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117951
IDG770900143
77.09.00143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spasari mario
appunti sulla discrezionalita' del giudice penale
Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 1, pag. 50-54
d50000; d5035; d023; d0402
l' a., rilevato che pur in regime di stretta legalita' la discrezionalita' "legislativa" non puo' sostituirsi alla discrezionalita' "giudiziaria", e che e' giunto il momento di orientare tutta la normazione penale verso una legislazione "per principi", ossia una legislazione sintetica che renda esplicite le finalita' storico-politiche delle singole regole giuridiche privilegiando il momento della "offesa" su quello formale della "mera tipicita'", formula una proposta di formale politicizzazione della magistratura, attraverso una riforma dell' ordinamento giudiziario che preveda un reclutamento dei giudici sulla base di elezioni, alle quali potrebbero accedere tutti i cittadini aventi determinati requisiti.
art. 1 c.p. art. 132 c.p. art. 25 cost. art. 27 cost. art. 101 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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