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| IDG770601769 | |
| 77.06.01769 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| calvani nicola arcangelo
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| sull' applicabilita' dell' art. 28 dello statuto dei lavoratori al
rapporto di pubblico impiego statale
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| Corti BA LE PZ, s. 4, an. 43 (1975), fasc. 1-2 ( giugno), pt. 4, pag.
120-138
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d710; d143
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| teorico-sistematico
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| formale
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| l' a., nell' affrontare la problematica relativa alla possibilita' di
applicare lo statuto dei lavoratori nel settore del pubblico impiego,
in particolare esamina criticamente la tesi secondo la quale il
principio sancito dall' art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. e
sarebbe di ostacolo all' applicazione dell' art. 28 dello statuto in
tale settore oltre al disposto dell' art. 7 comma 2 legge 6 dicembre
1971 n. 1034 secondo cui sui comportamenti del datore di lavoro di
cui all' art. 28 che si sostanziano in atti amministrativi, non
potrebbe intervenire il pretore il quale dovrebbe annullare un atto
amministrativo. l' a. risponde facendo perno sugli artt. 24 e 113
costituzione e sulla sentenza della corte costituzionale del 4 marzo
1970 n. 32 e considerando che se la regola dell' art. 4 legge n. 2248
basato sul principio della divisione dei poteri era originariamente
fondata, la ripartizione di competenze tra giurisdizioni ordinarie e
amministrative e l' attribuzione all' una o all' altra del potere di
annullare l' atto amministrativo non si possono piu' fondare su quel
principio tradizionale. il legislatore ordinario puo' attribuire il
potere all' autorita' giudiziaria ordinaria poiche' l' art. 113
costituzione lo consente liberamente. secondo l' a. il pretore
riconosciuto un atto della pubblica amministrazione illegittimo in
quanto antisindacale puo' ordinarne la rimozione all' autorita' che
lo ha emanato e cio' non contrasterebbe con il principio dell' art. 4
legge 20 marzo 1965 n. 2248 all. e. a cio' non sarebbe di ostacolo l'
art. 7 comma 2 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 che attribuisce ai
tribunali amministrativi regionali la cognizione relativa al rapporto
di impiego dei pubblici dipendenti; poiche' tale norma riguarda la
tutela del singolo pubblico impiegato mentre la legittimazione all'
azione dell' art. 28 legge n. 300 e' attribuita alle associazioni
sindacali. a conclusione l' a. afferma che l' esecuzione di alcuni
diritti fondamentali tutelati dallo stato interessa tutta la
categoria dei lavoratori senza distinzione tra privati e pubblici.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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