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116269
IDG770601655
77.06.01655 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
casellati alberti m. elisabetta
per un allargamento della tutela patrimoniale nella patologia del matrimonio. a proposito della revisione del concordato lateranense
Riv. dir. civ., an. 23 (1977), fasc. 4, pt. 2, pag. 436-445
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30128; d301220; d30124; d30126
critico-sociologico; teorico-sistematico
formale
l' a. ritiene che l' art. 8 bozza andreotti ha un contenuto estremamente vago e cio' comporta il rischio di un' arbitratia applicazione della norma. pertanto, anche se l' impostazione data -nella revisione del concordato- ai rapporti patrimoniali fra coniugi risponde ad equita' e' necessario, per evitare gravi confusioni, che l' art. 8 citato subisca le opportune modifiche. sarebbe preferibile che il legislatore, nel porre la nuova disciplina, abbia presente la disciplina della nullita' del matrimonio piuttosto che quella del divorzio. la corte d' appello, pertanto, prima di dare esecuzione alla sentenza ecclesiastica di nullita' o alla dispensa pontificia "super rato", potrebbe operare un rinvio agli artt. 129 e 129 bis codice civile o all' art. 3 legge 1 dicembre 1970, n. 898, invece che ricorrere ad una norma autonoma in ratio e disciplina.
art. 129 c.c. art. 129 bis c.c. art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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