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109998
IDG761206737
76.12.06737 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
(a cura di sandulli aldo m.)
linee generali della riforma ospedaliera-ponte del 1974
Regioni, an. 4 (1976), fasc. 1-2, pag. 149-160
d18821
l' a. ricorda come la legge n. 386 del 1974 espressamente preannunci la riforma sanitaria, di cui costituisce uno stralcio per la parte attinente all' assistenza ospedaliera: dopo un breve cenno sull' evoluzione della legislazione ospedaliera nel nostro secolo, l' a. precisa la posizione degli enti ospedalieri alla luce della legge n. 132 del 1968, che li configuro' quali enti locali ed escluse il carattere imprenditoriale della loro gestione. passa poi in rassegna i punti salienti della riforma del 1974: la creazione, presso il ministero della sanita', di un fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera, destinato al finanziamento di tale forma di assistenza, al quale affluisce annualmente una parte delle entrate degli enti mutualistici e che viene ripartito tra le regioni; il trasferimento alle regioni del compito di erogazione delle spese di assistenza ospedaliera; la cessazione della funzione strumentale essenziale delle rette ai fini dell' alimentazione del servizio ospedaliero. gli enti ospedalieri si configurano quindi come enti strumentali delle regioni e perdono il carattere di enti locali, nel significato attribuito a tale espressione dalla legge del 1968, mentre il servizio ospedaliero si configura come servizio regionale.
l. 17 agosto 1974, n. 386 l. 12 febbraio 1968, n. 132
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