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| IDG770800119 | |
| 77.08.00119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| vitucci paolo
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| dopo la caduta dell' art. 781 c.c.
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| osservazione a c. cost. 27 giugno 1973, n. 91
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| Giur. cost., an. 18 (1973), pag. 935-950
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d00111; d04005; d30128; d3030
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| l' a. esamina la caduta dell' art. 781 del codice civile sotto l'
aspetto di illegittimita' costituzionale rispetto all' art. 29, comma
2, costituzione soffermandosi sulla ratio del divieto da esso
contemplato, consistente in una presunzione assoluta che il coniuge
donante sia stato raggirato dal coniuge donatorio. l' a., rilevato
quindi come per mano della corte e' caduto un limite bimillenario
all' autonomia privata, che contribuisce alla realizzazione del
principio di eguaglianza attraverso il rilancio dell' autonomia
negoziale, si sofferma pero' sul problema della revocabilita' della
liberalita' fatta al coniuge per sopravvenienza di figli e sulla
portata sostanziale della modifica ora introdotta nei rapporti
patrimoniali tra coniugi, gettando uno sguardo all' intricata materia
delle donazioni di comodo ed osservando come l' intervento della
corte abbia potuto solo recidere un filo consumato, non modificare la
trama dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in quanto la decisione
da sola non consente di dire meglio realizzato il principio dell'
eguaglianza fra coniugi, mentre alcuni sollevano il problema se
alcune manifestazioni della liberta' contrattuale siano in contrasto
proprio con i valori protetti dall' art. 3 della costituzione.
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| art. 3 cost.
art. 29 comma 2 cost.
art. 781 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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