| 1. Dopo l'articolo 17 del testo unico è inserito il
seguente:
"Art. 17- bis. (Autorizzazioni per le sostanze di
cui alla tabella II). - 1. Il Ministro per gli affari
sociali autorizza, in deroga a quanto previsto dai titoli
III, IV, V e VI del presente testo unico, la coltivazione,
la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio,
il controllo sui cicli di produzione, il controllo
sulle materie prime, la documentazione, la custodia,
la distribuzione, l'importazione, l'esportazione ed
il transito delle piante di canapa indiana e
delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo
14. Le disposizioni per l'autorizzazione sono approvate con
apposito regolamento emanato, con proprio decreto, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per gli affari sociali.
2. Chiunque coltivi, procura, fabbrichi, impieghi,
commerci, distribuisca, importi, esporti ed organizzi il
transito delle sostanze incluse nella tabella II di cui
all'articolo 14 senza le autorizzazioni previste dal comma 1
del presente articolo, è soggetto alle sanzioni di cui ai
commi 1 e 4 dell'articolo 73".
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