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| IDG761206674 | |
| 76.12.06674 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| caturano antonio
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| l' estinzione dei procedimenti pensionistici di guerra ex art. 40 l.
n. 1240 del 1961
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| nota a c. conti sez. un. 6 febbraio-22 aprile 1976, n. 33
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| Foro amm., an. 52 (1976), fasc. 5, pt. 1, pag. 1507-1519
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d15401; d1207
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| lo scritto riguarda il tema controverso dell' art. 40 della legge 9
novembre 1961, n. 1240, con cui si e' previsto, in tema di pensioni
di guerra, un riesame delle questioni per cui erano pendenti ricorsi
davanti alla corte dei conti, stabilendo l' estinzione dei
procedimenti qualora il riesame porti alla revoca dei provvedimenti
impugnati. l' a. esamina infatti una sentenza della corte dei conti
con cui si e' affermato che l' eventuale revoca prevista dall' art.
40 non e' una revoca vera e propria, ma un atto atipico fondato su un
potere di carattere eccezionale avente per effetto la sostituzione di
un provvedimento originario e l' estinzione del giudizio in corso. l'
a. rileva le perplessita' presentate da questa interpretazione,
osservando che l' unica cosa che puo' dirsi a proposito della revoca
di cui parla la legge e' che si tratta di "quella specie particolare
di revoca che la dottrina fa consistere nella rimozione ex tunc di un
provvedimento originariamente affetto da vizi di merito". l' a.
concorda invece con la sentenza nel punto in cui ha individuato la
ratio dell' art. 40 nell' acceleramento delle procedure
pensionistiche, mentre critica l' affermazione della corte secondo
cui l' estinzione del procedimento si avra' solo nel caso di
accoglimento delle pretese del ricorrente: secondo l' a. non si e'
infatti tenuto conto della distinzione fra vantaggio sostanziale e
vantaggio strumentale. l' a. ritiene, in conclusione, che occorra
considerare caso per caso se al termine del riesame vi sia o meno una
vera e propria revoca: in caso positivo si avra' estinzione del
procedimento, diversamente no.
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| art. 40 l. 9 novembre 1961, n. 1240
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