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109964
IDG761206701
76.12.06701 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bellanca nicolo aldo
influenza dei partiti politici sull' attivita' amministrativa ed interesse privato in atti d' ufficio
Amm. it., an. 31 (1976), fasc. 3, pag. 346-354
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d04320; d0433; d5111
l' a. precisa i rapporti intercorrenti tra le norme della costituzione che affermano il principio democratico-rappresentativo in relazione alla formazione del parlamento e dei consigli regionali, provinciali e comunali e quelle norme, sempre della costituzione, che prevedono un dovere di imparzialita' nei confronti di tutta la pubblica amministrazione, compresi i componenti dei collegi suddetti. e' chiaro che la costituzione ha inteso indicare con precisione il ruolo e i poteri riconosciuti ai partiti con i relativi limiti: pertanto i componenti del consiglio comunale, pur ripetendo la loro investitura da una designazione dei partiti, sono in primo luogo organi della pubblica amministrazione, vincolati ai principi del buon andamento e della imparzialita' degli atti. nella fattispecie considerata, sostiene l' a., nessuna efficacia puo' attribuirsi al convincimento dell' agente di adempiere un dovere derivante dall' appartenenza ad una associazione (un partito politico) ai fini della esclusione del reato di interesse privato in atti d' ufficio. l' a. conclude precisando i presupposti tipici nonche' i caratteri del reato in questione, ricordando come non ogni accostamento dell' interesse privato ad un interesse pubblico in un atto d' ufficio costituisca reato: occorre non soltanto che un interesse privato esista in concreto ma anche che, in relazione ad esso, sia svolta un' attivita' comportante ingerenza in un atto della pubblica amministrazione.
art. 324 c.p.
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