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109999
IDG761206738
76.12.06738 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
(a cura di bartole sergio)
cronache (non) esemplari del finanziamento statale alle regioni
Regioni, an. 4 (1976), fasc. 1-2, pag. 54-67
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d03103
l' a. ricorda come l' art. 12 della legge n. 281 del 1970, relativa al finanziamento delle regioni, riguardi l' erogazione dei c.d. contributi speciali di cui all' art. 119 della costituzione. rileva l' interpretazione, a suo avviso non condividibile, data dal governo all' art. 12 citato in sede di adozione del decreto legge n. 376 del 1975, per il rilancio dell' economia. anzi tutto i contributi previsti dal decreto legge non appaiono "aggiuntivi" rispetto alle spese effettuate dallo stato con carattere di generalita' su tutto il proprio territorio, essendo suscettibili di essere erogati a tutte indistintamente le regioni. in secondo luogo sia l' art. 12 della legge finanziaria che l' art. 119 della costituzione demandano alla legge l' assegnazione dei contributi speciali alle regioni, mentre il decreto citato attribuisce la determinazione delle somme da assegnare alle regioni al cipe. l' a. sostiene che in tema di finanziamenti regionali resta per il momento confermata la progressiva espansione del ruolo degli organi dell' esecutivo statale, pur nella varieta' di schemi procedimentali proposti. pertanto la vicenda dei decreti per il rilancio dell' economia, lungi dall' essere occasionale e casuale, si inquadra nella linea di tendenza dei rapporti stato-regioni in tema di finanziamento.
art. 12 l. 16 maggio 1970, n. 281 art. 15 d.l. 13 agosto 1975, n. 376 d.l. 13 agosto 1975, n. 377 art. 119 comma 3 cost.
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