Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


109934
IDG761206671
76.12.06671 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
resta domenico
sull' applicabilita' del potere d' annullamento d' ufficio. art. 6 t.u. l. com. prov. del 1934 n. 383 agli atti amministrativi delle regioni e degli enti subregionali
Foro amm., an. 52 (1976), fasc. 5, pt. 1, pag. 1466-1495
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1207; d1220; d1424; d0213; d03121
esaminata l' origine storica del potere di annullamento d' ufficio che l' art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 attribuisce al governo nei confronti degli atti amministrativi viziati, l' a. osserva che tale potere e' si' un potere di "vertice", ma non rientra tra gli atti di "alta amministrazione", considerando l' "alta amministrazione" come il momento unitario dell' amministrazione statale, come l' insieme di atti ed orientamenti che, in un certo periodo, sono considerati fondamentali per il buon andamento della pubblica amministrazione, cosi' da impegnare su di essi la sorte del governo. secondo l' a. il potere governativo di annullamento e' invece da collocarsi al di sopra dei comuni poteri ministeriali di annullamento d' ufficio e si contrappone al carattere settoriale di questi ultimi. l' a. osserva poi che tale potere presuppone il carattere unitario dell' amministrazione e che quindi, nella nuova organizzazione regionale, il potere governativo di annullamento non puo' farsi valere, scontrandosi con l' autonomia delle regioni, mentre puo' essere esercitato nei confronti delle provincie e dei comuni. l' a. critica quindi la sentenza del 1971, n. 207, con cui la corte costituzionale ha affermato l' applicabilita' dell' annullamento anche nei confronti delle regioni.
art. 6 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 c. cost. 16 dicembre 1971, n. 207
Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati