| l' a. precisa i rapporti intercorrenti tra le norme della
costituzione che affermano il principio democratico-rappresentativo
in relazione alla formazione del parlamento e dei consigli regionali,
provinciali e comunali e quelle norme, sempre della costituzione, che
prevedono un dovere di imparzialita' nei confronti di tutta la
pubblica amministrazione, compresi i componenti dei collegi suddetti.
e' chiaro che la costituzione ha inteso indicare con precisione il
ruolo e i poteri riconosciuti ai partiti con i relativi limiti:
pertanto i componenti del consiglio comunale, pur ripetendo la loro
investitura da una designazione dei partiti, sono in primo luogo
organi della pubblica amministrazione, vincolati ai principi del buon
andamento e della imparzialita' degli atti. nella fattispecie
considerata, sostiene l' a., nessuna efficacia puo' attribuirsi al
convincimento dell' agente di adempiere un dovere derivante dall'
appartenenza ad una associazione (un partito politico) ai fini della
esclusione del reato di interesse privato in atti d' ufficio. l' a.
conclude precisando i presupposti tipici nonche' i caratteri del
reato in questione, ricordando come non ogni accostamento dell'
interesse privato ad un interesse pubblico in un atto d' ufficio
costituisca reato: occorre non soltanto che un interesse privato
esista in concreto ma anche che, in relazione ad esso, sia svolta un'
attivita' comportante ingerenza in un atto della pubblica
amministrazione.
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