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| IDG770601644 | |
| 77.06.01644 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cerino-canova augusto
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| la garanzia costituzionale del giudicato civile (meditazioni sull'
art. 111, comma 2)
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| Riv. dir. civ., an. 23 (1977), fasc. 4, pt. 1, pag. 395-439
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d408; d02320
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| teorico-sistematico
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| formale
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| secondo l' a. sulla base dell' art. 111, comma 2, costituzione si
puo' affermare che contro i provvedimenti sui diritti e sulla
liberta' personale e' dato ricorso in cassazione; questa norma, si
afferma. ha inteso garantire la possibilita' del ricorso in
cassazione e manifesta in questa precisione tutto il suo valore. l'
art. 111, comma 2, costituzione per tale motivo impone un modello
procedimentale articolato in almeno due gradi e concluso dalla
ricconibilita' in cassazione ed assicura il requisito minimo ed
indispensabile, il giudicato formale, per proteggere il valore piu'
alto della funzione giurisdizionale: l' autorita' della cosa
giuridica ai provvedimenti che statuiscono sui diritti. l' a.
riassume i risultati raggiunti in tre affermazioni. anzitutto la
norma in esame possiede una propria nozione di sentenza, insensibile
agli atteggiamenti della legislazione ordinaria; secondariamente il
precetto costituzionale identifica il provvedimento impugnabile nella
pronuncia che statuisce su diritti soggettivi e status; infine lo
stesso precetto garantisce per queste pronunce l' autorita' di cosa
giudicata, la disposizione puo' influire sulla problematica della
giurisdizione volontaria. l' a. fa inoltre talune osservazioni
critiche sulle applicazioni giurisprudenziali della norma in esame.
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| art. 111 cost.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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