (Diritti di contrattazione).
1. La rappresentanza unitaria ha diritto di negoziare con
il datore di lavoro, secondo modalità definite nella
contrattazione collettiva, contratti collettivi aziendali con
l'assistenza delle associazioni sindacali che abbiano
negoziato e sottoscritto i contratti collettivi nazionali e
territoriali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed
amministrative. La rappresentanza unitaria e gli organismi
locali delle associazioni sindacali firmatarie possono
sottoscrivere congiuntamente clausole di esecuzione e
specificazione di materie disciplinate dai contratti
collettivi nazionali e territoriali.
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2. I contratti collettivi aziendali di cui al comma 1 sono
stipulati per iscritto, devono essere applicati a parità di
condizioni a tutti i lavoratori ai quali si riferiscono,
sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti
individuali, salvo che queste non contengano condizioni
speciali di miglior favore per i lavoratori. Essi non possono
tuttavia derogare a disposizioni più favorevoli ai lavoratori
previste da leggi o da contratti collettivi nazionali e
territoriali a meno che ciò non sia espressamente previsto
dalle leggi o dai contratti collettivi derogati.
3. Le modalità di stipulazione e di approvazione del
contratto collettivo aziendale sono stabilite dal regolamento
di funzionamento della rappresentanza unitaria, ferma, in ogni
caso, la necessità di consultazione dei lavoratori sulla
piattaforma, sull'ipotesi di accordo e per l'indicazione dei
limiti del relativo mandato. Il contratto collettivo aziendale
è applicabile a tutti i lavoratori, deve essere reso noto, nel
suo testo integrale, in apposita assemblea convocata dalla
rappresentanza unitaria entro cinque giorni dalla data della
sua approvazione o comunque nel tempo strettamente compatibile
con la complessità dell'organizzazione produttiva, ed è
immediatamente efficace, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Su richiesta di un terzo dei lavoratori interessati o
dei rappresentanti eletti il contratto collettivo aziendale
può essere sottoposto a referendum risolutivo entro
sette giorni dalla data della sua stipulazione e, nel caso che
la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi si
pronunzi contro l'accordo, questo perde efficacia fin dal
momento della sua conclusione.
5. Il datore di lavoro, che abbia sottoscritto contratti
collettivi aziendali diversi da quelli previsti dal comma 1,
non può riservare ai soli iscritti alle associazioni sindacali
stipulanti i trattamenti più favorevoli eventualmente
previsti.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresì ai rapporti di lavoro di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, salve le speciali discipline contenute
nel citato decreto legislativo n. 29 del 1993.
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