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109936
IDG761206673
76.12.06673 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pugliese francesco paolo
deliberazioni amministrative e controllo sugli atti degli organi monocratici
nota a tar pu 11 marzo 1975, n. 18 28 luglio 1975, n. 109 12 novembre 1975, n. 153
Foro amm., an. 52 (1976), fasc. 5, pt. 1, pag. 1498-1506
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d120; d1220; d1423; d1424; d13130; d03113; d03121
l' a., esaminando tre decisioni del tar puglia, osserva che la prima, dell' 11 marzo 1975, n. 18, a suo giudizio contiene enunciazioni non molto corrette dal punto di vista dottrinale. il tar ha infatti affermato che si puo' parlare di deliberazione amministrativa non solo nel caso di un organo collegiale, ma anche qualora si tratti di un organo monocratico, per cui anche i provvedimenti del presidente della regione sono da sottoporre ai controlli previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62. l' a. ritiene che allo stesso risultato si poteva giungere senza forzature dottrinali, ad esempio prevedendo che anche nel caso specifico di un provvedimento di occupazione d' urgenza occorresse una preventiva deliberazione della giunta, questa si' certamente da sottoporre al controllo statale. l' a. osserva poi che occorre favorire l' autonomia e l' indipendenza dell' ordinamento regionale, interpretando come poteri della regione anche quelli che leggi statali attribuiscono specificamente al presidente della giunta, in quanto l' a. ritiene che la ripartizione delle competenze debba essere rinviata unicamente allo statuto ed alle leggi regionali. la seconda decisione ha poi previsto che le funzioni statali di amministrazione attiva ed i poteri statali sugli enti locali sono trasferite genericamente alle regioni, non a precisi organi di queste ultime. la terza decisione ha invece stabilito che puo' esservi interesse ad impugnare un atto regionale inefficace, anche per evitare gli effetti da esso comunque prodotti, come pure puo' aversi interesse a farne dichiarare l' inefficacia dal giudice ordinario ed ottenere eventualmente la liquidazione del danno.
l. 10 febbraio 1953, n. 62
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