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116261
IDG770601644
77.06.01644 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cerino-canova augusto
la garanzia costituzionale del giudicato civile (meditazioni sull' art. 111, comma 2)
Riv. dir. civ., an. 23 (1977), fasc. 4, pt. 1, pag. 395-439
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d408; d02320
teorico-sistematico
formale
secondo l' a. sulla base dell' art. 111, comma 2, costituzione si puo' affermare che contro i provvedimenti sui diritti e sulla liberta' personale e' dato ricorso in cassazione; questa norma, si afferma. ha inteso garantire la possibilita' del ricorso in cassazione e manifesta in questa precisione tutto il suo valore. l' art. 111, comma 2, costituzione per tale motivo impone un modello procedimentale articolato in almeno due gradi e concluso dalla ricconibilita' in cassazione ed assicura il requisito minimo ed indispensabile, il giudicato formale, per proteggere il valore piu' alto della funzione giurisdizionale: l' autorita' della cosa giuridica ai provvedimenti che statuiscono sui diritti. l' a. riassume i risultati raggiunti in tre affermazioni. anzitutto la norma in esame possiede una propria nozione di sentenza, insensibile agli atteggiamenti della legislazione ordinaria; secondariamente il precetto costituzionale identifica il provvedimento impugnabile nella pronuncia che statuisce su diritti soggettivi e status; infine lo stesso precetto garantisce per queste pronunce l' autorita' di cosa giudicata, la disposizione puo' influire sulla problematica della giurisdizione volontaria. l' a. fa inoltre talune osservazioni critiche sulle applicazioni giurisprudenziali della norma in esame.
art. 111 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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