| dopo una breve premessa storica, l' a. affronta il problema del
riconoscimento di autorita' agli stati al di la' del mare
territoriale per motivi di sicurezza contro gli atti di pirateria,
occupandosi del concetto di autodifesa cosi' come e' stato applicato
in alcuni stati. prende poi in esame il problema della riserva di
porzioni di alto mare per effettuare tests nucleari, ritenendo siano
semplicemente tollerati non essendovi a loro favore alcuna prassi ne'
concordanza di opinioni. vengono inoltre esaminate altre ipotesi di
limitazione al libero uso dell' alto mare, notando, dopo aver fatto
alcuni esempi, che l' estensione geografica dell' autorita' costiera
a scopi di sicurezza evidenzia una perdita cospicua di uniformita'.
si passa poi a parlare del c.d. diritto di inseguimento e della
piattaforma continentale. l' a., dopo queste considerazioni, afferma
che la comunita' internazionale non impone nessun limite, in termini
di distanza, agli sforzi degli stati per assicurare una protezione
idonea ai rispettivi molteplici interessi al di la' dei propri mari
territoriali. per determinare la legalita' di affermazioni di
competenza esclusiva la comunita' internazionale ha adottato un tipo
di risoluzione che e' quello di una analisi multifattoriale,
progettata per provarne la validita'. la risoluzione per l'
applicazione del concetto di zona contigua e della possibilita' di
esercitare un controllo occasionale e' stato caratterizzato da un
processo di bilanciamento dei legittimi interessi degli stati visti
alla ragionevolezza e delle richieste della comunita' internazionale.
dopo alcuni cenni ai lavori preparatori della conferenza sul diritto
del mare, l' a. conclude dicendo che l' esercizio della vigilanza
dello stato rivieresco va risolto, tenendo conto dei diversi contesti
dei mari differenti e delle coste differenti, in modo diverso,
ritenendo che la c.d. liberta' di navigazione si risolve sul piano
pratico in un difficile contemperamento degli interessi e delle
esigenze dei diversi stati.
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