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| IDG770601768 | |
| 77.06.01768 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| motta cataldo
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| rilevanza di circostanze attenuanti ai fini della scarcerazione per
decorrenza di termine
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| app. lecce 10 febbraio 1975
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| Corti BA LE PZ, s. 4, an. 43 (1975), fasc. 1-2 ( giugno), pt. 2, pag.
54-61
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6114
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| pratico
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| formale
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| l' a. critica la decisione annotata in quanto fondata su una
interpretazione restrittiva dell' art. 275 codice procedura penale
contrastante con la riforma del 1970 operata dall' art. 2 decreto
legge n. 192. ricordati i due orientamenti giurisprudenziali che si
trovano in contrasto nel collegare l' art. 275 con l' art. 255 codice
procedura penale (per alcuni le circostanze attenuanti non possono
avere rilevanza nel computo della pena agli effetti della definizione
del termine di scarcerazione preventiva per il giudizio, mentre per
altri di tali circostanze si dovrebbe tener conto) l' a. esamina un
terzo orientamento per il quale si tiene conto delle circostanze
attenuanti solo in quanto siano idonee ad escludere dal computo,
mediante il giudizio di cui all' art. 69 codice penale, le
circostanze aggravanti: infine con ulteriori motivazioni critica gli
argomenti che nella sentenza sono portati a sostegno del non
mutamento del titolo del reato, benche' il giudice del dibattimento
avesse dichiarato la equivalenza tra attenuanti e aggravanti.
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| art. 275 c.p.p.
art. 255 c.p.p.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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