| 109934 | |
| IDG761206671 | |
| 76.12.06671 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| resta domenico
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| sull' applicabilita' del potere d' annullamento d' ufficio. art. 6
t.u. l. com. prov. del 1934 n. 383 agli atti amministrativi delle
regioni e degli enti subregionali
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| Foro amm., an. 52 (1976), fasc. 5, pt. 1, pag. 1466-1495
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1207; d1220; d1424; d0213; d03121
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| esaminata l' origine storica del potere di annullamento d' ufficio
che l' art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale del
1934 attribuisce al governo nei confronti degli atti amministrativi
viziati, l' a. osserva che tale potere e' si' un potere di "vertice",
ma non rientra tra gli atti di "alta amministrazione", considerando
l' "alta amministrazione" come il momento unitario dell'
amministrazione statale, come l' insieme di atti ed orientamenti che,
in un certo periodo, sono considerati fondamentali per il buon
andamento della pubblica amministrazione, cosi' da impegnare su di
essi la sorte del governo. secondo l' a. il potere governativo di
annullamento e' invece da collocarsi al di sopra dei comuni poteri
ministeriali di annullamento d' ufficio e si contrappone al carattere
settoriale di questi ultimi. l' a. osserva poi che tale potere
presuppone il carattere unitario dell' amministrazione e che quindi,
nella nuova organizzazione regionale, il potere governativo di
annullamento non puo' farsi valere, scontrandosi con l' autonomia
delle regioni, mentre puo' essere esercitato nei confronti delle
provincie e dei comuni. l' a. critica quindi la sentenza del 1971, n.
207, con cui la corte costituzionale ha affermato l' applicabilita'
dell' annullamento anche nei confronti delle regioni.
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| art. 6 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
c. cost. 16 dicembre 1971, n. 207
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