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| IDG761206673 | |
| 76.12.06673 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pugliese francesco paolo
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| deliberazioni amministrative e controllo sugli atti degli organi
monocratici
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| nota a tar pu 11 marzo 1975, n. 18
28 luglio 1975, n. 109
12 novembre 1975, n. 153
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| Foro amm., an. 52 (1976), fasc. 5, pt. 1, pag. 1498-1506
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d120; d1220; d1423; d1424; d13130; d03113; d03121
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| l' a., esaminando tre decisioni del tar puglia, osserva che la prima,
dell' 11 marzo 1975, n. 18, a suo giudizio contiene enunciazioni non
molto corrette dal punto di vista dottrinale. il tar ha infatti
affermato che si puo' parlare di deliberazione amministrativa non
solo nel caso di un organo collegiale, ma anche qualora si tratti di
un organo monocratico, per cui anche i provvedimenti del presidente
della regione sono da sottoporre ai controlli previsti dalla legge 10
febbraio 1953, n. 62. l' a. ritiene che allo stesso risultato si
poteva giungere senza forzature dottrinali, ad esempio prevedendo che
anche nel caso specifico di un provvedimento di occupazione d'
urgenza occorresse una preventiva deliberazione della giunta, questa
si' certamente da sottoporre al controllo statale. l' a. osserva poi
che occorre favorire l' autonomia e l' indipendenza dell' ordinamento
regionale, interpretando come poteri della regione anche quelli che
leggi statali attribuiscono specificamente al presidente della
giunta, in quanto l' a. ritiene che la ripartizione delle competenze
debba essere rinviata unicamente allo statuto ed alle leggi
regionali. la seconda decisione ha poi previsto che le funzioni
statali di amministrazione attiva ed i poteri statali sugli enti
locali sono trasferite genericamente alle regioni, non a precisi
organi di queste ultime. la terza decisione ha invece stabilito che
puo' esservi interesse ad impugnare un atto regionale inefficace,
anche per evitare gli effetti da esso comunque prodotti, come pure
puo' aversi interesse a farne dichiarare l' inefficacia dal giudice
ordinario ed ottenere eventualmente la liquidazione del danno.
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| l. 10 febbraio 1953, n. 62
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