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116118
IDG770601604
77.06.01604 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mossini francesco
il nuovo articolo 147 del codice civile
Riv. dir. civ., an. 22 (1976), fasc. 6, pt. 2, pag. 665-681
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3013
critico-sociologico
politica
evidenziata la mancanza di un concreto contenuto all' obbligo, pur tanto importante, dell' educazione della prole, l' a., dopo un' analisi delle vicende della formula adottata dal legislatore del 1865 a quello del 1948, esamina quella adottata dall' art. 29 legge 19 maggio 1975, n. 151 che ha modificato l' art. 147 codice civile. la predetta genericita' e' superata dall' ultimo intervento legislativo che pur fornendo il contenuto sembra pero' contraddire il tradizionale concetto dell' autorita'. il richiamo "all' inclinazione naturale" sembra staccare la funzione dell' educazione della morale (platonica o cristiana) ma gia' sorge il problema di individuare cio' che e' naturale. intende forse il legislatore che i genitori devono curare lo sviluppo delle inclinazioni naturali quali che siano dei propri figli? il dubbio e' legittimo perche' l' art. 155 afferma che in caso di separazione dei coniugi il giudice adotta i provvedimenti per la prole tenendo presente i suoi interessi morali e materiali. ci si chiede come mai il genitore deve rispettare le inclinazioni naturali mentre il giudice deve tenere presenti gli interessi morali. e' un lapsus o un pentimento? per l' a. non vi puo' essere educazione senza impegno morale e meglio rispondevano all' esigenza le vecchie formule che facevano riferimento al dovere di educare: l' uso di questa frase non era modestia ma saggezza.
art. 147 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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