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116258
IDG770601528
77.06.01528 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lorefice paolo
ancora in margine all' utilizzazione di energia "forza motrice" a scopo di illuminazione. furto, truffa o illecito civile?
trib. roma 18 ottobre 1974
Temi rom., an. 25 (1976), fasc. 1-3, pt. 3, pag. 99-101
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30400; d3070; d51900; d5191
la fattispecie di cui si tratta e' quella del tizio che disponendo della sola fornitura di energia elettrica "forza motrice" per il funzionamento di macchinari, abusivamente allaccia a tale rete l' impianto di illuminazione per uso domestico. il tribunale di roma escludeva l' ipotizzabilita' nella specie della truffa, sia per l' insussistenza di artifici o raggiri, che per la mancanza di qualche danno per l' ente erogatore. l' a. non condivide tale decisione e ritiene che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come furto. difatti nel momento della stipulazione del contratto una parte si e' impegnata ad erogare un certo tipo di energia elettrica e l' altra a farne un uso ben determinato e percio' non si puo' addurre come giustificazione che l' uso dell' energia elettrica "forza motrice" ai fini di illuminazione sia una semplice inosservanza delle modalita' esecutive del negozio. di conseguenza in una tale ipotesi si viene a concretare la fattispecie criminosa di cui all' art. 624 codice penale.
art. 1153 c.c. art. 814 c.c. art. 624 c.p.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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