| l' istituto della sospensione, inizia l' a., e' oggi regolato dall'
art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e si basa sul principio
che i ricorsi contro gli atti della pubblica amministrazione non
hanno effetto sospensivo. si tratta, secondo l' a., di una misura
cautelare che opera a salvaguardia dell' interesse del ricorrente; i
presupposti per la concessione della sospensiva sono vari, ma
essenziale e' il "fumus boni iuris". non sono suscettibili di
sospensiva i provvedimenti che approvano piani urbanistici,
regolamenti edilizi, norme tecniche di costruzione perche' atti a
contenuto strettamente normativo. anche i provvedimenti che negano la
licenza edilizia non sono soggetti a sospensione dal momento che il
ricorrente sarebbe comunque sprovvisto dell' autorizzazione a
costruire. l' a. esamina poi le sospensive dei provvedimenti di
annullamento di licenza edilizia, di decadenza e di sospensione della
licenza; le sospensive delle ordinanze di sospensione dei lavori e di
demolizione; la sospensiva dei provvedimenti ingiuntivi di pagamento
di somme di denaro (sanzioni pecuniarie). l' a. conclude allegando
alcuni dati statistici.
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