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109963
IDG761206700
76.12.06700 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cantalupo osvaldo
delega delle funzioni amministrative regionali e controllo sulle deliberazioni adottate dalle province e dai comuni nelle materie ad essi delegate
Amm. it., an. 31 (1976), fasc. 3, pag. 359-367
d03130; d03131
l' a. si richiama alla disposizione dell' art. 118 comma 3 della costituzione che stabilisce la delega, da parte delle regioni, delle funzioni amministrative alle province, ai comuni e agli altri enti locali, nonche' la possibilita' per le regioni stesse di valersi degli uffici degli enti suddetti sempre in vista dell' esercizio delle funzioni amministrative di loro spettanza. ricorda come tale principio costituzionale sia stato attuato con la legge n. 62 del 1953 e precisa i caratteri che, a suo avviso, deve presentare la legge regionale di delega prevista dalla citata legge del 1953. rileva come, per effetto della delega, soltanto l' esercizio delle funzioni amministrative sia trasferito agli enti locali, restando alla regione la titolarita' delle funzioni stesse. conclude passando in rassegna i principi che regolano la materia dei controlli sugli atti deliberativi adottati dalle province e comuni in attivita' delegate, avanzando qualche dubbio sulla normativa vigente che risulta dal combinato disposto della legge n. 62 del 1953 e della legge n. 382 del 1975.
l. 10 febbraio 1953, n. 62 l. 22 luglio 1975, n. 382
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