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117964
IDG770900156
77.09.00156 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piacentini claudio
tribunale supremo militare, unita' della giurisdizione e precettivita' non piu' eludibile dell' art. 111 cost.
nota a cass. sez. un. pen. 30 novembre 1974
Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 1, pag. 292-302
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02322; d02304; d6610
l' a., rilevato come l' adeguamento del processo penale militare sia stato ostacolato dalla mancata attuazione della sesta disposizione transitoria, il cui comma 2 stabilisce che "entro un anno dall' entrata in vigore della costituzione si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all' art. 111", critica l' orientamento della cassazione, da tempo volta a dichiarare l' infondatezza della questione di costituzionalita', e a negare l' applicabilita' dell' art. 111 costituzione in mancanza di riordinamento del tribunale supremo militare, relativamente all' art. 400 codice penale militare di pace, per il quale il ricorso per cassazione avverso le sentenze del tribunale supremo militare e' ammissibile solo per incompetenza o per eccesso di potere. egli auspica cosi' una piu' completa attuazione del principio della unita' della giurisdizione, che deve prevalere su quello del mantenimento in vita delle giurisdizioni speciali.
art. 111 cost. art. 6 disp. trans. cost. art. 400 c.p.mil.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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