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109937
IDG761206674
76.12.06674 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caturano antonio
l' estinzione dei procedimenti pensionistici di guerra ex art. 40 l. n. 1240 del 1961
nota a c. conti sez. un. 6 febbraio-22 aprile 1976, n. 33
Foro amm., an. 52 (1976), fasc. 5, pt. 1, pag. 1507-1519
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15401; d1207
lo scritto riguarda il tema controverso dell' art. 40 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, con cui si e' previsto, in tema di pensioni di guerra, un riesame delle questioni per cui erano pendenti ricorsi davanti alla corte dei conti, stabilendo l' estinzione dei procedimenti qualora il riesame porti alla revoca dei provvedimenti impugnati. l' a. esamina infatti una sentenza della corte dei conti con cui si e' affermato che l' eventuale revoca prevista dall' art. 40 non e' una revoca vera e propria, ma un atto atipico fondato su un potere di carattere eccezionale avente per effetto la sostituzione di un provvedimento originario e l' estinzione del giudizio in corso. l' a. rileva le perplessita' presentate da questa interpretazione, osservando che l' unica cosa che puo' dirsi a proposito della revoca di cui parla la legge e' che si tratta di "quella specie particolare di revoca che la dottrina fa consistere nella rimozione ex tunc di un provvedimento originariamente affetto da vizi di merito". l' a. concorda invece con la sentenza nel punto in cui ha individuato la ratio dell' art. 40 nell' acceleramento delle procedure pensionistiche, mentre critica l' affermazione della corte secondo cui l' estinzione del procedimento si avra' solo nel caso di accoglimento delle pretese del ricorrente: secondo l' a. non si e' infatti tenuto conto della distinzione fra vantaggio sostanziale e vantaggio strumentale. l' a. ritiene, in conclusione, che occorra considerare caso per caso se al termine del riesame vi sia o meno una vera e propria revoca: in caso positivo si avra' estinzione del procedimento, diversamente no.
art. 40 l. 9 novembre 1961, n. 1240
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