| l' a., premesso che tutti gli ordinamenti possiedono strumenti per
reprimere e prevenire azioni politiche eversive, e rilevato come la
legislazione italiana in materia abbia origini e caratteri
contrastanti, passa ad esaminare la posizione di partiti e
associazioni politiche nei confronti delle norme costituzionali che
regolano la liberta' di associazione, procedendo poi a sgomberare il
campo da falsi argomenti pro e contro la liberta' incondizionata di
associazione in materia politica. l' a. si pone quindi il problema di
identificare i fini che il legislatore considera propri delle
associazioni che proibisce, accentrando l' indagine sulle
associazioni sovversive nell' art. 270 del codice penale, sulla
propaganda sovversiva e il diritto di libera manifestazione del
pensiero, sulla incostituzionalita' degli artt. 270 e 272 del codice
penale in connessione con il principio di eguaglianza. ad un
dettagliato esame della legislazione post bellica contro le attivita'
fasciste e per la repressione delle attivita' monarchiche, l' a.
dedica largo spazio nella sua trattazione soffermandosi in
particolare sulla legge scelba per la configurazione del reato di
ricostituzione del partito fascista, dell' apologia di fascismo e
manifestazioni fasciste, nonche' sullo scioglimento del partito
neofascista e sulla decadenza dei parlamentari condannati per
riorganizzazione del partito fascista. prima di concludere l' a.
tratta delle associazioni a carattere militare e di quelle segrete, e
chiude il suo studio col formulare alcune critiche alla legislazione
vigente ed alcune considerazioni generali, de iure condendo, miranti
ad indirizzare le riforme in materia verso la via legislativa, che
ritiene offra il vantaggio di riportare la discussione sullo
scioglimento di alcune associazioni in una sede piu' congeniale,
quella politica.
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