| la sentenza annotata conferma che la "materia del controllo sugli
atti degli enti locali, e in particolare le posizioni rispettive
dell' organo di controllo e degli enti controllati attendono ancora
un' esauriente sistemazione, nonostante il consolidarsi della
giurisprudenza in formule pacifiche. "infatti; a) decidendo -secondo
un indirizzo consolidato- che il termine di venti giorni stabilito
dall' art. 59 della l. n. 62 del 1953 non va riferito all' esercizio
del potere d' annullamento o d' interruzione del termine mediante
richiesta di chiarimenti, ma alla comunicazione della decisione
motivata dell' organo di controllo, i giudici si sono appoggiati a
considerazioni di carattere pratico ma lasciano intendere, col
carattere formalistico della motivazione, che restano in attesa di
ulteriori elementi di approfondimento; b) la sentenza, pur
adeguandosi ai precedenti che negano la possibilita' di una ripetuta
interruzione del termine di cui all' articolo citato, non e' univoca
e sembra concedere che se da un lato il comitato di controllo non
puo' esercitare il suo controllo piu' di una volta, dall' altro,
instaurandosi il contraddittorio, il termine di venti giorni puo'
anche rimanere sospeso quando l' ente controllato fornisca i
chiarimenti facendo riserva di ulteriori integrazioni; c) la terza
massima estraibile dalla sentenza, "non e' possibile la reiterazione
della richiesta di chiarimenti, poiche' questi hanno una portata
sostanziale, salvo il caso in cui l' ente faccia riserva di fornire
ulteriori elementi di giudizio", non offre un principio di sicuro
affidamento, ma e' un indizio di un piu' vasto problema che ora non
potra' eludersi a lungo.
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