Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


116133
IDG770601620
77.06.01620 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scannicchio nicola
la potesta' dei genitori fra diritto e processo. convivenza, separazione e contrasti fra i genitori
Riv. dir. civ., an. 23 (1977), fasc. 3, pt. 1, pag. 270-343
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3013
teorico-sistematico
formale
l' a. ritiene che secondo la disciplina del codice del 1942 che tanto il rapporto tra i coniugi che quello con i figli (e quello con i terzi) venivano tutti disciplinati dalla potesta'. il controllo sul minore, affidato ad uno dei coniugi nell' ipotesi di separazione non era riportato alla relazione stabilita tra essi a seguito di tale vicenda ma era direttamente collegato all' esercizio della potesta' da parte del titolare. in conclusione si ritiene che il fatto che la separazione produca una modifica dell' assetto del rapporto tra i genitori in ordine alla prole, non implica conseguenze sull' esercizio della patria potesta'. viceversa, nell' attuale assetto normativo, il regime di attribuzione e di esercizio della potesta' e' disciplinato dal rapporto (accordo) esistente tra i coniugi. inoltre l' a. esclude che la disciplina delle "decisioni di maggiore interesse" contenuta nell' art. 155 codice civile comporti la permanenza nel coniuge non affidatario della potesta' per gli atti di straordinaria amministrazione poiche' tali decisioni sono del tutto indipendenti dalla classificazione degli atti in funzione dell' attivita' di amministrazione. percio' da tale previsione non si puo' fare conseguire l' automatica applicazione dell' art. 316 codice civile a disciplinare il regime di esercizio della potesta' tra i coniugi separati. la soluzione di questo problema va invece probabilmente individuata nell' art. 316 codice civile. da cio' consegue che l' applicazione dell' art. 316 codice civile poggia sul presupposto della convivenza tra i genitori, siano o no coniugi, e sull' esistenza di un rapporto di filiazione accertato.
art. 155 c.c. art. 316 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati