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109851
IDG761206587
76.12.06587 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
locati marco
la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato nei ricorsi in materia di edilizia
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 50 (1976), fasc. 13 (1 luglio), pag. 1321-1328
d15122; d18227
l' istituto della sospensione, inizia l' a., e' oggi regolato dall' art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e si basa sul principio che i ricorsi contro gli atti della pubblica amministrazione non hanno effetto sospensivo. si tratta, secondo l' a., di una misura cautelare che opera a salvaguardia dell' interesse del ricorrente; i presupposti per la concessione della sospensiva sono vari, ma essenziale e' il "fumus boni iuris". non sono suscettibili di sospensiva i provvedimenti che approvano piani urbanistici, regolamenti edilizi, norme tecniche di costruzione perche' atti a contenuto strettamente normativo. anche i provvedimenti che negano la licenza edilizia non sono soggetti a sospensione dal momento che il ricorrente sarebbe comunque sprovvisto dell' autorizzazione a costruire. l' a. esamina poi le sospensive dei provvedimenti di annullamento di licenza edilizia, di decadenza e di sospensione della licenza; le sospensive delle ordinanze di sospensione dei lavori e di demolizione; la sospensiva dei provvedimenti ingiuntivi di pagamento di somme di denaro (sanzioni pecuniarie). l' a. conclude allegando alcuni dati statistici.
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