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116145
IDG770601632
77.06.01632 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
visintini giovanna
"colpa" e "buona fede" nella mora del debitore
cass., 2 sez., 12 gennaio 1976, n. 73
Riv. dir. civ., an. 23 (1977), fasc. 3, pt. 2, pag. 246-254
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d305301
pratico; teorico-sistematico
formale
in riferimento alla sentenza della cassazione, l' a. ritiene che in essa hanno trovato applicazione i principi generali della responsabilita' contrattuale all' inadempimento costituito da ritardo: in particolare non si ritiene responsabile il debitore che ritarda l' adempimento a causa della oggettiva incertezza del debito. l' esimente non trova giustificazione nella mancanza di colpa ma nell' oggettiva incertezza dell' ammontare del credito dovuta a causa a lui non imputabile. si evidenzia inoltre il peso che ai fini della decisione, ha avuto il principio della correttezza (art. 1175 codice civile) rispetto alla mora debendi.
art. 1175 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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