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| IDG770601604 | |
| 77.06.01604 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mossini francesco
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| il nuovo articolo 147 del codice civile
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| Riv. dir. civ., an. 22 (1976), fasc. 6, pt. 2, pag. 665-681
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d3013
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| critico-sociologico
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| politica
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| evidenziata la mancanza di un concreto contenuto all' obbligo, pur
tanto importante, dell' educazione della prole, l' a., dopo un'
analisi delle vicende della formula adottata dal legislatore del 1865
a quello del 1948, esamina quella adottata dall' art. 29 legge 19
maggio 1975, n. 151 che ha modificato l' art. 147 codice civile. la
predetta genericita' e' superata dall' ultimo intervento legislativo
che pur fornendo il contenuto sembra pero' contraddire il
tradizionale concetto dell' autorita'. il richiamo "all' inclinazione
naturale" sembra staccare la funzione dell' educazione della morale
(platonica o cristiana) ma gia' sorge il problema di individuare cio'
che e' naturale. intende forse il legislatore che i genitori devono
curare lo sviluppo delle inclinazioni naturali quali che siano dei
propri figli? il dubbio e' legittimo perche' l' art. 155 afferma che
in caso di separazione dei coniugi il giudice adotta i provvedimenti
per la prole tenendo presente i suoi interessi morali e materiali. ci
si chiede come mai il genitore deve rispettare le inclinazioni
naturali mentre il giudice deve tenere presenti gli interessi morali.
e' un lapsus o un pentimento? per l' a. non vi puo' essere educazione
senza impegno morale e meglio rispondevano all' esigenza le vecchie
formule che facevano riferimento al dovere di educare: l' uso di
questa frase non era modestia ma saggezza.
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| art. 147 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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