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116231
IDG770800119
77.08.00119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vitucci paolo
dopo la caduta dell' art. 781 c.c.
osservazione a c. cost. 27 giugno 1973, n. 91
Giur. cost., an. 18 (1973), pag. 935-950
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d00111; d04005; d30128; d3030
l' a. esamina la caduta dell' art. 781 del codice civile sotto l' aspetto di illegittimita' costituzionale rispetto all' art. 29, comma 2, costituzione soffermandosi sulla ratio del divieto da esso contemplato, consistente in una presunzione assoluta che il coniuge donante sia stato raggirato dal coniuge donatorio. l' a., rilevato quindi come per mano della corte e' caduto un limite bimillenario all' autonomia privata, che contribuisce alla realizzazione del principio di eguaglianza attraverso il rilancio dell' autonomia negoziale, si sofferma pero' sul problema della revocabilita' della liberalita' fatta al coniuge per sopravvenienza di figli e sulla portata sostanziale della modifica ora introdotta nei rapporti patrimoniali tra coniugi, gettando uno sguardo all' intricata materia delle donazioni di comodo ed osservando come l' intervento della corte abbia potuto solo recidere un filo consumato, non modificare la trama dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in quanto la decisione da sola non consente di dire meglio realizzato il principio dell' eguaglianza fra coniugi, mentre alcuni sollevano il problema se alcune manifestazioni della liberta' contrattuale siano in contrasto proprio con i valori protetti dall' art. 3 della costituzione.
art. 3 cost. art. 29 comma 2 cost. art. 781 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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