| 116106 | |
| IDG770601592 | |
| 77.06.01592 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| colussi vittorio
| |
| azienda coniugale e disciplina dell' impresa
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. dir. civ., an. 22 (1976), fasc. 6, pt. 1, pag. 609-637
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d30128; d311
| |
| teorico-sistematico
| |
| formale
| |
| | |
| | |
| esaminato quando si puo' affermare che un' impresa puo' dirsi
esercitata in comune, l' a. ritiene che l' azienda coniugale non si
puo' configurare come un' ipotesi di societa' perche' nella comunione
legale fra coniugi non si disciplina un fenomeno contrattuale,
perche' in essa e' la contitolarita' dell' azienda che dipende dalla
gestione comune e non v' e' traccia di conferimenti, perche' risulta
chiara l' intenzione del legislatore di applicare anche all' azienda
in comunione le norme che concernono l' amministrazione dei beni
comuni, norme ben diverse da quelle dettate per l' amministrazione
delle societa' di persone. alla stessa conclusione si deve pervenire
anche se l' azienda preesisteva al matrimonio. l' azienda coniugale
e' un' impresa collettiva e l' a. individua le norme relative alla
piccola impresa che le possono essere applicate. circa l'
applicazione dello statuto dell' imprenditore ai coniugi che
esercitano in comune un' impresa, l' a. ritiene che non sia
applicabile il regime della pubblicita'; per quanto riguarda la
tenuta delle scritture contabili, entrambi i coniugi sono obbligati a
tenerle e tale obbligo e' solidale; il fallimento e' applicabile alle
imprese che non siano piccole e queste hanno anche il potere di
essere ammesse all' amministrazione controllata ed al concordato
preventivo. dubbi invece sorgono allorche' si voglia valutare il
presupposto dell' insolvenza e si tenti di conciliare amministrazione
controllata e concordato preventivo con il permanere della comunione
legale. esaurita l' analisi di questa problematica, l' a. ritiene
preferibile riconoscere che l' impresa coniugale e' un istituto
nuovo, piuttosto che tentare acrobazie interpretative per
costringerla nella struttura della societa'.
| |
| art. 177 c.c.
| |
| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
| |