Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


116176
IDG770601768
77.06.01768 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
motta cataldo
rilevanza di circostanze attenuanti ai fini della scarcerazione per decorrenza di termine
app. lecce 10 febbraio 1975
Corti BA LE PZ, s. 4, an. 43 (1975), fasc. 1-2 ( giugno), pt. 2, pag. 54-61
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6114
pratico
formale
l' a. critica la decisione annotata in quanto fondata su una interpretazione restrittiva dell' art. 275 codice procedura penale contrastante con la riforma del 1970 operata dall' art. 2 decreto legge n. 192. ricordati i due orientamenti giurisprudenziali che si trovano in contrasto nel collegare l' art. 275 con l' art. 255 codice procedura penale (per alcuni le circostanze attenuanti non possono avere rilevanza nel computo della pena agli effetti della definizione del termine di scarcerazione preventiva per il giudizio, mentre per altri di tali circostanze si dovrebbe tener conto) l' a. esamina un terzo orientamento per il quale si tiene conto delle circostanze attenuanti solo in quanto siano idonee ad escludere dal computo, mediante il giudizio di cui all' art. 69 codice penale, le circostanze aggravanti: infine con ulteriori motivazioni critica gli argomenti che nella sentenza sono portati a sostegno del non mutamento del titolo del reato, benche' il giudice del dibattimento avesse dichiarato la equivalenza tra attenuanti e aggravanti.
art. 275 c.p.p. art. 255 c.p.p.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati